Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08435/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazioneavverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata riformata,ai soli effetti civili,la sentenza assolutoria emessa in primo grado,in accoglimento dell'appello proposto esclusivamente dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], in punto di responsabilitàin ordine al reato di cui all'art.590cod. pen., in relazione ad un incidente stradale. 2.11 ricorrente deduceviolazione di legge,poichél'appello proposto dal difensore della parte civile avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile,in quanto la procura speciale era priva di una univoca specificazione in ordine al conferimento del potere di impugnazione, posto che la procura alle liti non è assimilabile a quelle previste negli artt. 76 e 122 cod. proc. pen.,le quali attribuiscono al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale. 2.1.L'appello proposto dalla parte civile non presentava inoltre i requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen., essendosi limitato ad affermare che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che il Meucci, con la sua auto, viaggiasse ad una velocità di 180 km/h e che il giudice avrebbe dovuto tener conto della corresponsabilità del Santi, la cui Peugeot si trovava in stato di quiete, afari spenti, in posizione perpendicolare rispetto alla corsia di sorpasso percorsa dalla BMW condotta dal Meucci, perché poco prima il Santi aveva tamponato unaltro mezzo ed aveva posto le basi per il successivo impatto con la BMW.Ma il giudice di primo grado ha richiamato le deposizioni testimoniali tutte e lerisultanze della consulenza disposta su incarico del pubblico ministero.

Il teste di polizia giudiziaria ha riferito che la Peugeot condotta dal Santi, ferma sulla corsia di marcia,venne sbalzata sulla corsia di sorpasso a causa dell'urto con l'autocarro Scania, nel quale il Santi non avevaalcuna responsabilità.

Il testeCosta, che viaggiava a 130 - 140 km/h,ha riferito che la BMW guidata dal Meucci lo sorpassò, tenendo una velocità sostenuta e non frenando affatto.

Il testeIuculano ha riferito che la BMW impattò con la Peugeot centralmente e la trascinò fino a colpire l'autocarro Scania, fermatosi più avanti.

Il consulente del pubblico ministero ha riferito che non vi era alcun impedimento alla visibilità entro la profondità del flusso luminoso dei fari e che il limite di velocità era di 130 km/h mentre la BMW condotta dal Meucci viaggiava a circa 180 km/h.

Di talché il giudice di primo grado ha concluso che l'unico veicolo che ha attinto il sedile del passeggero è la BMW, la quale, ad una velocità di circa 180 km/h e senza mai frenare, si conficcò proprio nella parte dell'auto dove si trovava il passeggero, dando luogo ad uno scontro violentissimo, conseguentemente assolvendo il Santi da ogni responsabilità.

Lo stesso Meucci ha dichiarato al consulente del pubblico ministero di essere entrato in autostrada dal casello di [OSCURATO:PERSONA] alle ore 5,15.

Poiché l'incidente avvenne intorno alle 5,30,in un punto distante circa 50 km, la velocità tenuta dal Meucci doveva essere di oltre 200 km/h, senza che quest'ultimo utilizzasse neanche gli abbaglianti, nonostante fosse buio.II consulente del pubblico ministero ha affermato che, per potersi fermare in tempo,la BMW avrebbe dovuto tenere una velocità non superiore a 120 km l'ora e che però, se avesse viaggiato a 130 km/h, le conseguenze dell'urto sarebbero state molto inferiori.

E comunque di notte la velocità avrebbe dovuto essere ancora più ridotta.Illogicamente dunque la Corte d'appello ha attribuito una responsabilità al Santi, poiché la sua auto si trovava ferma sulla corsia di sorpasso a seguito del precedente urto con l'autocarro condotto da Iuculano enon certo pervolontà del Santi.

E comunque nei pressi dell'auto del Santi, che era ferma e a fari spenti, vi era l'autocarro di Iuculano, che era a fari accesi, a segnalare ai veicoli che sopraggiungevano che vi era una situazione problematica. 2.2.In ogni caso il giudice d'appello aveva l'obbligo di procedere alla rinnovazione dall'istruzione dibattimentale, riascoltando, inparticolare,i1 consulente del pubblico ministero, onde pervenire al ribaltamento dell'esito assolutorio del giudizio di primo grado.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3.Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.

Ig. n 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per la fondatezza del ricorso.

4. Con memoria pervenuta il 10 dicembre 2021, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso presentato dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato.

Dall'esame degli atti - l'accesso ai quali è consentito al giudice di legittimità, poiché la censura si inscrive nell'ottica delineata dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez.

U., 31-10-2001, Policastro, Rv. 220092 ; Sez.

U., n. 21 del 19-7-2012, Bell'Arte) - risulta che la parte civile, con atto in data 27-11-2018, espressamente denominato "procura speciale",nel quale si menziona specificamente la sentenza di assoluzione emessa in primo grado nei confronti dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], espressamente conferì al difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il potere di "proposizione di impugnazione avverso ogni provvedimento del presente procedimento",esplicitamente rilasciando al predetto avvocato procura speciale a tal fine.

Dunque nessun vizio è ravvisabile nel caso in disamina. 2.Conviene adesso esaminare l'ultimo motivo di ricorso, che è fondato.

Le Sezioni unite hanno, infatti, fornito una condivisibile risposta affermativa al quesito se la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico possa costituire prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, sotto il profilo dell'obbligo del giudice d'appello di procedere, qualora la ritenga decisiva, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di tale prova.

Il supremo Collegio ha, infatti, ritenuto che il giudice d'appello sia tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale, procedendo all'esame del perito o del consulente tecnico se questi sia stato già esaminato nel dibattimento di primo grado e la sua dichiarazione venga ritenuta decisiva (Sez.

U., 28-1-2019, Pavan).

Dunque, il giudice di appello, per riformare in peius una sentenza assolutoria, non può basarsi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze in atti ma deve procedere al riascolto degli autori dei predetti elaborati, già sentiti nel dibattimento di primo grado, altrimenti determinandosi una violazione del principio del giusto processo, ai sensi dell'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza Dan c.

Moldavia del 5 luglio 2011, n. 8999, della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cass., Sez. 2, n. 34843 del 01/07/2015, Sagone, Rv. 264542; Sez. 4, 3-11-2016, Bordogna ed altri).

Sono stati, dunque, estesi alle dichiarazioni del perito i principi già elaborati per la deposizione testimoniale dalle Sezioni unite e, ancor prima, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Quest'ultima, infatti, con la pronuncia appena menzionata, si è espressa nel senso che il giudice che, per ultimo, ha la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato deve ascoltare personalmente i testimoni dalla cui deposizione deriva la prova principale dei fatti, poiché la valutazione della loro attendibilità è un compito complesso, che non può ridursi alla mera lettura dei verbali delle loro dichiarazioni (conf.

CEDU, n. 36605 del 5- 3-2013; CEDU, n. 17520 del 9-4-2013).

Questa prospettiva interpretativa è stata ribadita da Corte EDU, Lorefice c.

Italia, n. 63446 del 2016, la quale pronunciandosi sul primo caso "italiano" di violazione del principio del "fair trial", per la condanna in appello di un imputato assolto in primo grado, sulla base di prove testimoniali non riassunte in secondo grado, ha ritenuto che ciò fosse in contrasto con l'articolo 6 § 1 (diritto a un giusto processo) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Corte ha rilevato, in particolare, che il ribaltamento dell"esito assolutorio del giudizio di primo grado senza la nuova audizione dei testimoni di fronte alla Corte d'appello compromette l'equità del processo a carico dell'imputato.

E la Corte di Strasburgo ha ribadito che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato devono, in linea di principio, sentire i testimoni di persona, onde poterne valutare appieno la credibilità ( in senso conforme, Botten c.

Norvegia, 19 febbraio 1996, n. 16206/90; [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna, 20 marzo 2012, n. 49183/08; Lazu c.

Moldavia, 5 luglio 2016, n. 46182/08).

Il principio è stato ribadito dalle Sezioni unite, che, con sentenza del 28-4- 2016, Dasgupta, hanno condivisibilmente stabilito cheil giudice di appello, qualora ritenga di riformare nel senso dell'affermazione di responsabilità dell'imputato,la sentenza di proscioglimento di primo grado, sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa,ritenuta decisiva dal primo giudice, deve, in ragione di una interpretazione convenzionalmente orientata, ex art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 603 cod. proc. pen., disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mediante l'esame dei soggetti che hanno reso le relative dichiarazioni.

Ne deriva che la sentenza del giudice di appello che, in riforma di quella di proscioglimento di primo grado, affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, senza avere proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è affetta da vizio di motivazione, in quanto la condanna contrasta, in tal caso, con la regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

Gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado suappello promosso dalla parte civile.

Nel medesimo ordine di idee, Sez.

U., 19-1-2017, Patalano, ha condivisibilmente fornito risposta affermativa al quesito se, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento emessa all'esito del giudizio abbreviato, per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, il giudice di appello che riformi la sentenza impugnata debba disporre l'esame delle persone che hanno reso tali dichiarazioni.

2.1. Nel caso in esame, nessun dubbio può porsi in ordine alla decisività elle dichiarazioni del consulente del pubblico ministero e dei testi escussi, atteso , come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, tali prove dichiarative hanno rivestito un ruolo centrale nella ricostruzione del sinistro da parte del giudice di secondo grado in termini diversi da quelli cui era approdato il Tribunale.

La Corte d'appello ha, infatti, evidenziato che dalle risultanze in esame è emerso che l'auto guidata dal Santi, mentre percorreva l'autostrada, era andata a tamponare un mezzo pesante che non è stato individuato, rimanendo con i fari e il motore spento sulla corsia di marcia e venendocosì successivamente urtata da un autocarro che era sopraggiunto.

A seguito di ciò,l'autovettura del Santi era andata a posizionarsiin senso perpendicolare a quello di marcia, collocandosi sulla corsia di sorpasso, dove era stata investita dall'auto condotta dal Meucci, con conseguente decesso del passeggero che si trovava sul veicolo del Santi e causazione di lesioni al Meucci.

E il giudice d'appello formula una serie di considerazioni sulla velocità dei veicoli e sulle modalità di guida dei protagonisti del sinistro, giungendo alla conclusione che la condotta tenuta dal Santi costituì un fattore causale che contribuì al verificarsi del sinistro.

Dal complesso di tali rilievi si evince la decisività dell'apporto probatorio derivante dall' esame del consulente del pubblico ministero e dei testi escussi.

Erroneamente, pertanto, il giudice di secondo grado non ha proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con audizione di tali soggetti, incongruamente richiamando il principio di presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale effettuata in primo grado, senza tener conto delle peculiarità della situazione processuale che si verifica in caso di ribaltamento, anche soltanto ai fini civili, dell'esito assolutorio della sentenza di primo grado.

Occorre, infatti, ribadire che il giudice di appello che, come nel caso in disamina, riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dimostrandone in modo rigoroso l'incompletezza o l'incoerenza (Sez.

U., [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mannino) e ribaltando l'epilogo decisorio sulla base di un'accurata confutazione delle argomentazioni formulate dal primo giudice.

A tal fine sarebbe stata quanto mai importante la nuova audizione del consulente del pubblico ministero e dei testi esaminati in primo grado, al fine di comprendere, nel contesto di un proficuo confronto dialettico, da quali dati e da quali inferenze logiche fosse stata determinata l'antinomia delle conclusioni raggiunte dal primo giudice, onde procedere ad una più puntuale ed approfondita analisi ed, eventualmente, confutazione dell'impianto argomentativo a fondamento della pronuncia assolutoria.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, conformemente al dictum di Sezioni unite, 28-1-2021, Cremonini,che ha condivisibilmente stabilito che, in caso di annullamento con rinvio, ai soli effetti civili, della sentenza di condanna pronunciata in appello senza previa rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, a seguito di gravame della sola parte civile contro la sentenza di assoluzione di primo grado, il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., che così dispone con riferimento a tutti i casi di annullamento che abbiano ad oggetto esclusivamente le statuizioni ad effetti civili.

La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina del secondo motivo di ricorso.

PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per val

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazioneavverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata riformata,ai soli effetti civili,la sentenza assolutoria emessa in primo grado,in accoglimento dell'appello proposto esclusivamente dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA], in punto di responsabilitàin ordine al reato di cui all'art.590cod. pen., in relazione ad un incidente stradale. 2.11 ricorrente deduceviolazione di legge,poichél'appello proposto dal difensore della parte civile avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile,in quanto la procura speciale era priva di una univoca specificazione in ordine al conferimento del potere di impugnazione, posto che la procura alle liti non è assimilabile a quelle previste negli artt. 76 e 122 cod. proc. pen.,le quali attribuiscono al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale. 2.1.L'appello proposto dalla parte civile non presentava inoltre i requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen., essendosi limitato ad affermare che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che il Meucci, con la sua auto, viaggiasse ad una velocità di 180 km/h e che il giudice avrebbe dovuto tener conto della corresponsabilità del Santi, la cui Peugeot si trovava in stato di quiete, afari spenti, in posizione perpendicolare rispetto alla corsia di sorpasso percorsa dalla BMW condotta dal Meucci, perché poco prima il Santi aveva tamponato unaltro mezzo ed aveva posto le basi per il successivo impatto con la BMW.Ma il giudice di primo grado ha richiamato le deposizioni testimoniali tutte e lerisultanze della consulenza disposta su incarico del pubblico ministero. Il teste di polizia giudiziaria ha riferito che la Peugeot condotta dal Santi, ferma sulla corsia di marcia,venne sbalzata sulla corsia di sorpasso a causa dell'urto con l'autocarro Scania, nel quale il Santi non avevaalcuna responsabilità. Il testeCosta, che viaggiava a 130 - 140 km/h,ha riferito che la BMW guidata dal Meucci lo sorpassò, tenendo una velocità sostenuta e non frenando affatto. Il testeIuculano ha riferito che la BMW impattò con la Peugeot centralmente e la trascinò fino a colpire l'autocarro Scania, fermatosi più avanti. Il consulente del pubblico ministero ha riferito che non vi era alcun impedimento alla visibilità entro la profondità del flusso luminoso dei fari e che il limite di velocità era di 130 km/h mentre la BMW condotta dal Meucci viaggiava a circa 180 km/h. Di talché il giudice di primo grado ha concluso che l'unico veicolo che ha attinto il sedile del passeggero è la BMW, la quale, ad una velocità di circa 180 km/h e senza mai frenare, si conficcò proprio nella parte dell'auto dove si trovava il passeggero, dando luogo ad uno scontro violentissimo, conseguentemente assolvendo il Santi da ogni responsabilità. Lo stesso Meucci ha dichiarato al consulente del pubblico ministero di essere entrato in autostrada dal casello di [OSCURATO:PERSONA] alle ore 5,15. Poiché l'incidente avvenne intorno alle 5,30,in un punto distante circa 50 km, la velocità tenuta dal Meucci doveva essere di oltre 200 km/h, senza che quest'ultimo utilizzasse neanche gli abbaglianti, nonostante fosse buio.II consulente del pubblico ministero ha affermato che, per potersi fermare in tempo,la BMW avrebbe dovuto tenere una velocità non superiore a 120 km l'ora e che però, se avesse viaggiato a 130 km/h, le conseguenze dell'urto sarebbero state molto inferiori. E comunque di notte la velocità avrebbe dovuto essere ancora più ridotta.Illogicamente dunque la Corte d'appello ha attribuito una responsabilità al Santi, poiché la sua auto si trovava ferma sulla corsia di sorpasso a seguito del precedente urto con l'autocarro condotto da Iuculano enon certo pervolontà del Santi. E comunque nei pressi dell'auto del Santi, che era ferma e a fari spenti, vi era l'autocarro di Iuculano, che era a fari accesi, a segnalare ai veicoli che sopraggiungevano che vi era una situazione problematica. 2.2.In ogni caso il giudice d'appello aveva l'obbligo di procedere alla rinnovazione dall'istruzione dibattimentale, riascoltando, inparticolare,i1 consulente del pubblico ministero, onde pervenire al ribaltamento dell'esito assolutorio del giudizio di primo grado. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3.Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d. Ig. n 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per la fondatezza del ricorso. 4. Con memoria pervenuta il 10 dicembre 2021, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso presentato dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Dall'esame degli atti - l'accesso ai quali è consentito al giudice di legittimità, poiché la censura si inscrive nell'ottica delineata dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U., 31-10-2001, Policastro, Rv. 220092 ; Sez. U., n. 21 del 19-7-2012, Bell'Arte) - risulta che la parte civile, con atto in data 27-11-2018, espressamente denominato "procura speciale",nel quale si menziona specificamente la sentenza di assoluzione emessa in primo grado nei confronti dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], espressamente conferì al difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il potere di "proposizione di impugnazione avverso ogni provvedimento del presente procedimento",esplicitamente rilasciando al predetto avvocato procura speciale a tal fine. Dunque nessun vizio è ravvisabile nel caso in disamina. 2.Conviene adesso esaminare l'ultimo motivo di ricorso, che è fondato. Le Sezioni unite hanno, infatti, fornito una condivisibile risposta affermativa al quesito se la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico possa costituire prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, sotto il profilo dell'obbligo del giudice d'appello di procedere, qualora la ritenga decisiva, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di tale prova. Il supremo Collegio ha, infatti, ritenuto che il giudice d'appello sia tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale, procedendo all'esame del perito o del consulente tecnico se questi sia stato già esaminato nel dibattimento di primo grado e la sua dichiarazione venga ritenuta decisiva (Sez. U., 28-1-2019, Pavan). Dunque, il giudice di appello, per riformare in peius una sentenza assolutoria, non può basarsi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze in atti ma deve procedere al riascolto degli autori dei predetti elaborati, già sentiti nel dibattimento di primo grado, altrimenti determinandosi una violazione del principio del giusto processo, ai sensi dell'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011, n. 8999, della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cass., Sez. 2, n. 34843 del 01/07/2015, Sagone, Rv. 264542; Sez. 4, 3-11-2016, Bordogna ed altri). Sono stati, dunque, estesi alle dichiarazioni del perito i principi già elaborati per la deposizione testimoniale dalle Sezioni unite e, ancor prima, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Quest'ultima, infatti, con la pronuncia appena menzionata, si è espressa nel senso che il giudice che, per ultimo, ha la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato deve ascoltare personalmente i testimoni dalla cui deposizione deriva la prova principale dei fatti, poiché la valutazione della loro attendibilità è un compito complesso, che non può ridursi alla mera lettura dei verbali delle loro dichiarazioni (conf. CEDU, n. 36605 del 5- 3-2013; CEDU, n. 17520 del 9-4-2013). Questa prospettiva interpretativa è stata ribadita da Corte EDU, Lorefice c. Italia, n. 63446 del 2016, la quale pronunciandosi sul primo caso "italiano" di violazione del principio del "fair trial", per la condanna in appello di un imputato assolto in primo grado, sulla base di prove testimoniali non riassunte in secondo grado, ha ritenuto che ciò fosse in contrasto con l'articolo 6 § 1 (diritto a un giusto processo) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte ha rilevato, in particolare, che il ribaltamento dell"esito assolutorio del giudizio di primo grado senza la nuova audizione dei testimoni di fronte alla Corte d'appello compromette l'equità del processo a carico dell'imputato. E la Corte di Strasburgo ha ribadito che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato devono, in linea di principio, sentire i testimoni di persona, onde poterne valutare appieno la credibilità ( in senso conforme, Botten c. Norvegia, 19 febbraio 1996, n. 16206/90; [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, 20 marzo 2012, n. 49183/08; Lazu c. Moldavia, 5 luglio 2016, n. 46182/08). Il principio è stato ribadito dalle Sezioni unite, che, con sentenza del 28-4- 2016, Dasgupta, hanno condivisibilmente stabilito cheil giudice di appello, qualora ritenga di riformare nel senso dell'affermazione di responsabilità dell'imputato,la sentenza di proscioglimento di primo grado, sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa,ritenuta decisiva dal primo giudice, deve, in ragione di una interpretazione convenzionalmente orientata, ex art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 603 cod. proc. pen., disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mediante l'esame dei soggetti che hanno reso le relative dichiarazioni. Ne deriva che la sentenza del giudice di appello che, in riforma di quella di proscioglimento di primo grado, affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, senza avere proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è affetta da vizio di motivazione, in quanto la condanna contrasta, in tal caso, con la regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado suappello promosso dalla parte civile. Nel medesimo ordine di idee, Sez. U., 19-1-2017, Patalano, ha condivisibilmente fornito risposta affermativa al quesito se, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento emessa all'esito del giudizio abbreviato, per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, il giudice di appello che riformi la sentenza impugnata debba disporre l'esame delle persone che hanno reso tali dichiarazioni. 2.1. Nel caso in esame, nessun dubbio può porsi in ordine alla decisività elle dichiarazioni del consulente del pubblico ministero e dei testi escussi, atteso , come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, tali prove dichiarative hanno rivestito un ruolo centrale nella ricostruzione del sinistro da parte del giudice di secondo grado in termini diversi da quelli cui era approdato il Tribunale. La Corte d'appello ha, infatti, evidenziato che dalle risultanze in esame è emerso che l'auto guidata dal Santi, mentre percorreva l'autostrada, era andata a tamponare un mezzo pesante che non è stato individuato, rimanendo con i fari e il motore spento sulla corsia di marcia e venendocosì successivamente urtata da un autocarro che era sopraggiunto. A seguito di ciò,l'autovettura del Santi era andata a posizionarsiin senso perpendicolare a quello di marcia, collocandosi sulla corsia di sorpasso, dove era stata investita dall'auto condotta dal Meucci, con conseguente decesso del passeggero che si trovava sul veicolo del Santi e causazione di lesioni al Meucci. E il giudice d'appello formula una serie di considerazioni sulla velocità dei veicoli e sulle modalità di guida dei protagonisti del sinistro, giungendo alla conclusione che la condotta tenuta dal Santi costituì un fattore causale che contribuì al verificarsi del sinistro. Dal complesso di tali rilievi si evince la decisività dell'apporto probatorio derivante dall' esame del consulente del pubblico ministero e dei testi escussi. Erroneamente, pertanto, il giudice di secondo grado non ha proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con audizione di tali soggetti, incongruamente richiamando il principio di presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale effettuata in primo grado, senza tener conto delle peculiarità della situazione processuale che si verifica in caso di ribaltamento, anche soltanto ai fini civili, dell'esito assolutorio della sentenza di primo grado. Occorre, infatti, ribadire che il giudice di appello che, come nel caso in disamina, riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dimostrandone in modo rigoroso l'incompletezza o l'incoerenza (Sez. U., [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mannino) e ribaltando l'epilogo decisorio sulla base di un'accurata confutazione delle argomentazioni formulate dal primo giudice. A tal fine sarebbe stata quanto mai importante la nuova audizione del consulente del pubblico ministero e dei testi esaminati in primo grado, al fine di comprendere, nel contesto di un proficuo confronto dialettico, da quali dati e da quali inferenze logiche fosse stata determinata l'antinomia delle conclusioni raggiunte dal primo giudice, onde procedere ad una più puntuale ed approfondita analisi ed, eventualmente, confutazione dell'impianto argomentativo a fondamento della pronuncia assolutoria. 3. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, conformemente al dictum di Sezioni unite, 28-1-2021, Cremonini,che ha condivisibilmente stabilito che, in caso di annullamento con rinvio, ai soli effetti civili, della sentenza di condanna pronunciata in appello senza previa rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, a seguito di gravame della sola parte civile contro la sentenza di assoluzione di primo grado, il rinvio deve essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., che così dispone con riferimento a tutti i casi di annullamento che abbiano ad oggetto esclusivamente le statuizioni ad effetti civili. La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina del secondo motivo di ricorso. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per val
Sentenza Cassazione n. 08435/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris