Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 32498/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20377/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro I.N.A.I.L., in persona del Dirigente generale pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 144, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e FRASCONA' LORELLA -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 43/2022 pubblicata il 28/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Perugia ha rigettato il gravame proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. nella controversia con [OSCURATO:SOCIETA]., I.N.A.I.L. e ADER.

2. La controversia ha per oggetto la opposizione alla intimazione di pagamento notificata il 10/09/2019 con riferimento a una serie di avvisi di addebito e cartelle di pagamento per premi e contributi relativi agli anni tra il 2017 e il 2017.

3. Il Tribunale di Perugia rigettava la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA].

4. Per la cassazione della sentenza ricorre la [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a tre motivi, ai quali resistono ADER e I.N.A.I.L. con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato solo procura alle liti.

5. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell’art.2948 n.4 cod. civ.

«per non avere accertato il giudice del gravame la decadenza del diritto a riscuotere da parte dell’Agenzia delle Entrate riscossione per l’intervenuta prescrizione dei tributi oggetto delle cartelle di pagamento risultanti dall’estratto di ruolo impugnato».

2. La ricorrente deduce che la corte territoriale ha errato nel ritenere che la presentazione di un piano di rateizzazione fosse qualificabile quale atto interruttivo della prescrizione.

3. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la censura afferisca a uno solo dei sei titoli sottesi alla intimazione di pagamento, e in particolare all’avviso di addebito n.380 2013 0001562132000 «concernente crediti dell’INPS del 2011 e 2012», notificato lo 08/10/2013 (pag.9 motivazione).

4. La corte territoriale, con una duplice ratio decidendi, per un verso ha ritenuto che l’istanza di rateizzazione proposta dalla società il 25/06/2015 avesse efficacia interruttiva della prescrizione, richiamando Cass. 20260/2021; per altro verso ha ritenuto che «anche a prescindere dalla istanza di rateizzazione» la prescrizione del credito de quo è stata interrotta per effetto della notifica della intimazione di pagamento n. 080 2018 9001365631000 avvenuta il 26/01/2018 (pag.10 motivazione).

5. La società [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a censurare la prima delle due rationes concorrenti, senza però attaccare l’altra, ossia l’efficacia interruttiva della intimazione di pagamento notificata nel 2018.

6. Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza, o inammissibilità, delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 26/02/2024 n.5102).

Tanto basta per l’inammissibilità del motivo.

7. Con il secondo motivo (artt.360 comma primo nn.3, 4 e 5 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione dell’art.3 bis comma 1, secondo capoverso, della legge n.53/1994, «per non avere dichiarato la nullità delle notifiche effettuate tramite un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri».

8. In termini generali, le Sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che «la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario» (Cass.

S.U. 18/05/2022 n. 15979).

9. Con precipuo riferimento agli atti impositivi, si è precisato che «in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro» (da ultimo, Cass. 12/06/2025 n.15710).

10. Si intende dare continuità a questo orientamento, recepito anche dal giudice del gravame, ed avuto riguardo al fatto che la società ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa l’eventuale pregiudizio subito a causa della ricezione della notifica dell’atto opposto da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro (non potendosi sicuramente ritenere tale l’ipotetico rischio di incorrere in un cd.

«malware») il motivo deve essere rigettato.

11. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione dell’art.26 del d.P.R. n.602/1973, degli artt.21, 23 e 24 del d.lgs. n.82/2005 e dell’art.156 cod. proc. civ., «per non avere il giudice di appello stabilito la inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento effettuate con il formato “pdf”».

12. Sul punto si intende dare continuità ai principi di diritto di Cass.03/12/2024 n.30922, così formulati: «È valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato ‘.pdf’, senza necessità che sia adottato il formato ‘.p7m’, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario», e tanto basta per il rigetto del motivo.

13. P.Q.M

14. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate: in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito a beneficio di A.D.E.R.; in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge a beneficio di I.N.A.I.L.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito a beneficio di A.D.E.R. e in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge a beneficio di I.N.A.I.L.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20377/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro I.N.A.I.L., in persona del Dirigente generale pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 144, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e FRASCONA' LORELLA -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 43/2022 pubblicata il 28/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Perugia ha rigettato il gravame proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. nella controversia con [OSCURATO:SOCIETA]., I.N.A.I.L. e ADER. 2. La controversia ha per oggetto la opposizione alla intimazione di pagamento notificata il 10/09/2019 con riferimento a una serie di avvisi di addebito e cartelle di pagamento per premi e contributi relativi agli anni tra il 2017 e il 2017. 3. Il Tribunale di Perugia rigettava la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 4. Per la cassazione della sentenza ricorre la [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a tre motivi, ai quali resistono ADER e I.N.A.I.L. con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato solo procura alle liti. 5. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell’art.2948 n.4 cod. civ. «per non avere accertato il giudice del gravame la decadenza del diritto a riscuotere da parte dell’Agenzia delle Entrate riscossione per l’intervenuta prescrizione dei tributi oggetto delle cartelle di pagamento risultanti dall’estratto di ruolo impugnato». 2. La ricorrente deduce che la corte territoriale ha errato nel ritenere che la presentazione di un piano di rateizzazione fosse qualificabile quale atto interruttivo della prescrizione. 3. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la censura afferisca a uno solo dei sei titoli sottesi alla intimazione di pagamento, e in particolare all’avviso di addebito n.380 2013 0001562132000 «concernente crediti dell’INPS del 2011 e 2012», notificato lo 08/10/2013 (pag.9 motivazione). 4. La corte territoriale, con una duplice ratio decidendi, per un verso ha ritenuto che l’istanza di rateizzazione proposta dalla società il 25/06/2015 avesse efficacia interruttiva della prescrizione, richiamando Cass. 20260/2021; per altro verso ha ritenuto che «anche a prescindere dalla istanza di rateizzazione» la prescrizione del credito de quo è stata interrotta per effetto della notifica della intimazione di pagamento n. 080 2018 9001365631000 avvenuta il 26/01/2018 (pag.10 motivazione). 5. La società [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a censurare la prima delle due rationes concorrenti, senza però attaccare l’altra, ossia l’efficacia interruttiva della intimazione di pagamento notificata nel 2018. 6. Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza, o inammissibilità, delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 26/02/2024 n.5102). Tanto basta per l’inammissibilità del motivo. 7. Con il secondo motivo (artt.360 comma primo nn.3, 4 e 5 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione dell’art.3 bis comma 1, secondo capoverso, della legge n.53/1994, «per non avere dichiarato la nullità delle notifiche effettuate tramite un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri». 8. In termini generali, le Sezioni unite di questa Corte hanno stabilito che «la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario» (Cass. S.U. 18/05/2022 n. 15979). 9. Con precipuo riferimento agli atti impositivi, si è precisato che «in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro» (da ultimo, Cass. 12/06/2025 n.15710). 10. Si intende dare continuità a questo orientamento, recepito anche dal giudice del gravame, ed avuto riguardo al fatto che la società ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa l’eventuale pregiudizio subito a causa della ricezione della notifica dell’atto opposto da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro (non potendosi sicuramente ritenere tale l’ipotetico rischio di incorrere in un cd. «malware») il motivo deve essere rigettato. 11. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione dell’art.26 del d.P.R. n.602/1973, degli artt.21, 23 e 24 del d.lgs. n.82/2005 e dell’art.156 cod. proc. civ., «per non avere il giudice di appello stabilito la inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento effettuate con il formato “pdf”». 12. Sul punto si intende dare continuità ai principi di diritto di Cass.03/12/2024 n.30922, così formulati: «È valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato ‘.pdf’, senza necessità che sia adottato il formato ‘.p7m’, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario», e tanto basta per il rigetto del motivo. 13. P.Q.M 14. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate: in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito a beneficio di A.D.E.R.; in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge a beneficio di I.N.A.I.L. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito a beneficio di A.D.E.R. e in euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge a beneficio di I.N.A.I.L. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif
Sentenza Cassazione n. 32498/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris