CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25066/2012 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] estl=1) ..c.)/44E WICO - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 90/20/11 depositata il 20/09/2011 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato e considerato che: lì - a seguito dell'ordinanza resa da questa Corte in data 10 dicembre 2020, parte ricorrente era onerata di provvedere alla notificazione del ricorso per cassazione alla parte personalmente; - il contribuente è rimasto intimato e non vi è agli atti prova dell'adempimento dell'incombenza di cui sopra; - orbene, in forza della giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018) la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; - pertanto, il ricorso è inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimato contribuente; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 25 novembre