CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32882/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato, per aver sottratto dai banchi disposizione di un supermercato, mediante violenza consistita nel danneggiare e asportare le placche antitaccheggio, cinque confezioni di lamette da barba per un valore di euro 39,25. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con cui lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 56, 624, 625, primo comma, n. 2, cod. pen., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello escluso l'ipotesi del furto tentato basandosi sul mero dato del passaggio dell'imputato oltre le casse e, quindi, del mero impossessamento della merce sottratta da parte dello stesso. In tal modo, i Giudici di merito avrebbero trascurato il dato del continuo monitoraggio dell'azione furtiva compiuto dal personale addetto alla sorveglianza e il conseguente intervento in continenti, che impedirebbero il concretizzarsi dell'ipotesi di furo consumato, con ciò disattendendo consolidati orientamenti di questa Corte. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, con cui insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 01). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata si concentra esclusivamente sul dato del luogo in cui l'imputato è stato fermato, ossia oltre le rY casse, senza affrontare il tema della esistenza o non di una vigilanza continuativa idonea a consentire un immediato e sicuro intervento di recupero dei beni sottratti. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Pal