CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 14983/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22745/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA UNITA' 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 11846/2019 depositata il 04/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza n. 11846 del 2019 del Tribunale di Roma esponendo che: - aveva intimato precetto alla [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di un assegno circolare non trasferibile; - la società precettata si era opposta deducendo, per quanto qui ancora rileva, la mancata trascrizione integrale del titolo e la mancata attestazione di conformità dello stesso, ad opera dell’ufficiale giudiziario; - il Tribunale, qualificata l’opposizione ai sensi dell’art. 617, cod. proc. civ., l’accoglieva per come formulata; resiste con controricorso MPS, s.p.a.; le parti hanno depositato memorie; il processo è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla rimessione pronunciata da Cass., n. 9358 del 2021; intervenuta la decisione di Cass., Sez. U., 21/12/2022 n. 37434, la causa è stata trasmessa alla Sezione Terza civile, in vista del riassetto normativo di cui al d.lgs. n. 149 del 2022; Rilevatoche: con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 480, 360, n. 5, cod. proc. civ., 2917, cod. civ., 63, r.d. n. 1669 del 1933, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che era sufficiente la trascrizione degli elementi essenziali del titolo, e, ciò posto, non era di conseguenza necessaria l’attestazione di formale conformità dell’Ufficiale giudiziario; Consideratoche: il giudizio deve rinviarsi alla pubblica udienza in relazione all’esame della validità della procura, redatta in cartaceo digitalizzato, con riferimento all’atto di gravame nativo digitale e notificato telematicamente, secondo quanto osservato da questa Corte nell’ordinanza n. 6861 del 7 marzo 2023; P.Q.M. L