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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28016/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/-se,igita le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a due sentenze esecutive, pronunciate rispettivamente nell'ambito del procedimento c.d.

Spazio di Libertà e del procedimento c.d.

Vulcano.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite i propri difensori, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

In particolare, rileva la difesa che il Tribunale di Palmi ha rigettato l'istanza senza valorizzare gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso in relazione ai fatti di cui alle suddette sentenze di condanna, pur dando atto dell'estrema vicinanza temporale tra le condotte delittuose, commesse ad appena un mese di distanza.

Lamentano i difensori che detto Tribunale non ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] in entrambi i procedimenti ha un ruolo di collegamento e di contributo rispetto al contesto associativo, attraverso gli spostamenti garantiti isia nel caso della latitanza di Creai sia nel caso degli accompagnamenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali rappresentanti degli organizzatori Zito e Pesce, in Aspromonte dinanzi a finanziatori rimasti ignoti e ad un emissario sudamericano.

Insistono, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Premesso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv.270074), è stato, altresì, affermato che, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica 'N degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha motivato il rigetto dell'istanza evidenziando che: - nell'ambito del procedimento c.d.

Spazio di Libertà non è emerso che [OSCURATO:PERSONA] abbia operato nel settore degli stupefacenti per conto dei soggetti di cui favoriva la latitanza e in particolare per il parente [OSCURATO:PERSONA]; - l'attività compiuta da [OSCURATO:PERSONA] in concorso con soggetti che non erano legati al gruppo Crea ed accertata nel procedimento c.d.

Vulcano era circoscritta al 26 febbraio 2016, pertanto si svolgeva in epoca successiva all'arresto dei latitanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - al di là della vicinanza temporale delle condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] nel territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA], l'eterogeneità delle stesse e i diversi soggetti coinvolti non consentono di ravvisare una finalità unitaria dei reati e l'unicità del disegno criminoso; - alcun coinvolgimento è emerso nell'affare dell'importazione della cocaina delle cosche Alvaro e Crea, tanto da essere stata esclusa dalla condanna in relazione a detta importazione l'aggravante mafiosa originariamente contestata; - [OSCURATO:PERSONA], al contrario di quanto asserito dai difensori, non è stato cofinanziatore dell'importazione, né risulta riconosciuto intraneo ad alcun sodalizio mafioso; - l'agevolazione della cosca Crea gli è stata addebitata unicamente con riferimento al favoreggiamento della latitanza del parente [OSCURATO:PERSONA]; - quest'ultimo, così come la cosca di appartenenza, non sono risultati coinvolti nell'affare della cocaina.

La motivazione è, dunque, conforme al principio di diritto, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali ( si veda ex plurimis Sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, P.m. in proc.

Eloumari, Rv. 266615).

A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, che rimarcano l'autonomia della condanna per il delitto di importazione di stupefacenti rispetto a quella per il favoreggiamento aggravato per essere in favore di un capoclan ancorché parente, il ricorrente insiste nei termini generici e aspecifici sopra indicati, reiterando le stesse deduzioni persuasivamente respinte.

2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 6:16 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in 'puro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.

P. Q. MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/-se,igita le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a due sentenze esecutive, pronunciate rispettivamente nell'ambito del procedimento c.d. Spazio di Libertà e del procedimento c.d. Vulcano. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite i propri difensori, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. In particolare, rileva la difesa che il Tribunale di Palmi ha rigettato l'istanza senza valorizzare gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso in relazione ai fatti di cui alle suddette sentenze di condanna, pur dando atto dell'estrema vicinanza temporale tra le condotte delittuose, commesse ad appena un mese di distanza. Lamentano i difensori che detto Tribunale non ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] in entrambi i procedimenti ha un ruolo di collegamento e di contributo rispetto al contesto associativo, attraverso gli spostamenti garantiti isia nel caso della latitanza di Creai sia nel caso degli accompagnamenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali rappresentanti degli organizzatori Zito e Pesce, in Aspromonte dinanzi a finanziatori rimasti ignoti e ad un emissario sudamericano. Insistono, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Premesso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv.270074), è stato, altresì, affermato che, in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica 'N degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580). Ciò posto, l'ordinanza impugnata ha motivato il rigetto dell'istanza evidenziando che: - nell'ambito del procedimento c.d. Spazio di Libertà non è emerso che [OSCURATO:PERSONA] abbia operato nel settore degli stupefacenti per conto dei soggetti di cui favoriva la latitanza e in particolare per il parente [OSCURATO:PERSONA]; - l'attività compiuta da [OSCURATO:PERSONA] in concorso con soggetti che non erano legati al gruppo Crea ed accertata nel procedimento c.d. Vulcano era circoscritta al 26 febbraio 2016, pertanto si svolgeva in epoca successiva all'arresto dei latitanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - al di là della vicinanza temporale delle condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] nel territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA], l'eterogeneità delle stesse e i diversi soggetti coinvolti non consentono di ravvisare una finalità unitaria dei reati e l'unicità del disegno criminoso; - alcun coinvolgimento è emerso nell'affare dell'importazione della cocaina delle cosche Alvaro e Crea, tanto da essere stata esclusa dalla condanna in relazione a detta importazione l'aggravante mafiosa originariamente contestata; - [OSCURATO:PERSONA], al contrario di quanto asserito dai difensori, non è stato cofinanziatore dell'importazione, né risulta riconosciuto intraneo ad alcun sodalizio mafioso; - l'agevolazione della cosca Crea gli è stata addebitata unicamente con riferimento al favoreggiamento della latitanza del parente [OSCURATO:PERSONA]; - quest'ultimo, così come la cosca di appartenenza, non sono risultati coinvolti nell'affare della cocaina. La motivazione è, dunque, conforme al principio di diritto, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali ( si veda ex plurimis Sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, P.m. in proc. Eloumari, Rv. 266615). A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, che rimarcano l'autonomia della condanna per il delitto di importazione di stupefacenti rispetto a quella per il favoreggiamento aggravato per essere in favore di un capoclan ancorché parente, il ricorrente insiste nei termini generici e aspecifici sopra indicati, reiterando le stesse deduzioni persuasivamente respinte. 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 6:16 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in 'puro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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