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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 35482/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28352-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dell'associazione "Studio legale Defilippi e associati", domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 845/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.

Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dell'associazione "Studio legale Defilippi e associati", ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 845/21, del 30 marzo 2021, della Corte di Appello di Venezia, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 325/19, del 14 febbraio 2019, del Tribunale di Venezia — ha confermato il rigetto dell'opposizione, dallo stesso proposta, avverso l'atto con cui l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli gli ha intimato il pagamento di C 2.349,61, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver inizialmente radicato il giudizio innanzi al Giudice di pace di Venezia, per poi riassumerlo — dopo che l'adito giudicante si era dichiarato incompetente per materia — innanzi al Tribunale della stessa città; - che l'opposizione era basata dall'[OSCURATO:PERSONA] sul rilievo tanto del proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stata l'ingiunzione adottata sulla base di una fattura, emessa il 30 aprile 2015, relativa a compensi per analisi su campione di sostanza stupefacente sequestrata ad un cliente del medesimo avvocato, quanto dell'assenza di adeguata motivazione dell'ingiunzione stessa; - che respinta dal primo giudice la proposta opposizione, la decisione veniva confermata da quello di appello, che rigettava il gravame esperito dall'opponente; - che avverso la sentenza della Corte lagunare ricorre per cassazione il Defilippi, sulla base — come detto — di due motivi; - che il primo motivo denuncia "nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di Ric. 2021 n. 28352 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -2- un fatto decisivo per il giudizio e per violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 81 e 100 cod. proc. civ."; - che il ricorrente si duole del fatto che ambo i giudici di merito avrebbero omesso di considerare la circostanza decisiva del proprio difetto di legittimazione, dal momento che la somma di cui all'opposta ingiunzione era stata richiesta a fronte di analisi effettuate da laboratorio dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli su richiesta di esso Defilippi, ma solo nella sua qualità di legale di tale [OSCURATO:PERSONA]; - che il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 42, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; - che esso censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il semplice richiamo all'atto presupposto dell'ingiunzione valesse a soddisfare la necessità della motivazione della stessa; - che è rimasta solo intimata l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 13 settembre 2022.

Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; Ric. 2021 n. 28352 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -3- - che ritiene, infatti, questo collegio di non dover condividere le conclusioni — nel senso dell'inammissibilità del ricorso, per tardività — rassegnate nella proposta del consigliere relatore; - che il presente ricorso è stato notificato il 2 novembre 2021, e dunque esperito — tenuto conto della sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nonché del fatto che il 30 ottobre 2021 era un sabato — nel rispetto del termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ., risalendo la pubblicazione della sentenza impugnata al 30 marzo 2021; - che, difatti, l'opposizione contro "l'ingiunzione fiscale, di cui all'art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, non rientra fra i procedimenti sottratti alla sospensione dei termini nel periodo feriale, in quanto non è equiparabile all'opposizione all'esecuzione, né di per sé presenta il carattere dell'urgenza" (Cass. Sez. 1, sent. 21 novembre 1990, n. 11258, Rv. 469857-01; nello stesso senso anche C,ass.

Sez. 1, seni. 18 gennaio 1980, n. 431, Rv. 403798-01), trattandosi, per vero, di un giudizio "che segue le forme del rito ordinario di cognizione" (così, in motivazione, Cass. Sez. ord. 9 novembre 2018, n. 28640, Rv. 651730-01); - che, tuttavia, sebbene ammissibile, il ricorso non è fondato; - che il primo Motivo — in diparte il rilievo che l'omissione lamentata, lungi dall'investire, come invece dovrebbe, "un fatto vero e proprio", vale a dire "un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), e dunque "un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da Ric. 2021 n. 28352 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -4- intendersi in senso storico-naturalistico" (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez.

Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), "un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto" (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), concerne, invece, una questione, quella sul difetto di legittimazione passiva dell'ingiunto, così fuoriuscendo dalla previsione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., vizio che non può riguardare l'omesso esame di "questioni o argomentazioni" (Cass. Sez, 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413-01) — non è fondato; - che la questione relativa al suppostoKdi legittimazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata esaminata dalla Corte veneziana, la quale ha ritenuto di superarla sul rilievo che "il modulo di richiesta di analisi compilato e sottoscritto" (dallo stesso legale) "conteneva l'espresso impegno del richiedente al pagamento del compenso per le prestazioni", sicché ove il difensore "avesse inteso porre a carico del proprio assistito tale impegno avrebbe dovuto, come minimo, esplicitare la veste nella quale agiva e le generalità del committente"; - che pure il secondo motivo di ricorso è infondato; - che è corretto il rilievo espresso dalla sentenza impugnata, secondo cui la motivazione dell'atto oggetto di opposizione non dovesse essere "necessariamente analitica", poste che il Defilippi "era in grado di conoscere l'origine del credito vantato (Un'amministrazione", essendo stato richiamato nell'intimazione "un sollecito in data 18 settembre 2015", inviato allo stesso legale, "con allegata la fattura recante la causale del debito"; - che tanto basta perché possa ritenersi soddisfatta la necessità della motivazione, avendo questa Corte affermato che per "l'ingiunzione fiscale il requisito della motivazione deve ritenersi Ric. 2021 n. 28352 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -5- osservato anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni" (Cass. Sez. 5, sent. 22 settembre 2006, n. 20513, Rv. 594469-01; Cass. Sez. 1, sent. 17 gennaio 1989, n. 208, Rv. 461414-01); - che, in conclusione, il ricorso va rigettato; - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta solo intimata l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Ric. 2021 n. 28352 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -6- Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28352-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dell'associazione "Studio legale Defilippi e associati", domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 845/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante dell'associazione "Studio legale Defilippi e associati", ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 845/21, del 30 marzo 2021, della Corte di Appello di Venezia, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 325/19, del 14 febbraio 2019, del Tribunale di Venezia — ha confermato il rigetto dell'opposizione, dallo stesso proposta, avverso l'atto con cui l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli gli ha intimato il pagamento di C 2.349,61, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver inizialmente radicato il giudizio innanzi al Giudice di pace di Venezia, per poi riassumerlo — dopo che l'adito giudicante si era dichiarato incompetente per materia — innanzi al Tribunale della stessa città; - che l'opposizione era basata dall'[OSCURATO:PERSONA] sul rilievo tanto del proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stata l'ingiunzione adottata sulla base di una fattura, emessa il 30 aprile 2015, relativa a compensi per analisi su campione di sostanza stupefacente sequestrata ad un cliente del medesimo avvocato, quanto dell'assenza di adeguata motivazione dell'ingiunzione stessa; - che respinta dal primo giudice la proposta opposizione, la decisione veniva confermata da quello di appello, che rigettava il gravame esperito dall'opponente; - che avverso la sentenza della Corte lagunare ricorre per cassazione il Defilippi, sulla base — come detto — di due motivi; - che il primo motivo denuncia "nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di Ric. 2021 n. 28352 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -2- un fatto decisivo per il giudizio e per violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 81 e 100 cod. proc. civ."; - che il ricorrente si duole del fatto che ambo i giudici di merito avrebbero omesso di considerare la circostanza decisiva del proprio difetto di legittimazione, dal momento che la somma di cui all'opposta ingiunzione era stata richiesta a fronte di analisi effettuate da laboratorio dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli su richiesta di esso Defilippi, ma solo nella sua qualità di legale di tale [OSCURATO:PERSONA]; - che il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 42, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; - che esso censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il semplice richiamo all'atto presupposto dell'ingiunzione valesse a soddisfare la necessità della motivazione della stessa; - che è rimasta solo intimata l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 13 settembre 2022. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; Ric. 2021 n. 28352 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -3- - che ritiene, infatti, questo collegio di non dover condividere le conclusioni — nel senso dell'inammissibilità del ricorso, per tardività — rassegnate nella proposta del consigliere relatore; - che il presente ricorso è stato notificato il 2 novembre 2021, e dunque esperito — tenuto conto della sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nonché del fatto che il 30 ottobre 2021 era un sabato — nel rispetto del termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ., risalendo la pubblicazione della sentenza impugnata al 30 marzo 2021; - che, difatti, l'opposizione contro "l'ingiunzione fiscale, di cui all'art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, non rientra fra i procedimenti sottratti alla sospensione dei termini nel periodo feriale, in quanto non è equiparabile all'opposizione all'esecuzione, né di per sé presenta il carattere dell'urgenza" (Cass. Sez. 1, sent. 21 novembre 1990, n. 11258, Rv. 469857-01; nello stesso senso anche C,ass. Sez. 1, seni. 18 gennaio 1980, n. 431, Rv. 403798-01), trattandosi, per vero, di un giudizio "che segue le forme del rito ordinario di cognizione" (così, in motivazione, Cass. Sez. ord. 9 novembre 2018, n. 28640, Rv. 651730-01); - che, tuttavia, sebbene ammissibile, il ricorso non è fondato; - che il primo Motivo — in diparte il rilievo che l'omissione lamentata, lungi dall'investire, come invece dovrebbe, "un fatto vero e proprio", vale a dire "un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), e dunque "un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da Ric. 2021 n. 28352 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -4- intendersi in senso storico-naturalistico" (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), "un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto" (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), concerne, invece, una questione, quella sul difetto di legittimazione passiva dell'ingiunto, così fuoriuscendo dalla previsione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., vizio che non può riguardare l'omesso esame di "questioni o argomentazioni" (Cass. Sez, 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413-01) — non è fondato; - che la questione relativa al suppostoKdi legittimazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata esaminata dalla Corte veneziana, la quale ha ritenuto di superarla sul rilievo che "il modulo di richiesta di analisi compilato e sottoscritto" (dallo stesso legale) "conteneva l'espresso impegno del richiedente al pagamento del compenso per le prestazioni", sicché ove il difensore "avesse inteso porre a carico del proprio assistito tale impegno avrebbe dovuto, come minimo, esplicitare la veste nella quale agiva e le generalità del committente"; - che pure il secondo motivo di ricorso è infondato; - che è corretto il rilievo espresso dalla sentenza impugnata, secondo cui la motivazione dell'atto oggetto di opposizione non dovesse essere "necessariamente analitica", poste che il Defilippi "era in grado di conoscere l'origine del credito vantato (Un'amministrazione", essendo stato richiamato nell'intimazione "un sollecito in data 18 settembre 2015", inviato allo stesso legale, "con allegata la fattura recante la causale del debito"; - che tanto basta perché possa ritenersi soddisfatta la necessità della motivazione, avendo questa Corte affermato che per "l'ingiunzione fiscale il requisito della motivazione deve ritenersi Ric. 2021 n. 28352 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -5- osservato anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni" (Cass. Sez. 5, sent. 22 settembre 2006, n. 20513, Rv. 594469-01; Cass. Sez. 1, sent. 17 gennaio 1989, n. 208, Rv. 461414-01); - che, in conclusione, il ricorso va rigettato; - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta solo intimata l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Ric. 2021 n. 28352 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -6- Così deciso in Roma,
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