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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 07243/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/**/1948 avverso La Sentenza del 23/11/2016 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]-0

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 23/11/2016 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza in data 12/03/2013 del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per il reato di truffa.

Deduce:

1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 640, cod.pen.

Con il primo motivo la difesa sostiene che la condotta decettiva è stata realizzata soltanto dopo il versamento della somma di euro di 1.500,00, così che la dissimulazione -mediante il silenzio- poteva riguardare lo stato di insolvenza, con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 641, cod.pen. e non di quello previsto dall'art. 640, cod.pen..

1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 160, cod.pen.

A tal proposito si segnala che la prescrizione è maturata dopo la sentenza di appello, ma prima dello spirare del termine per proporre ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

La qualificazione giuridica del fatto rientra nel novero delle questioni su cui la Corte di Cassazione può decidere ex art. 609 comma secondo, cod.proc.pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, solo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in punto di fatto. (Così, Sez. 1, Sentenza n. 13387 del 16/05/2013 Ud. dep. 21/03/2014, Rossi, Rv. 259730 - 01; nello stesso senso Sez. 2, Sentenza n. 17235 del 17/01/2018 Ud. (dep. 18/04/2018 ) Rv. 272651 - 01).

Nel caso in esame, l'esame dell'esatta qualificazione giuridica, siccome esposta dal ricorrente, necessita di accertamenti in punto di fatto che sono preclusi alla Corte di legittimità.

Da qui l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.

1.1. A eguale conclusione si perviene anche per il secondo motivo di ricorso, con il quale si intende far valere la prescrizione eventualmente maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello.

A tal riguardo, va richiamato l'ormai risalente -ma pacifico- principio di diritto che ha spiegato che «la proposizione di ricorso per cassazione contenente censure in punto di fatto rende il ricorso stesso inammissibile per causa originaria e, come tale, inidoneo a instaurare un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato)», (Sez. 1, Sentenza n. 14013 del 12/11/1999, Luraschi, Rv. 214830 - 01).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/**/1948 avverso La Sentenza del 23/11/2016 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]-0 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 23/11/2016 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza in data 12/03/2013 del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 640, cod.pen. Con il primo motivo la difesa sostiene che la condotta decettiva è stata realizzata soltanto dopo il versamento della somma di euro di 1.500,00, così che la dissimulazione -mediante il silenzio- poteva riguardare lo stato di insolvenza, con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 641, cod.pen. e non di quello previsto dall'art. 640, cod.pen.. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 160, cod.pen. A tal proposito si segnala che la prescrizione è maturata dopo la sentenza di appello, ma prima dello spirare del termine per proporre ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. La qualificazione giuridica del fatto rientra nel novero delle questioni su cui la Corte di Cassazione può decidere ex art. 609 comma secondo, cod.proc.pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, solo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in punto di fatto. (Così, Sez. 1, Sentenza n. 13387 del 16/05/2013 Ud. dep. 21/03/2014, Rossi, Rv. 259730 - 01; nello stesso senso Sez. 2, Sentenza n. 17235 del 17/01/2018 Ud. (dep. 18/04/2018 ) Rv. 272651 - 01). Nel caso in esame, l'esame dell'esatta qualificazione giuridica, siccome esposta dal ricorrente, necessita di accertamenti in punto di fatto che sono preclusi alla Corte di legittimità. Da qui l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 1.1. A eguale conclusione si perviene anche per il secondo motivo di ricorso, con il quale si intende far valere la prescrizione eventualmente maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello. A tal riguardo, va richiamato l'ormai risalente -ma pacifico- principio di diritto che ha spiegato che «la proposizione di ricorso per cassazione contenente censure in punto di fatto rende il ricorso stesso inammissibile per causa originaria e, come tale, inidoneo a instaurare un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato)», (Sez. 1, Sentenza n. 14013 del 12/11/1999, Luraschi, Rv. 214830 - 01). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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