CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 agosto 1986
Cassazione n. 26083/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02/19673) [OSCURATO:PERSONA] Giovanna, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/08/19864) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/02/1989avverso la sentenza emessa il 26/02/2024 dalla Corte d’Appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale GiovanniBattista Bertolini, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata quanto alla [OSCURATO:PERSONA], e una declaratoria di inammissibilità deiricorsi proposti dagli altri imputatiRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 26/02/2024, la Corte d’Appello di Messina haparzialmente riformato la sentenza emessa in data 09/02/2023 dal Tribunale diMESSINA, con la quale – per quanto qui specificamente rileva – CHIOFALOAntonio, FRANCO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Giovanna e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] stati condannati alla pena di giustizia in relazione al concorso nei reati di cuiall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, come meglio rispettivamente specificato inrubrica (quanto al CHIOFALO, ai capi 29 e 30; quanto al FRANCO, ai capi L, N, P;quanto alla [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], al capo S).In particolare, la Corte d’Appello ha mitigato la pena applicata al CHIOFALO(previa applicazione, quanto al capo 30, dell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art.73) e al FRANCO, confermando nel resto la sentenza impugnata.2. Ricorre per cassazione il CHIOFALO con due distinti ricorsi.2.1. Con il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce:2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancataapplicazione dell’ipotesi di lieve entità anche al reato di cui al capo 29. Si censurala sentenza per aver ritenuto dirimente, al riguardo, il riferimento al prezzo (Euro1.300) relativo alla sostanza stupefacente offerta in vendita.2.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancataconcessione delle attenuanti generiche, atteso il buon comportamento processualedel ricorrente.2.2. Con il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce:2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancataapplicazione del comma 5 quanto al capo 29. Si evidenzia la sostanziale identità,sul piano fattuale, rispetto all’episodio di cui al capo 30, per il quale l’ipotesi lieveera stata invece riconosciuta.3. Ricorre per cassazione il FRANCO, a mezzo del proprio difensore,deducendo:3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenutasussistenza dei reati contestati. Si censura l’illogicità e contraddittorietà dellamotivazione, che si era limitata a richiamare la decisione di primo grado basata supoche e scarne intercettazioni (in realtà afferenti alla sua attività di ristoratore),senza alcun approfondimento circa gli elementi costitutivi del reato e senzaconsiderare che la tesi difensiva dell’uso personale era riscontrata dal certificatoprodotto, attestante la positività agli stupefacenti.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancataapplicazione del comma 5 dell’art. 73. Si deduce che le connotazioni dei fattideponevano per acquisti finalizzati all’uso personale.3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancataconcessione delle attenuanti generiche. Si censura il carattere illogico dellamotivazione, fondata sulla ritenuta insussistenza di elementi positivamentevalutabili.4. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confermadell’affermazione di penale responsabilità. Si lamenta l’assoluta carenzamotivazionale, basata su inaccettabili considerazioni presuntive, in ordine ad unaconsapevole partecipazione della ricorrente all’episodio delittuoso, essendo ellaall’oscuro delle reali ragioni – riteneva riguardassero lavori edili - per le qualiDONATO Carmelo le aveva chiesto di essere messo in contatto con LO PRESTIMarco, il quale utilizzava l’utenza telefonica di IMBRUGLIA Melania (amica dellaVIGNERI). Si evidenzia che, dalle conversazioni valorizzate, non era emersa alcunaconsapevolezza di traffici delittuosi in capo alla ricorrente, e che in ogni casol’intervento di quest’ultima era avvenuto solo “ad affare concluso”, ovvero nelmomento in cui il DONATO stava cercando di recuperare la somma dovuta dal LOPRESTI per la droga ricevuta.5. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,deducendo:5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancataapplicazione dell’art. 73 comma 5. Si censura il carattere sbrigativo dellamotivazione, imperniata sulle sole intercettazioni dalle quali emergeva che il LOPRESTI si sarebbe impegnato a versare al DONATO la somma di Euro 3.500,laddove invece il dato certo era costituito dall’avvenuto versamento, da parte delricorrente, di soli Euro 400. Si lamenta la mancata applicazione dei principielaborati in materia, anche con riferimento al mancato sequestro dellostupefacente asseritamente negoziato, e si evidenzia la mancata acquisizione, nelgiudizio di primo grado, di “prova empirica ed oggettiva” della cessione di sostanzeda parte del [OSCURATO:PERSONA], della sua disponibilità di somme ingenti odell’occultamento della droga, di acquisti in misura esorbitante dal necessario perl’uso personale, anche in considerazione della sola somma versata pari a Euro 400.5.2. Vizio di motivazione con riferimento alla conferma delle statuizioni delTribunale attraverso un mero rinvio alle argomentazioni svolte da quest’ultimo, inpresenza di specifiche censure veicolate con i motivi di appello.5.3. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delleparametro di riferimento della decisione di rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Gli odierni ricorrenti sono stati condannati, anche in appello, in relazionead alcuni episodi di narcotraffico loro rispettivamente ascritti, in concorso con altrisoggetti separatamente giudicati (in relazione ai quali spicca la figura del fornitoreDONATO Carmelo, con il quale tutti i ricorrenti avevano avuto diretti rapporti perl’attività di spaccio svolta, rispettivamente, nella zona del messinese, in quella diLetojanni e [OSCURATO:PERSONA], e – quanto alla [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] - nelle isoleEolie).Si è dunque in presenza di una “doppia conforme” che – anche alla luce dellaespressa condivisione del percorso argomentativo del primo giudice, da parte dellasentenza impugnata (cfr. pag. 6) – rende applicabile il consolidato indirizzointerpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «ai fini del controllo dilegittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando lasentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primogrado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteriutilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenzepossono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpodecisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01).All’esito di tale apprezzamento congiunto dei percorsi argomentativi tracciatidai giudici di primo e di secondo grado, ritiene il Collegio che i ricorsi delCHIOFALO, del FRANCO e del [OSCURATO:PERSONA] debbano essere dichiarati inammissibili,e che l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] debba essere rigettata.2. Prendendo le mosse dalla posizione del CHIOFALO, va evidenziato che ledoglianze (comuni ai due ricorsi) concernenti la mancata applicazione, quanto alcomma 29), dell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73, presentanoconnotazioni reiterative e comunque attinenti al merito delle concordi valutazioniespresse sul punto dai giudici di merito.La Corte territoriale ha richiamato adesivamente le più diffuse considerazionisvolte dal primo giudice in ordine all’intenso rapporto di fornitura emergente dalleconversazioni intercettate tra il DONATO e il CHIOFALO, culminate nella richiesta,rivolta dal primo al ricorrente, di offrire in vendita cocaina per un valore di Euro1.300 a tale CALIRI Pietro: proposta non accettata da quest’ultimo, circostanzache peraltro aveva indotto il CHIOFALO ad individuare un altro possibilecompratore, sollecitando all’uopo il DONATO a portare della “pignolata bianca” dafar assaggiare (cfr. pag. 13 segg. della sentenza di primo grado, in cui vieneriportata anche l’esplicita ammissione da parte del CHIOFALO, in sede diinterrogatorio, in ordine al fatto che oggetto dei traffici fosse la cocaina).In tale contesto, l’esclusione anche in appello dell’ipotesi lieve è statamotivata in termini qui incensurabili, posto che, da un lato, il riferimento al prezzodi vendita risultava del tutto incompatibile con il comma 5 dell’art. 73 (pag. 6 dellasentenza impugnata) e che – d’altro lato – il CHIOFALO aveva strumentalizzato lapresenza turistica nella sua zona intensificando lo spaccio (cfr. pag. 12 dellasentenza di primo grado, che riporta anche, nelle pagine seguenti, conversazioniunivoche circa l’offerta in vendita della droga procurata dal DONATO ai clienti delristorante).Nessun rilievo può conferirsi all’argomentazione difensiva secondo cuil’esclusione dell’ipotesi lieve sarebbe in contrasto con il suo riconoscimento, inappello, quanto all’attività analoga svolta dal CHIOFALO con GIARDINA Tindaro dicui al capo 30): la Corte d’Appello ha infatti tenuto ben distinte le due imputazioni,facendo leva – quanto al predetto capo - sulla mancanza di adeguati elementi inordine alla tipologia e al quantitativo di sostanza smerciata, nonché al corrispettivorichiesto per l’acquisto (cfr. pag. 6, cit.).Non del tutto chiaro appare infine l’oggetto della residua censura, dalmomento che il CHIOFALO, già in primo grado, aveva beneficiato delriconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione (cfr. pag. 42della sentenza di primo grado, pag. 10 di quella impugnata in questa sede).3. Anche il ricorso del FRANCO è inammissibile.3.1. Per ciò che riguarda la conferma dell’affermazione di penaleresponsabilità, le censure difensive appaiono per un verso reiterative di analoghirilievi svolti nel giudizio di appello, volti a prospettare – inammissibilmente, inquesta sede – una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite,ritenute del tutto univoche, dai giudici di merito, nel senso di individuare il FRANCOcome un costante punto di riferimento – oltre che del CAGGEGI, per l’imputazionesub L) - del DONATO nell’attività di narcotraffico svolta da quest’ultimo nella zonain cui l’odierno ricorrente viveva ed esercitava la propria attività di ristoratore.A tale specifico riguardo, va evidenziato che la sentenza impugnata riprende,in termini sintetici (pag. 7 seg.), le più ampie considerazioni svolte dal Tribunale(pag. 22 segg.) in ordine al significato delle conversazioni di volta in voltavalorizzate: quella tra il FRANCO e il CAGGEGI relativa al capo L (con riferimentiinequivocabili all’attesa del pagamento del prezzo a fronte della cessione di “400grammi”), quelle tra il FRANCO e il DONATO poste a fondamento delle imputazionisub N (in cui tra l’altro il primo giustifica il proprio ritardo per essere in giro “a fareconsegne”) e sub P (in cui è il FRANCO a sollecitare il DONATO a recarsi subitopresso il proprio ristorante, dal momento che “qua ci sono i clienti che dovevanomangiare”: invito comprensibile solo in ottica accusatoria, essendo “evidente cheil riferimento al cibo è per nascondere cià che effettivamente aspettava il FRANCO,ovvero la droga, essendo impensabile che in un ristorante non vi fosse roba damangiare”: cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).Per altro verso, il motivo di ricorso appare generico perché evita diconfrontarsi con altra conversazione valorizzata dai giudici di merito,inequivocabilmente esplicativa dell’attività svolta dal ricorrente. Si allude allo sfogodella sorella del FRANCO con il proprio compagno CAGGEGI, in cui FRANCO Ioledefinisce il proprio fratello come “il primo spacciatore di Letojanni”, esprimendo lapropria intenzione di denunciarlo ed invitando il CAGGEGI a staccarsi da lui, seinteressato a proseguire la relazione (cfr. pag. 21 della sentenza di primo grado).3.2. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alleresidue censure.La mancata applicazione del comma 5 dell’art. 73 è invero oggetto di rilievigenerici e comunque attinenti al merito delle valutazioni espresse dai giudici diprimo e di secondo grado, imperniate sulla rilevanza dei quantitativi smerciati,sull’ampia platea di destinatari della droga (pag. 8 della sentenza impugnata),nonché sulla pervicacia e professionalità palesate nell’attività illecita (pag. 22della sentenza di primo grado).Allo stesso modo, la ritenuta insussistenza - concordemente evidenziata daigiudici di merito - di concreti elementi idonei a rendere applicabili le attenuantigeneriche (in considerazione della gravità dei fatti e della personalità del FRANCO,per il quale è stata confermata la recidiva qualificata), non è stata contrastatadalla difesa ricorrente se non con rilievi del tutto privi della necessaria specificità.4. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è infondato.La già ricordata necessità di una valutazione unitaria dei percorsiargomentativi tracciati dai giudici di merito, nelle ipotesi – quale quella in esame- di “doppia conforme”, appare di tutta evidenza nella valutazione della posizionedella ricorrente.Come già in precedenza accennato, la difesa censura la confermadell’affermazione di responsabilità dell’imputata prospettando la sua assolutainconsapevolezza delle attività illecite del FRANCO e delle ragioni per le quali questile aveva chiesto di metterlo in contatto con il [OSCURATO:PERSONA] attraverso la sua amicaMelania, compagna di quest’ultimo; si lamenta, al riguardo, il caratteremeramente presuntivo delle considerazioni svolte a sostegno della fondatezzadell’ipotesi accusatoria (secondo cui la ricorrente avrebbe svolto un ruolo diintermediaria tra il DONATO e i referenti in territorio eoliano), e comunquel’irrilevanza dell’intervento della [OSCURATO:PERSONA], avvenuto ad affare ormai concluso.Si tratta di una linea difensiva che non tiene adeguato conto di quantocomplessivamente evidenziato nelle sentenze di primo e di secondo grado, sullascorta delle conversazioni intercettate.Invero, le argomentazioni della Corte territoriale – indubbiamente connotateda sintesi estrema – hanno comunque fatto leva sulla consapevolezza, in capo allaVIGNERI, dei traffici illeciti del proprio compagno ORLANDO Mario tratto in arresto;nonché sulle conversazioni comprovanti il fatto che, in quel momento, leoperazioni di narcotraffico tra il DONATO e il [OSCURATO:PERSONA] non si erano ancoraconcluse (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).Tali considerazioni devono peraltro essere apprezzate in unione con quantoben più diffusamente osservato dal Tribunale (pag. 32 segg.), il quale havalorizzato in primo luogo, tutt’altro che illogicamente, la conversazione tra la ilDONATO e la [OSCURATO:PERSONA] intercettata lo stesso giorno dell’arresto dell’ORLANDO:conversazione illuminante non solo quanto alla perfetta consapevolezza, in capoalla ricorrente, dell’inserimento del suo compagno e del DONATO nel narcotraffico(il DONATO si informa circa il comma del reato associativo ex art. 74 contestatoall’ORLANDO, apprendendo dalla [OSCURATO:PERSONA] che non era stato ipotizzato un ruolo dicapo o promotore), ma anche della decisione “operativa”, assunta dal DONATO, disostituirsi all’ORLANDO nell’incontrarsi con il [OSCURATO:PERSONA] (“così finisco io il lavorodai”).Appare superfluo sottolineare che tale colloquio ha fornito al Tribunale unachiave di lettura del tutto univoca anche quanto alle ulteriori intercettazioni,comprovanti, da un lato, l’urgenza del DONATO di incontrare il LO PRESTIavvalendosi dell’intermediazione della [OSCURATO:PERSONA], dalla quale era stato informatocirca le difficoltà incontrate dal [OSCURATO:PERSONA] nel raggiungere la Sicilia, per il bruttotempo e la mancata partenza dei traghetti (cfr. pag. 35); nonché – d’altro lato -la crescente irritazione del DONATO che aveva invitato la [OSCURATO:PERSONA], dopo due giornidal precedente contatto, a chiamare in termini ultimativi il [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag.37: “mi fai il favore di chiamarlo e gli devi dire: ‘ha detto Carmelo che gli si ègonfiata la minchia, perché lo hai piantato due giorni dentro, che ti dovevaprendere a Milazzo…’ e non mi ha fatto fare un cazzo”). Tale invito era statoraccolto dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, il giorno successivo, aveva riferito al DONATO inordine alla propria conversazione con Melania (la compagna del [OSCURATO:PERSONA]),rassicurandolo del fatto che, appena avuta notizia della partenza del traghetto, loavrebbe chiamato informandolo dell’ora di arrivo (cfr. pag. 38); l’attività diintermediazione della [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto comunque avuto un esito positivo,avendo alla fine il DONATO incontrato il [OSCURATO:PERSONA], come confermato da unaconversazione tra il DONATO e la propria compagna TRIPODI (pag. 38, cit.).La dirompente valenza accusatoria di tali risultanze, comprovanti ilconsapevole coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] nel narcotraffico, non è stataadeguatamente confutata dalla difesa ricorrente: d’altra parte, la valorizzazionedel fattivo supporto assicurato dalla [OSCURATO:PERSONA] al DONATO, sostituitosi all’ORLANDOnel “finire il lavoro” con il [OSCURATO:PERSONA], appare senz’altro riconducibile ad un’attivitàdi intermediazione rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309del 1990.5. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.5.1. L’esclusione dell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 è statamotivata, dalla Corte territoriale, valorizzando (pag. 9) l’entità del debitoaccumulato dal [OSCURATO:PERSONA] con il DONATO (ammontante a 3.500 Euro a fronte disoli 400 Euro versati): entità che ben giustificava l’interesse del DONATO acontattare insistentemente il [OSCURATO:PERSONA] servendosi della [OSCURATO:PERSONA], quello cioè di“piazzare sul mercato eoliano quelle sostanze, così da potere poi recuperare ilcredito accumulato nei confronti del venditore al dettaglio” (pag. 9, cit.).Anche in questo caso, la motivazione della Corte territoriale – in sé priva diillogicità deducibili in questa sede – deve essere apprezzata unitamente alleconsiderazioni svolte sul punto dal Tribunale: oltre al quantitativo di drogadesumibile dall’entità del credito vantato dal DONATO nei confronti del [OSCURATO:PERSONA],la sentenza di primo grado aveva altresì valorizzato, in senso ostativoall’applicazione del comma 5 dell’art. 73, che “la pervicacia dimostrata dagli odierniimputati nell’attività di spaccio, nonostante l’arresto dell’ORLANDO, appareespressiva di un disvalore penale inconciliabile con l’ipotesi del fatto di lieve entità”(pag. 40 della sentenza del Tribunale).Tale ulteriore argomento, fondato sulla necessità di valutare unitariamente lecondotte di cui al capo S, anche quanto all’intento del DONATO di “finire il lavoro”con il [OSCURATO:PERSONA] nonostante l’arresto del compagno della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, §4), non è stato adeguatamente confutato dalla difesa ricorrente, limitatasi acontestare l’entità del credito vantato dal DONATO, che peraltro è stato desuntoda chiare conversazioni intercettate (cfr. pag. 39 seg. della sentenza di primogrado). Si è in definitiva dinanzi ad un compendio motivazionale del tutto immuneda rilievi qui deducibili, anche quanto all’asserita illegittimità del ricorso allamotivazione per relationem.5.2. Va infine evidenziata la manifesta infondatezza della censura concernenteil diniego delle attenuanti generiche, alla luce dell’indirizzo interpretativo di questaSuprema Corte, del tutto consolidato, secondo cui «il mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dalgiudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragionedopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto dellaquale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo statodi incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 – 01. In senso conforme, tra le altre, cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017,Starace, Rv. 270986 – 01). D’altra parte, la difesa non ha corredato la propriacensura con alcuna allegazione idonea a comprovare il mancato apprezzamento,da parte della Corte territoriale, di specifici elementi favorevoli alla concessionedelle attenuanti generiche al [OSCURATO:PERSONA].6. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso dellaVIGNERI, con conseguente condanna di quest’ultima al pagamento delle speseprocessuali.In relazione ai ricorsi del CHIOFALO, del FRANCO e del [OSCURATO:PERSONA], deve inveceadottarsi una declaratoria di inammissibilità, da cui consegue la condanna deipredetti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila infavore della Cassa delle Ammende. P.Q.MRigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Giovanna, che condanna al pagamento dellespese processuali. Dichiara inammissibili restanti i ricorsi e condanna i restantiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila infavore della Cassa delle Ammende.Così deciso il 13 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVittorio [OSCURATO:PERSONA]