CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37613/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LIKA3 ROLAND nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VIGEVANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ed in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SONDRIO difensore di [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi chiede raccoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 500,00 di multa, unitamente alla interdizione dai pubblici uffici per anni 5, ed al risarcimento del danno nei confronti della Casa di [OSCURATO:PERSONA], con una provvisionale di euro 10.000,00 per i reati di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2, 61 n. 5 (capo contestato solo a [OSCURATO:PERSONA], per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, della cassaforte di un supermercato, contenente contanti, ricariche telefoniche e buoni pasto, a cui accedeva mediante effrazione della porta di ingresso, in data 30/31 dicembre 2011; capo per essersi impossessati, al fine di trarne profitto, di una somma di danaro e di altri oggetti introducendosi, mediante effrazione della porta di ingresso, in una parrocchia, in data 17/18 gennaio 2012) e 61 n. 7 cod.pen. (capo c, per essersi impossessati, al fine di trarne profitto, di una somma di danaro, di gioielli, assegni e altri oggetti, introducendosi in una casa di riposo, previa effrazione di una finestra, in data 4 febbraio 2012), esclusa la recidiva e ritenuta la continuazione. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, gli imputati. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l'illogica motivazione in ordine 1) alla propria mancata assoluzione, tenuto conto dell'inutilizzabilità del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione ambientale, non trascritte e non ascoltate in dibattimento, e, comunque, illegittimamente ricondotte alla propria persona in base ad apodittiche affermazioni del teste Piredda, in assenza di una perizia; 2) alla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 625 n. 2, non essendo stato precisato in cosa consisterebbe la alterazione o trasformazione della cosa, e 61 n. 7 cod.pen., desunta dall'elenco dei beni sottratti fatto dalla persona offesa, che si riduce a oggetti privi di valore intrinseco, unitamente ad euro 7.000,00 in contanti; 3) al rigetto della continuazione con i fatti oggetto della sentenza del Tribunale di Monza n. 7953 del 13 febbraio 2012, fondato sulla distanza geografica tra i luoghi di consumazione dei reati, ubicati in province confinanti e contigue con la regione in cui sono stati perpetrati i reati oggetto del presente procedimento, raggiungibili in due o tre ore in auto. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 624 cod.pen. e degli artt. 187 e 192 cod.proc.pen., essendo la motivazione in ordine alla propria responsabilità penale del tutto lacunosa, consistente in un mero rinvio alla sentenza di primo grado, fondata solo sulla deposizione del teste Piredda (in assenza di riscontri estrinseci e oggettivi e della trascrizione delle intercettazioni) e sulla refurtiva rinvenuta in altro procedimento, di cui non si è tenuto conto ai fini della continuazione; 2) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti - in particolare, relativamente all'art. 61 n. 5 cod.pen7, bit/ 1.7g non* sufficiente l'ora notturna, peraltro neppure certa, al fine di configurare una diminuita capacità di difesa, su cui non vi è stata, nel caso di specie, alcuna indagine; relativamente all'art. 625 n. 2 cod.pen., le serrature sono state aperte con cacciavite, per cui non è configurabile alcuna violenza sulle cose; relativamente all'art. 61 n. 7 cod.pen., con riferimento al capo c, l'entità della provvisionale liquidata esclude il rilevante valore dei beni sottratti; 3) la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod.pen., contrastando la mancata concessione delle generiche con le finalità rieducative della pena, tenuto conto della scarsa gravità del reato e della modesta capacità deliquenziale del ricorrente; 4) la violazione dell'art. 81 cod.pen., essendo stata esclusa la continuazione con i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Monza n. 7953 del 13 febbraio 2012, nonostante la contiguità temporale, l'identità dei beni giuridici lesi, lo stesso modus procedendi, in modo illogic4, esclusivamente in ragione delle diverse regioni in cui i fatti sono stati realizzati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. La prima censura formulata da entrambi i ricorrenti, avente ad oggetto l'affermata responsabilità, è inammissibile, in quanto meramente ripetitiva di quella formulata in appello, a cui la Corte di merito ha adeguatamente risposto, in modo esaustivo, non manifestamente illogico e privo di contraddizioni, rinviando per il reato di cui al capo a), contestato al solo [OSCURATO:PERSONA], agli indizi gravi, precisi e concordanti derivanti dall'ubicazione della sua automobile, come desunta dal dispositivo GPS ilgtallato su di essa, nei pressi del luogo del delitto, nella data della sua commissione, e dal rinvenimento di alcuni buoni pasto, oggetto del furto, nella perquisizione domiciliare del 12 febbraio 2012 presso la sua abitazione; per il reato di cui al capo b), agli indizi gravi, precisi e concordanti derivanti dalla presenza di entrambi gli imputati nel luogo del furto in un'ora compatibile con la sua consumazione (presenza desunta dai tabulati telefonici dei loro cellulari), non giustificata da alcuna versione alternativa, unitamente al rinvenimento di una fotocamera oggetto del furto nel corso della perquisizione domiciliare del 12 febbraio 2012 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; ai contatti di Likaj con altro soggetto in concomitanza con il delitto ed alla presenza, accertata il giorno successivo dalle forze dell'ordine, del Chieregati insieme al Likaj sull'auto di quest'ultimo; per il reato di cui al capo c), agli indizi gravi, precisi e concordanti tratti dalla deposizione del teste Piredda (di cui i giudici di merito hanno congruamente valutato l'attendibilità) sul contenuto delle intercettazioni ambientali delle comunicazioni intercorse tra i due imputati sul veicolo di [OSCURATO:PERSONA], subito dopo il furto, e dal percorso del veicolo di [OSCURATO:PERSONA] nella notte del furto, come rilevato grazie al dispositivo satellitare installato. Del tutto corretta l'applicazione, nel caso di specie, del principio secondo cui, in tema di intercettazioni, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 41632 del 03/05/2019 ud. - dep. 10/10/2019, Rv. 277139 - 01). Invero la trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di prova, ma solo un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica, della quale il difensore, secondo l'art. 268, comma 8, cod.proc.pen., può far eseguire la trasposizione su nastro magnetico (facoltà che non risulta essere stata esercitata nel caso di specie, sicché la contestazione formulata all'attendibilità e veridicità del contenuto della deposizione testimoniale risulta del tutto generica). Pure va ricordato che, in tema di valutazione della prova, l'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite (Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019 ud. - dep. 13/12/2019, Rv. 277682 - 01). Occorre, dunque, ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). 3. Pure il secondo motivo di entrambi i ricorsi, avente ad oggetto le aggravanti ritenute sussistenti dai giudici di merito, è inammissibile. In via preliminare occorre rilevare che il motivo, formulato dal solo [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen. è nuovo e, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod.proc.pen., non essendo stata formulata alcuna censura sul punto in sede di appello. Per quanto concerne l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod.pen., occorre premettere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolvig in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019 ud. - dep. 09/04/2020, Rv. 279042 - 01). Nel caso di specie, dalla sentenza di secondo grado risulta che "il sopralluogo effettuato dalle forze dell'ordine constatava l'effrazione che integra la violenza sulle cose" ej quella di primo grado è descritta una vera e propria forzatura delle porte. Per quanto concerne l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen., deve farsi riferimento esclusivamente alla oggettiva entità della diminuzione patrimoniale arrecata alla persona offesa e non al profitto ricavato dall'agente (Sez. 6, n. 15971 del 19/09/1990 ud. - dep. 29/11/1990, Rv. 185943 - 01), mentre, come già rilevato dal giudice di appello, è irrilevante che non sia stato ancora determinato l'esatto ammontare del danno risarcibile, la cui rilevante entità è, peraltro, confermata dalla provvisionale liquidata. 4. Manifestamente infondata è la terza doglianza del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si è lamentata la mancata concessione delle generiche, senza, tuttavia, individuare né una reale violazione di legge né una effettiva carenza motivazionale della sentenza impugnata, che ha individuato quali ragioni ostative l'intensità del dolo ed i precedenti degli imputati. Del resto, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, quali l'esistenza di precedenti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Ud., Rv. 271269). 5. In ordine al motivo (ultimo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e terzo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), avente ad oggetto la continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio (furti in data 18 gennaio 2012 e 4 febbraio 2012 in Rovereto e Arona) e quello oggetto della sentenza del Tribunale di Monza n. 7953 del 2012 (furto in data 12 febbraio 2012 in [OSCURATO:PERSONA]), occorre ricordare che, in tema di continuazione, richiedendosi, ai fini della riconoscibilità del medesimo disegno criminoso, la progettazione "ab origine" di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali, deve escludersi che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l'autore degli illeciti, come pure sulla base dell'identità o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva (Sez. 1, n. 574 del 12/02/1993 cc. - dep. 14/04/1993, Rv. 193655 - 01). Parimenti non è riconoscibile l'unicità del disegno criminoso, ai fini della affermazione della sussistenza del vincolo della continuazione, sulla sola base del non eccessivo intervallo di tempo intercorso tra i vari episodi criminosi e della identità delle norme violate, non essendo tali elementi di per sè idonei a dimostrare che tutti gli episodi anzidetti siano stati frutto di una originaria determinazione volitiva, e non invece di un generico programma di attività delinquenziale il quale ben può realizzarsi nella commissione, anche a distanza ravvicinata, di identiche violazioni di legge ciascuna delle quali, però, occasionata da impulsi contingenti (Sez. 1, n. 2059 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] cc. - dep. 05/06/1992, Rv. 190530 - 01). In definitiva, la unicità del disegno criminoso, necessaria ai fini della configurabilità della continuazione, va tenuta ben distinta dal generico programma di attività delinquenziale, implicando essa, a differenza di quest'ultimo, la progettazione "ah origine" di una serie ben individuata di illeciti già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. L'esistenza di una tale progettazione, poi, non può essere presunta sulla sola base dell'identità o dell'analogia dei titoli di reato, ma deve trovare dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che essa sia realmente configurabile (Sez. 1, n. 2074 del 11/05/1992 cc. - dep. 05/06/1992, Rv. 190533 - 01). Deve, inoltre, sottolinearsi che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento della continuazione, in sede di cognizione, incombe sull'interessato l'onere di indicazione e allegazione degli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità del disegno criminoso (così Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017, Rv. 271768 - 01, Sez. 6, n. 43441 del 24/11/2010, Rv. 248962 - 01; Sez. 5, n. 18586 del 04/03/2004, Rv. 229826 - 01, fa riferimento ad un vero e proprio onere della prova). Alla luce di tali principi, le censure dei ricorrenti risultano manifestamente infondate, in quanto si limitano a contestare la sufficienza della distanza geografica tra i luoghi dei delitti de quibus al fine di escludere il vincolo di continuazione, senza, tuttavia, evidenziare in alcun modo i criteri sintomatici dell'identità del disegno criminoso, che i giudici di merito avrebbero omesso di valutare o avrebbero valutato in modo contraddittorio o manifestamente illogico. 6. In conclusione, i ricorsi in esame devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t