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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26276/2026

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d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in preambolo la Corte di appello di ReggioCalabria, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza,presentata da [OSCURATO:PERSONA], di esclusione dell’aggravante del metodomafioso in relazione al reato di rapina contestato al capo H) del procedimentoconclusosi con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 16giugno 2022, irrevocabile il 16 giugno 2023.L’istanza muoveva dalla considerazione, svolta dal condannato, che il reatodi rapina era stato commesso in data 4 novembre 2008 e, dunque, in epocaantecedente alla accertata esistenza, solo dall’anno 2010, della locale di‘ndrangheta cui l’aggravante era stata ricollegata.A ragione della decisione, il Giudice dell’esecuzione ha per un verso rilevatoche la risposta a tale censura esulasse dai suoi poteri di cognizione e, per altroverso, che l’istanza non avrebbe potuto neppure essere accolta attraverso unasua qualificazione come istanza di revisione, pacificamente esclusa nell’ipotesi diprospettazione di elementi finalizzati a dar luogo, ove accertati, all’esclusione diuna circostanza aggravante.2.

Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], conviolazione dell’art. 666 cod. proc. pen.La motivazione, eccessivamente sintetica, non consentirebbe dicomprendere le ragioni per le quali il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto chel’istanza esulasse dai suoi poteri cognitivi.La circostanza aggravante sarebbe stata erroneamente ritenuta in relazioneal capo H) in considerazione del fatto che le attività illecite del sodalizio di cui alcapo A) avevano inizio nell’anni 2010 e, dunque, due anni dopo la rapina cuil’aggravante è stata riferita.Inoltre, il Giudice dell’esecuzione non avrebbe tenuto in adeguataconsiderazione il fatto, emergente da altro processo, che [OSCURATO:PERSONA], cherivestiva un ruolo nella locale di ‘ndrangheta di Ardore, asseritamente ideatoredella rapina di cui si tratta, era stato assolto dal reato associativo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto ladeclaratoria d’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato e dev’essere, pertanto, rigettato.L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio espressoin sede di legittimità, che si richiama e riafferma, secondo cui «In sede diincidente di esecuzione, il giudice non può emendare un errore di diritto,ancorché incidente sulla legalità del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui larelativa questione sia stata devoluta alla cognizione dei giudici dellaimpugnazione con gli ordinari mezzi di gravame previsti dalla legge (Sez. 1, n.43268 del 04/07/2018, Nappa, 274532 –

01. Fattispecie relativa all’applicazionedella circostanza aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv.in legge 12 luglio 1991, n. 203, confermata, a seguito di specifica impugnazionesul punto, sia in sede di appello che di legittimità, in cui la Corte ha rigettato ilricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respintol'istanza del condannato volta ad espungere dal trattamento sanzionatorio dettaaggravante in quanto introdotta soltanto in epoca successiva alla data dicommissione del reato ascritto).Non vale, dunque, fare riferimento – come ha invece fatto il ricorrente –all’ipotesi di pena illegale.Tale – com'è noto - è quella che si colloca al di fuori del sistemasanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere (penedetentive o pecuniarie), per specie (ergastolo, reclusione o arresto per le penedetentiva; quanto alle pene pecuniarie, multa o ammenda) ovvero per quantitàperché in difetto o in eccesso rispetto alla misura stabilita per ciascuna pena siadagli artt. 23 e seguenti del codice penale, nonché, a fronte del concorso di piùcircostanze aggravanti, dagli artt. 65 e seguenti del codice penale, e, in presenzadel concorso di più reati, dagli artt. 71 e seguenti, dello stesso codice oppure ailimiti edittali, minimi e massimi fissati, in astratto da ciascuna norma penaleincriminatrice.

Si è chiarito che la pena è illegale non quando consegua a unamera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamentosanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processualidelle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridicoovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere especie di quella individuata dal legislatore.

Solo all’illegalità della pena, intesa neiprecisati termini restrittivi come un vero e proprio abuso del potere discrezionaleporre rimedio, una volta formatosi il giudicato, il giudice dell'esecuzione che è,infatti, abilitato a intervenire sul trattamento sanzionatorio illegalmente applicatoper ricondurre la sua misura entro i parametri legali, così da attuare il principiocostituzionale della legalità della pena, ma anche quello e della sua adeguatezzanella prospettiva della rieducazione del condannato di cui all'art. 27, terzocomma, Cost. (sugli ampi poteri di intervento attribuiti al giudice dell'esecuzionea partire da Sez.

U n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697-01; Sez.

U, n.877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.

U, n. 38809 del31/03/2022, Miraglia, Rv. 383689; Sez.

U, n. 47766 del 26/05/2015, Butera, Rv.265106-01; Sez.

U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, Basile, Rv. 262327-01).Al contrario, ogni violazione delle regole diverse da quelle relative alladeterminazione delle cornici edittali pertinenti al caso dà luogo ad una "penaillegittima", rimediabile con gli ordinari mezzi di impugnazione.Inoltre, per ciò che qui più interessa, è altrettanto indubitabile chel’eventuale illegalità della pena deve essere verificata rispetto al fatto così comedefinitivamente accertato e non può muovere da una rivisitazione ovvero da unari-manipolazione del fatto stesso, ormai giudicato.

L’illegalità della pena su cui ilGiudice dell’esecuzione può intervenire è solo quella che accede al fatto, cosìcome qualificato dal giudice di merito.Tanto premesso, venendo al caso in esame, il fatto di rapina aggravata èstato accertato con sentenza passata in giudicato e nei giudizi di impugnazione èstata espressamente devoluto il punto relativo alla sussistenza della circostanzaaggravante qui controversa, la cui sussistenza è stata confermata.

Va, pertanto,ritenuta corretta la decisione del Giudice dell’esecuzione che ha escluso unsupotere di provvedere a eliminare la circostanza aggravante, trattandosi diquestione non concernente i limiti legali della sanzione penale, che rientravanella cognizione devoluta al giudice dell’impugnazione.

L'intervento chiestocomporterebbe, infatti, una non consentita sovrapposizione di un nuovo ediverso giudizio di merito su una questione già sottoposta nel processo dicognizione con i mezzi di impugnazione ordinaria e superata con sentenzadivenuta cosa giudicata.4.

Alla pronuncia di rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente,ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in preambolo la Corte di appello di ReggioCalabria, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza,presentata da [OSCURATO:PERSONA], di esclusione dell’aggravante del metodomafioso in relazione al reato di rapina contestato al capo H) del procedimentoconclusosi con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 16giugno 2022, irrevocabile il 16 giugno 2023.L’istanza muoveva dalla considerazione, svolta dal condannato, che il reatodi rapina era stato commesso in data 4 novembre 2008 e, dunque, in epocaantecedente alla accertata esistenza, solo dall’anno 2010, della locale di‘ndrangheta cui l’aggravante era stata ricollegata.A ragione della decisione, il Giudice dell’esecuzione ha per un verso rilevatoche la risposta a tale censura esulasse dai suoi poteri di cognizione e, per altroverso, che l’istanza non avrebbe potuto neppure essere accolta attraverso unasua qualificazione come istanza di revisione, pacificamente esclusa nell’ipotesi diprospettazione di elementi finalizzati a dar luogo, ove accertati, all’esclusione diuna circostanza aggravante.2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], conviolazione dell’art. 666 cod. proc. pen.La motivazione, eccessivamente sintetica, non consentirebbe dicomprendere le ragioni per le quali il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto chel’istanza esulasse dai suoi poteri cognitivi.La circostanza aggravante sarebbe stata erroneamente ritenuta in relazioneal capo H) in considerazione del fatto che le attività illecite del sodalizio di cui alcapo A) avevano inizio nell’anni 2010 e, dunque, due anni dopo la rapina cuil’aggravante è stata riferita.Inoltre, il Giudice dell’esecuzione non avrebbe tenuto in adeguataconsiderazione il fatto, emergente da altro processo, che [OSCURATO:PERSONA], cherivestiva un ruolo nella locale di ‘ndrangheta di Ardore, asseritamente ideatoredella rapina di cui si tratta, era stato assolto dal reato associativo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto ladeclaratoria d’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato e dev’essere, pertanto, rigettato.L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio espressoin sede di legittimità, che si richiama e riafferma, secondo cui «In sede diincidente di esecuzione, il giudice non può emendare un errore di diritto,ancorché incidente sulla legalità del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui larelativa questione sia stata devoluta alla cognizione dei giudici dellaimpugnazione con gli ordinari mezzi di gravame previsti dalla legge (Sez. 1, n.43268 del 04/07/2018, Nappa, 274532 – 01. Fattispecie relativa all’applicazionedella circostanza aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv.in legge 12 luglio 1991, n. 203, confermata, a seguito di specifica impugnazionesul punto, sia in sede di appello che di legittimità, in cui la Corte ha rigettato ilricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respintol'istanza del condannato volta ad espungere dal trattamento sanzionatorio dettaaggravante in quanto introdotta soltanto in epoca successiva alla data dicommissione del reato ascritto).Non vale, dunque, fare riferimento – come ha invece fatto il ricorrente –all’ipotesi di pena illegale.Tale – com'è noto - è quella che si colloca al di fuori del sistemasanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere (penedetentive o pecuniarie), per specie (ergastolo, reclusione o arresto per le penedetentiva; quanto alle pene pecuniarie, multa o ammenda) ovvero per quantitàperché in difetto o in eccesso rispetto alla misura stabilita per ciascuna pena siadagli artt. 23 e seguenti del codice penale, nonché, a fronte del concorso di piùcircostanze aggravanti, dagli artt. 65 e seguenti del codice penale, e, in presenzadel concorso di più reati, dagli artt. 71 e seguenti, dello stesso codice oppure ailimiti edittali, minimi e massimi fissati, in astratto da ciascuna norma penaleincriminatrice. Si è chiarito che la pena è illegale non quando consegua a unamera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamentosanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processualidelle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridicoovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere especie di quella individuata dal legislatore. Solo all’illegalità della pena, intesa neiprecisati termini restrittivi come un vero e proprio abuso del potere discrezionaleporre rimedio, una volta formatosi il giudicato, il giudice dell'esecuzione che è,infatti, abilitato a intervenire sul trattamento sanzionatorio illegalmente applicatoper ricondurre la sua misura entro i parametri legali, così da attuare il principiocostituzionale della legalità della pena, ma anche quello e della sua adeguatezzanella prospettiva della rieducazione del condannato di cui all'art. 27, terzocomma, Cost. (sugli ampi poteri di intervento attribuiti al giudice dell'esecuzionea partire da Sez. U n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697-01; Sez. U, n.877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 38809 del31/03/2022, Miraglia, Rv. 383689; Sez. U, n. 47766 del 26/05/2015, Butera, Rv.265106-01; Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, Basile, Rv. 262327-01).Al contrario, ogni violazione delle regole diverse da quelle relative alladeterminazione delle cornici edittali pertinenti al caso dà luogo ad una "penaillegittima", rimediabile con gli ordinari mezzi di impugnazione.Inoltre, per ciò che qui più interessa, è altrettanto indubitabile chel’eventuale illegalità della pena deve essere verificata rispetto al fatto così comedefinitivamente accertato e non può muovere da una rivisitazione ovvero da unari-manipolazione del fatto stesso, ormai giudicato. L’illegalità della pena su cui ilGiudice dell’esecuzione può intervenire è solo quella che accede al fatto, cosìcome qualificato dal giudice di merito.Tanto premesso, venendo al caso in esame, il fatto di rapina aggravata èstato accertato con sentenza passata in giudicato e nei giudizi di impugnazione èstata espressamente devoluto il punto relativo alla sussistenza della circostanzaaggravante qui controversa, la cui sussistenza è stata confermata. Va, pertanto,ritenuta corretta la decisione del Giudice dell’esecuzione che ha escluso unsupotere di provvedere a eliminare la circostanza aggravante, trattandosi diquestione non concernente i limiti legali della sanzione penale, che rientravanella cognizione devoluta al giudice dell’impugnazione. L'intervento chiestocomporterebbe, infatti, una non consentita sovrapposizione di un nuovo ediverso giudizio di merito su una questione già sottoposta nel processo dicognizione con i mezzi di impugnazione ordinaria e superata con sentenzadivenuta cosa giudicata.4. Alla pronuncia di rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente,ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26276/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris