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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30585/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi e a quelli nuovi, depositati in cancelleria il 9/5/22, e chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 25/03/2021 della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna alla pena (principale) di un anno di reclusione (oltre pene accessorie) irrogata con sentenza del 02/02/2016 del GUP del Tribunale di Trani, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, per il reato di cui all'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, contestato come commesso in Barletta sino al 28/10/2013. 1.1.Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Premette che la sentenza di primo grado replicava, alla lettera, l'informativa di reato e che si era di ciò doluto in appello stigmatizzando l'assenza di autonoma valutazione critica, da parte del primo Giudice, degli elementi di prova a suo carico.

La Corte di appello, afferma, ha disatteso la doglianza con motivazione apodittica, assertiva e contraddittoria avendo, da un lato, escluso il rilievo difensivo rimandando puramente e semplicemente al contenuto della sentenza appellata, dall'altro riconoscendo che comunque il vizio, ove sussistente, poteva essere "sanato" dal giudice di secondo grado. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 63, cod. proc. pen., sotto il profilo della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla GdF il 23 e il 28 ottobre 2013, allorquando erano già emersi a suo carico gli indizi del reato per il quale di procede.

Sostiene al riguardo: i) come riconosciuto dallo stesso GUP, la GdF ha operato su delega del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Roma che aveva rilevato l'esistenza di operazioni bancarie sospette e il fatto che egli non aveva mai presentato le dichiarazioni fiscali ai fini IVA, IRPEF e IRAP; ii) i militari della GdF lo avevano escusso solo dopo aver acquisito la documentazione bancaria correlata alle operazioni sospette; iii) in sede di dichiarazioni rese il 23/10/2013, i militari gli avevano rivolto delle domande in relazione alle indagini compiute sul proprio conto corrente e su quello della ditta; iv) la Corte di appello ha ritenuto inutilizzabili queste ultime dichiarazioni ma non quelle rese (a suo dire) spontaneamente il 28/10/2013 che, in realtà, costituiscono (anche sul piano grafico) niente altro che una prosecuzione di quelle rese il 23/10/2013 ed erano state anch'esse compulsate dai militari operanti. 1.3.Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 125, cod. proc. pen., sotto il profilo del contraddittorio criterio di giudizio del quale si è munita la Corte di appello nel valutare le dichiarazioni dell'imputato: prova idonea a dimostrare l'esistenza dei documenti contabili, prova inidonea a dimostrarne lo smarrimento. 1.4.Con il quarto motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, e il vizio di motivazione in ordine al dolo specifico illogicamente e contraddittoriamente desunto dal fatto stesso della distruzione e dal fatto di essere evasore totale, circostanza quest'ultima che mal si concilia con il reato per il quale si procede ed è piuttosto funzionale alla successiva presentazione di dichiarazione fraudolenta. 1.5.Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e lamenta, al riguardo, che la condanna è stata pronunciata in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, mancando del tutto nel fascicolo processuale la documentazione bancaria attestante la produzione di un reddito imponibile.

Di tale documentazione semplicemente non c'è traccia; la contraria affermazione dei giudici di merito, e della Corte di appello in particolare, dimostra che la condanna è stata pronunciata in assenza delle prove indicate. 1.6.Con il sesto motivo deduce la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e dell'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, sotto il profilo della mancanza di prova della effettiva tenuta (e quindi distruzione) delle scritture contabili obbligatorie, questione dedotta in appello sul rilievo che la GdF aveva semplicemente affermato che l'imputato aveva omesso di esibire le scritture contabili obbligatorie (la stessa rubrica fa riferimento alla loro mancata tenuta) e sulla quale la Corte territoriale ha omesso di pronunciare. 1.7.Con il settimo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 99, comma secondo, n. 1), e 101 cod. pen., e vizio di motivazione in relazione alla conferma della recidiva specifica benché egli fosse gravato da un precedente per il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) sulla cui stessa indole di quello oggetto di odierno processo la Corte di appello ha motivato in modo del tutto sbrigativo. 2.Gli argomenti oggetti del quarto e quinto motivo sono stati ulteriormente illustrati con motivi aggiunti. 3.11 ricorso è inammissibile. 4.0sserva il Collegio: 4.1.il riconosciuto potere del giudice dell'appello di integrare (o persino scrivere "ex novo') la motivazione in tesi del tutto assente della sentenza appellata priva di effetti, sul piano concreto, il vizio dedotto con il primo motivo, rendendolo generico (nel senso che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008, Rv. 244118 - 01, secondo cui la mancanza di motivazione è causa di nullità della sentenza e non invece di inesistenza della stessa; nel senso della legittimità costituzionale di tale "rimedio", cfr. Sez. 5, n. 341 del 18/11/2021, dep. 2022, Rv. 282381 - 01, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, in caso di mancanza grafica della motivazione della sentenza appellata, ne dichiari la nullità e trasmetta gli atti al giudice di primo grado, in quanto non sussiste contrasto né con l'art. 111, comma 2, Cost. che, limitandosi a stabilire che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze dell'inosservanza di tale prescrizione, né con l'art.24 Cost., posto che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale e, in ogni caso, va intesa nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia decise tutte; nello stesso senso, Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Rv. 276831 - 01); 4.2.il secondo, il terzo motivo e il sesto motivo sono inammissibili perché generici; 4.3.secondo il consolidato insegnamento di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si deduce l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829 - 01; Sez. 2, n. 30271 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011 - 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452 - 01); 4.4.orbene, a prescindere dalla fondatezza della questione relativa alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, il ricorrente non considera che l'informazione probatoria relativa alla esistenza delle scritture contabili proviene anche dalla documentazione acquisita dalla GdF (movimenti bancari relativi al pagamento di fatture) e dalla sua stessa denunzia di furto della documentazione contabile;4.5.11 quarto motivo è totalmente infondato posto che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente in base a massime di esperienza di dubbia validità, il dolo specifico di evasione che deve caratterizzare la condotta sanzionata dall'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, ben può essere desunto dall'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, non necessariamente dal carattere fraudolento di queste ultime (costituisce declinazione pratica di questa affermazione il primcipio secondo il quale il reato di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000 può concorrere con quello per il quale si procede, Sez. 3, n. 32054 del 06/02/2013, Rv. 256895 - 01); 4.6.il quinto motivo è manifestamente infondato e generico nella misura in cui, avuto riguardo al reato per il quale si procede e al tipo di rito prescelto (a prova contratta), il ricorrente non specifica in che modo la mancata acquisizione della documentazione bancaria possa incidere sulla sussistenza del delitto a lui ascritto visto che è incontestato lo svolgimento di un'attività commerciale che esigeva la istituzione e la tenuta delle scritture contabili; 4.7.I'esclusione della recidiva non costituiva motivo di appello, con la conseguente inammissibilità della censura sollevata con l'ultimo motivo. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta all'esame dei motivi aggiunti) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi e a quelli nuovi, depositati in cancelleria il 9/5/22, e chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 25/03/2021 della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna alla pena (principale) di un anno di reclusione (oltre pene accessorie) irrogata con sentenza del 02/02/2016 del GUP del Tribunale di Trani, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, per il reato di cui all'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, contestato come commesso in Barletta sino al 28/10/2013. 1.1.Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Premette che la sentenza di primo grado replicava, alla lettera, l'informativa di reato e che si era di ciò doluto in appello stigmatizzando l'assenza di autonoma valutazione critica, da parte del primo Giudice, degli elementi di prova a suo carico. La Corte di appello, afferma, ha disatteso la doglianza con motivazione apodittica, assertiva e contraddittoria avendo, da un lato, escluso il rilievo difensivo rimandando puramente e semplicemente al contenuto della sentenza appellata, dall'altro riconoscendo che comunque il vizio, ove sussistente, poteva essere "sanato" dal giudice di secondo grado. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 63, cod. proc. pen., sotto il profilo della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla GdF il 23 e il 28 ottobre 2013, allorquando erano già emersi a suo carico gli indizi del reato per il quale di procede. Sostiene al riguardo: i) come riconosciuto dallo stesso GUP, la GdF ha operato su delega del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Roma che aveva rilevato l'esistenza di operazioni bancarie sospette e il fatto che egli non aveva mai presentato le dichiarazioni fiscali ai fini IVA, IRPEF e IRAP; ii) i militari della GdF lo avevano escusso solo dopo aver acquisito la documentazione bancaria correlata alle operazioni sospette; iii) in sede di dichiarazioni rese il 23/10/2013, i militari gli avevano rivolto delle domande in relazione alle indagini compiute sul proprio conto corrente e su quello della ditta; iv) la Corte di appello ha ritenuto inutilizzabili queste ultime dichiarazioni ma non quelle rese (a suo dire) spontaneamente il 28/10/2013 che, in realtà, costituiscono (anche sul piano grafico) niente altro che una prosecuzione di quelle rese il 23/10/2013 ed erano state anch'esse compulsate dai militari operanti. 1.3.Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 125, cod. proc. pen., sotto il profilo del contraddittorio criterio di giudizio del quale si è munita la Corte di appello nel valutare le dichiarazioni dell'imputato: prova idonea a dimostrare l'esistenza dei documenti contabili, prova inidonea a dimostrarne lo smarrimento. 1.4.Con il quarto motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, e il vizio di motivazione in ordine al dolo specifico illogicamente e contraddittoriamente desunto dal fatto stesso della distruzione e dal fatto di essere evasore totale, circostanza quest'ultima che mal si concilia con il reato per il quale si procede ed è piuttosto funzionale alla successiva presentazione di dichiarazione fraudolenta. 1.5.Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e lamenta, al riguardo, che la condanna è stata pronunciata in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, mancando del tutto nel fascicolo processuale la documentazione bancaria attestante la produzione di un reddito imponibile. Di tale documentazione semplicemente non c'è traccia; la contraria affermazione dei giudici di merito, e della Corte di appello in particolare, dimostra che la condanna è stata pronunciata in assenza delle prove indicate. 1.6.Con il sesto motivo deduce la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e dell'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, sotto il profilo della mancanza di prova della effettiva tenuta (e quindi distruzione) delle scritture contabili obbligatorie, questione dedotta in appello sul rilievo che la GdF aveva semplicemente affermato che l'imputato aveva omesso di esibire le scritture contabili obbligatorie (la stessa rubrica fa riferimento alla loro mancata tenuta) e sulla quale la Corte territoriale ha omesso di pronunciare. 1.7.Con il settimo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 99, comma secondo, n. 1), e 101 cod. pen., e vizio di motivazione in relazione alla conferma della recidiva specifica benché egli fosse gravato da un precedente per il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) sulla cui stessa indole di quello oggetto di odierno processo la Corte di appello ha motivato in modo del tutto sbrigativo. 2.Gli argomenti oggetti del quarto e quinto motivo sono stati ulteriormente illustrati con motivi aggiunti. 3.11 ricorso è inammissibile. 4.0sserva il Collegio: 4.1.il riconosciuto potere del giudice dell'appello di integrare (o persino scrivere "ex novo') la motivazione in tesi del tutto assente della sentenza appellata priva di effetti, sul piano concreto, il vizio dedotto con il primo motivo, rendendolo generico (nel senso che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, Rv. 244118 - 01, secondo cui la mancanza di motivazione è causa di nullità della sentenza e non invece di inesistenza della stessa; nel senso della legittimità costituzionale di tale "rimedio", cfr. Sez. 5, n. 341 del 18/11/2021, dep. 2022, Rv. 282381 - 01, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, in caso di mancanza grafica della motivazione della sentenza appellata, ne dichiari la nullità e trasmetta gli atti al giudice di primo grado, in quanto non sussiste contrasto né con l'art. 111, comma 2, Cost. che, limitandosi a stabilire che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze dell'inosservanza di tale prescrizione, né con l'art.24 Cost., posto che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale e, in ogni caso, va intesa nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia decise tutte; nello stesso senso, Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Rv. 276831 - 01); 4.2.il secondo, il terzo motivo e il sesto motivo sono inammissibili perché generici; 4.3.secondo il consolidato insegnamento di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si deduce l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829 - 01; Sez. 2, n. 30271 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011 - 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452 - 01); 4.4.orbene, a prescindere dalla fondatezza della questione relativa alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di verifica ispettiva, il ricorrente non considera che l'informazione probatoria relativa alla esistenza delle scritture contabili proviene anche dalla documentazione acquisita dalla GdF (movimenti bancari relativi al pagamento di fatture) e dalla sua stessa denunzia di furto della documentazione contabile;4.5.11 quarto motivo è totalmente infondato posto che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente in base a massime di esperienza di dubbia validità, il dolo specifico di evasione che deve caratterizzare la condotta sanzionata dall'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, ben può essere desunto dall'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, non necessariamente dal carattere fraudolento di queste ultime (costituisce declinazione pratica di questa affermazione il primcipio secondo il quale il reato di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000 può concorrere con quello per il quale si procede, Sez. 3, n. 32054 del 06/02/2013, Rv. 256895 - 01); 4.6.il quinto motivo è manifestamente infondato e generico nella misura in cui, avuto riguardo al reato per il quale si procede e al tipo di rito prescelto (a prova contratta), il ricorrente non specifica in che modo la mancata acquisizione della documentazione bancaria possa incidere sulla sussistenza del delitto a lui ascritto visto che è incontestato lo svolgimento di un'attività commerciale che esigeva la istituzione e la tenuta delle scritture contabili; 4.7.I'esclusione della recidiva non costituiva motivo di appello, con la conseguente inammissibilità della censura sollevata con l'ultimo motivo. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta all'esame dei motivi aggiunti) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
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