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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 14537/2023

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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 10878/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesacome in atti; contro [OSCURATO:PERSONA] + 1, difesi come in atti ( controricorrent i e ricorrenti incidentali); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale né la parte ricorrente incidentaleabbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenutoche le spese processuali devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; spese compensate. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.

Roma, 14/04/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 10878/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesacome in atti; contro [OSCURATO:PERSONA] + 1, difesi come in atti ( controricorrent i e ricorrenti incidentali); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale né la parte ricorrente incidentaleabbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenutoche le spese processuali devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; spese compensate. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 14/04/202