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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04717/2023

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seguente Oggetto ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4104/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentatoper procura speciale in atti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con quest’ultimo elettivamente domiciliatoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6376/18/14, depositata il 25 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 202 3 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; ACCERTAMENTO SINTETICORilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale dell a Campania ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva rigettato il ricorso del medesimo contribuente contro l’avviso d’accertamento sintetico n.

RE9010401625/2009 che,ai sensi dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, gli attribuì, ai fini Irpef, il maggior reddito accertato sulla base della sottoscrizione del 25 per cento di un finanziamento soci in conto capitale per la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:SOCIETA].), come da verbale di assemblea del 20 dicembre 2005, con termine per versare l’ aumento di capitale entro il 26 febbraio 2006.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Considerato che: 1.Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR ritenuto inammissibile l’appello del contribuente per mancanza dei «motivi specifici» e di « qualsiasi censura specifica alla sentenza, ma menzionata nel contenuto in alcun passaggio dell’atto d’impugnazione, né tale dato può essere sopperito dalle uniche enunciazioni in fatto contenute.».

Il motivo è ammissibile e fondato.

Invero dall’esposizione della censura si ricava inequivocabilmente che con essa il ricorrente denuncia –ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’error in procedendo commesso dal giudice a quo nella decisione resa sulla ritualità della formulazione dell’appello del medesimo contribuente.

L’atto d’appello, riprodotto ( senza contestazioni ) nel ricorso per il quale si procede, contiene invero espresse censure alla sentenza di primo grado che impugna, imputandole «omessa pronuncia», «carenza di motivazione» e censurandone le conclusioni in fatto ed in diritto, contestualizzando le relative critiche con riferimento ad alcuni segmenti del thema decidendume del decisum (in sintesi: la pretesa violazione del contraddittorio procedimentale; la sussistenza di presunzioni grave, precise e concordanti; l’asserita violazione della distribuzione dell’onere probatorio ed il contenuto esigibile della prova rimessa al contribuente; la valutazione del materiale istruttorio, integrato da nuove produzioni in appello; l’assunta insufficienza della motivazione del rigetto del ricorso introduttivo; l‘attribuzione, in fatto, della disponibilità finanziaria contestata al contribuente, piuttosto che a fonti estranee).

Il contenuto dell’appello trova del resto conferma nella stessa sentenza ora impugnata, che, nella narrazione dei fatti di causa, descrive il contenuto dell’impugnazione, in manieranon generica, ma dettagliata tanto da evidenziare l’individuazione e la comprensione, da parte della CTR, delle varie doglianze che l’appellante aveva rassegnato nel ricorso di secondo grado.

Sulla base di tali elementi, deve quindi ritenersi che l’atto d’appello del contribuente conteneva specifici motivi di critica alla sentenza di primo grado impugnata.

Non è quindi ipotizzabile l’inammissibilità dell’appello, per la genericità dei motivi dell’impugnazione, dichiarata - sia pur impropriamente con l’utilizzo, nel dispositivo, della formula del rigetto-da parte della CTR, così come risulta dalla lettura integrata del dispositivo e della motivazione della sentenza qui impugnata.

Tale conclusione, peraltro, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale,nel processo tributario: - la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod.c iv ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione(Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 707); - e, comunque, la riproposizione a supporto dell'appello delle rag ioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci(Cass., 20/12/2018, n. 32954).

Nel caso di specie, a prescindere dalla circostanza che nell’appello non siano state trascritte singole parti della motivazione della sentenza impugnata, la lettura complessiva del gravame (comprensiva delle sue conclusioni) evidenzia come , e perché, a prescindere dalla fondatezza o meno delle tesi dell’appellante, quest’ultimo abbia censurato criticamente la decisione di primo grado.

All’accoglimento del motivo segue pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo. 2.Con il secondomotivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973. 3.Con il terzo motivo si lamenta nuovamente , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Il secondo ed il terzo motivo vanno trattati congiuntamente e sono inammissibili.

Invero va premesso che la parte effettivamente motiva dellasentenza d’appello impugnata si apre con la premessa ed univoca affermazione che «l’appello è inammissibile mancando i motivi specifici di cui all’art. 53 d.lgs. 546/1992; […]».

Si tratta quindi di una inequivocabile ratio decidendiin rito, con la quale il giudice a quoha consumato inevitabilmente la sua potestas decidendi, precludendo ogni successivo ulteriore esame del merito della controversia da parte sua in quella sede.

Infatti, qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandisul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che contesti le relative ulteriori argomentazioni , da considerarsi svolte ad abund antiam ( Cass., 19/12/2017, n. 30393) , pertanto ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass.16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez.

U ., 01/02/2021, n. 2155; Cass.19/09/2022, n. 27388).

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorsoe, dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata , rinvia ndo alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente Oggetto ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4104/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentatoper procura speciale in atti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con quest’ultimo elettivamente domiciliatoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6376/18/14, depositata il 25 giugno 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 202 3 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; ACCERTAMENTO SINTETICORilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale dell a Campania ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva rigettato il ricorso del medesimo contribuente contro l’avviso d’accertamento sintetico n. RE9010401625/2009 che,ai sensi dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, gli attribuì, ai fini Irpef, il maggior reddito accertato sulla base della sottoscrizione del 25 per cento di un finanziamento soci in conto capitale per la [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:SOCIETA].), come da verbale di assemblea del 20 dicembre 2005, con termine per versare l’ aumento di capitale entro il 26 febbraio 2006. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Considerato che: 1.Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR ritenuto inammissibile l’appello del contribuente per mancanza dei «motivi specifici» e di « qualsiasi censura specifica alla sentenza, ma menzionata nel contenuto in alcun passaggio dell’atto d’impugnazione, né tale dato può essere sopperito dalle uniche enunciazioni in fatto contenute.». Il motivo è ammissibile e fondato. Invero dall’esposizione della censura si ricava inequivocabilmente che con essa il ricorrente denuncia –ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’error in procedendo commesso dal giudice a quo nella decisione resa sulla ritualità della formulazione dell’appello del medesimo contribuente. L’atto d’appello, riprodotto ( senza contestazioni ) nel ricorso per il quale si procede, contiene invero espresse censure alla sentenza di primo grado che impugna, imputandole «omessa pronuncia», «carenza di motivazione» e censurandone le conclusioni in fatto ed in diritto, contestualizzando le relative critiche con riferimento ad alcuni segmenti del thema decidendume del decisum (in sintesi: la pretesa violazione del contraddittorio procedimentale; la sussistenza di presunzioni grave, precise e concordanti; l’asserita violazione della distribuzione dell’onere probatorio ed il contenuto esigibile della prova rimessa al contribuente; la valutazione del materiale istruttorio, integrato da nuove produzioni in appello; l’assunta insufficienza della motivazione del rigetto del ricorso introduttivo; l‘attribuzione, in fatto, della disponibilità finanziaria contestata al contribuente, piuttosto che a fonti estranee). Il contenuto dell’appello trova del resto conferma nella stessa sentenza ora impugnata, che, nella narrazione dei fatti di causa, descrive il contenuto dell’impugnazione, in manieranon generica, ma dettagliata tanto da evidenziare l’individuazione e la comprensione, da parte della CTR, delle varie doglianze che l’appellante aveva rassegnato nel ricorso di secondo grado. Sulla base di tali elementi, deve quindi ritenersi che l’atto d’appello del contribuente conteneva specifici motivi di critica alla sentenza di primo grado impugnata. Non è quindi ipotizzabile l’inammissibilità dell’appello, per la genericità dei motivi dell’impugnazione, dichiarata - sia pur impropriamente con l’utilizzo, nel dispositivo, della formula del rigetto-da parte della CTR, così come risulta dalla lettura integrata del dispositivo e della motivazione della sentenza qui impugnata. Tale conclusione, peraltro, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale,nel processo tributario: - la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod.c iv ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione(Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 707); - e, comunque, la riproposizione a supporto dell'appello delle rag ioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci(Cass., 20/12/2018, n. 32954). Nel caso di specie, a prescindere dalla circostanza che nell’appello non siano state trascritte singole parti della motivazione della sentenza impugnata, la lettura complessiva del gravame (comprensiva delle sue conclusioni) evidenzia come , e perché, a prescindere dalla fondatezza o meno delle tesi dell’appellante, quest’ultimo abbia censurato criticamente la decisione di primo grado. All’accoglimento del motivo segue pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo. 2.Con il secondomotivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973. 3.Con il terzo motivo si lamenta nuovamente , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il secondo ed il terzo motivo vanno trattati congiuntamente e sono inammissibili. Invero va premesso che la parte effettivamente motiva dellasentenza d’appello impugnata si apre con la premessa ed univoca affermazione che «l’appello è inammissibile mancando i motivi specifici di cui all’art. 53 d.lgs. 546/1992; […]». Si tratta quindi di una inequivocabile ratio decidendiin rito, con la quale il giudice a quoha consumato inevitabilmente la sua potestas decidendi, precludendo ogni successivo ulteriore esame del merito della controversia da parte sua in quella sede. Infatti, qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandisul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che contesti le relative ulteriori argomentazioni , da considerarsi svolte ad abund antiam ( Cass., 19/12/2017, n. 30393) , pertanto ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass.16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez. U ., 01/02/2021, n. 2155; Cass.19/09/2022, n. 27388). P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorsoe, dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata , rinvia ndo alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del gi
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