CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 06663/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:064QREK). nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole, col primo motivo di impugnazione, della violazione degli artt. 131 bis e 133 cod. pen., e con il secondo, della violazione di legge in relazione agli artt.137 e 143 cod. proc. pen. e del diritto di difesa - sono inammissibili, perché riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Osservato che, in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., la Corte di appello di Palermo la esclude in modo non manifestamente illogico, collegandola al comportamento del ricorrente il quale, in totale spregio del provvedimento di espulsione dal territorio italiano, facendo nuovamente ingresso in modo clandestino insieme ad altri soggetti extracomunitari, destava un particolare allarme sociale, vanificando, altresì, le complesse procedure di respingimento. Rilevato che, in ordine alla lamentata violazione del diritto di difesa per assenza di interprete e comunque mancata traduzione nella lingua parlata dall'imputato, la Corte di appello di Palermo osserva che non è mai stato specificato che l'imputato al momento del fatto non parlasse la lingua italiana, né i verbalizzanti hanno fatto alcun riferimento ad incomprensioni legate alla lingua conosciuta e parlata dal ricorrente. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.