CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 27527/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t o a l numer o 30208 del ruolo generale dell’anno 2019,proposto da s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso , giusta procura speciale su foglio separato materialmente congiunto al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Firenze, alla via Ponte all’Asse, n. 5, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D.o.o., società di diritto serbo, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatosi, giusta procura speciale in calce al controricorso, in Roma, alla via Monserrato, n. 25, presso lo studio del proprio difensore e procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: Dichiarazione di fallimento- Contestazioni sulla procura del creditore istante- Legittimazione e insolvenza.RG n. 30208/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], Procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze -intimati- per la cassazione della sentenza della sentenza dellaCorte d’appello diFirenze, pubblicata il 13 ottobre 2020 , n. 1912 / 20 ; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 12 settembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa La società serba [OSCURATO:PERSONA] D.O.O.domandò al Tribunale di Pisa di dichiarare il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], contro la quale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo che la condannava al pagamento della somma di euro 44.016,80, oltre accessori, quale corrispettivo di una fornitura di pellame. L a debitrice, in sede di istruttoria prefallimentare, oltre a contestare l a legittimazione del la [OSCURATO:PERSONA] D.O.O. a richiedere il fallimento e il proprio stato di insolvenza , eccepì la nullità della procurarilasciata dalla creditrice al difensore , trattandosi di società di diritto straniero, non iscritta al R.I., per la quale, dunque, non era possibile verificare seil signor [OSCURATO:PERSONA], che aveva sottoscritto il mandato ad litem qualificandosi suo rappresentante legale, fosse davvero munito del potere di rappresentarla in giudizio. Il tribunale adito dichiarò il fallimento. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 13 ottobre 2020, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] lami contro la sentenza dichiarativa. A sostegno della decisione il giudice d’appello, quanto alla procura, ha escluso che la reclamante avesse specificamente contestato il potere di [OSCURATO:PERSONA] di agire in nome e per conto della società straniera. Con r iguardo alla legittimazione del la credit rice istante, ha considerato che, anche a tener conto della transazione raggiunta dalle parti nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il credito vantato dall’istante ammontava a 30.000,00 RG n. 30208/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore euro. In fine, la Corte d’appello ha ravvisato la situazione d’insolvenza di A.M. Pellami , poiché era stata accertata la totale mancanza di liquidità dell’impresa, necessaria a far fronte alla complessiva esposizione debitoria risultante dallo stato passivo, considerato anche che dal bilancio al 31 dicembre 2019 l’equilibrio tra l’attivo e il passivo era stato raggiunto soltanto in virtù dell’appostazione sotto la voce “riserve” della somma di euro 118.913,00 euro, a fronte del capitale sociale originario di euro 10.000,00. Contro questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui la sola [OSCURATO:PERSONA] D.O.O. replica con controricorso. Motivi della decisione 1.- Con i primi due motivi di ricorso , da esaminare congiuntamente, perché connessi, laricorrente lamenta, in entrambi casi sotto i concorrenti profili dell’omesso esame del fatto decisivo e della correlata violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c., di aver tempestivamente e specificamente contestato, sia in primo grado, siacol reclamo, la legittimazione processuale del difensore nominato dalla creditrice procedente perché non era evincibile la capacità di [OSCURATO:PERSONA] rappresentare la società serba (primo motivo), nonché che la C orte d’appello non ha verificato il contenuto del la certificazione del registro delle imprese di Belgrado prodotta da [OSCURATO:PERSONA] D.O.O in sede di reclamo, e quindi tardivamente, a sostegno della sussistenza del potere rappresentativo del conferente la procura, atteso che tale documento attesta solo che Simic è socio della creditrice istante, il che non vuol dire che ne sia anche legale rappresentante(secondo motivo). La censura complessivamente proposta è infondata, anche di là dalla circostanza che la ricorrente abbia effettivamente contestato, già in sede prefallimentare, la capacità di [OSCURATO:PERSONA] di stare in giudizio in nome e per conto della società serba.RG n. 30208/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 1.1.- L a lamentata mancanza ab origine di prova della sussistenza del potere rappresentativo di Simic è stata infatti superata dalla produzione da parte della creditrice di «documentazione atta a dimostrare che chi ha agito in nome e per conto della società serba ne aveva tutti i poteri» (così si legge nel primo e nel secondo rigo di pag. 5 della sentenza impugnata). E tale produzione, diversamente da quanto obiettato della ricorrente, era senz’altro ammissibile anche in sede di reclamo, poiché, in tema di legittimazione processuale, la verifica della sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi conferisce la procura alle liti riguarda la regolare costituzione del rapporto processuale; per conseguenza il giudice deve procedervi anche d'ufficio e la parte può fornire documentalmente prova di quel potere in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato interno sulla questione (Cass. n. 5925/19). 2.- La censura è poi inammissibile là dove si assume che il giudice d’appello non abbia esaminato la documentazione prodotta. Che la Corte d’appello abbia esaminato il documento e l’abbia ritenuto adeguato a provare il potere di [OSCURATO:PERSONA] di rappresentare la società serba emerge non soltanto dal passaggio sopra riportato, ma anche dall’ulteriore statuizione, posta a sostegno della parz iale compensazione delle spese: «…considerato che, se parte reclamata avesse prodotto nel giudizio di primo grado la visura camerale serba prodotta solo in questo grado di giudizio, il Tribunale avrebbe forse potuto decidere diversamente in merito all’eccezione di difetto di legittimazione attivadel soggetto richiedente il fallimento». 2.1.- Altrettanto inammissibile è la contestazione del contenuto della visura in questione, svolta in via meramente assertivae senza che il documento sia stato specificamente allegato al ricorso o che ne sia stata quantomeno indicata l’esatta collocazione in atti, secondo quanto richiesto dell’art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c.RG n. 30208/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 3.- Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lament a la falsa applicazione degli artt. 6 e 15 l.fall., perché la Corte d’appello avrebbe trascurato, ai fini del riscontro della legittimazione della creditrice procedente, che il credito vantato era contestato e sub iudice, in quanto oggetto di tempestiva opposizione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. Il motivo è infondato. Questa Corte ha stabilito (Cass. n. 23494/20), proprio a proposito di un credito emergente da un decreto ingiuntivo opposto, che la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. 3.1.- In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante, ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione. Non basta, quindi , la mera contestazione del cre dito ad escludere la legittimazione del creditore istante, come vorrebbe la ricorrente, ma occorre che la contestazione sia delibata, per verificarne la consistenza. Ed è giustappunto ciò che la C orte d’appello ha fatto, posto che del complessivo importo recato dal decreto ingiuntivo opposto, ha riconosciuto come certo quello oggetto della transazione intercorsa tra le parti nel corso del giudizio di opposizione, che raggiungeva la soglia di euro 30.000,00. 4.- Col quarto motivo di ricorso , la società lamen ta la falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 6 e 15 l.fall., perché la Corte d’appello ha tratto gli elementi dai quali ha ricavato la sussistenza della situazione d’insolvenza non già dall’istruttoria prefallimentare, bensì dalla relazione ex art. 33 l. fall. depositata dal curatore.RG n. 30208/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore Il motivo è infondato. In sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame (Cass. n. 24424/19). 4.1.- E tra gli strumenti di conoscenza rientra senz’altro la relazione del curatore ex art. 33 l.fall., con la quale, si legge in sentenza, si è dato conto delle risultanze di bilancio, nonché delle risultanze dello stato passivoesecutivo. Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a pagare le spesedi quella costituita, che liquida in euro 7000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio