CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43884/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seia.‘i.k.e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 13 luglio 2021 della Corte di appello di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati di rapina aggravata, di violazione di domicilio e di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 628, terzo comma, 614, quarto comma, cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra il 12 e il 14 aprile 2011 in Mazara del Vallo, giudicati ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.u.p. del Tribunale di Marsala con sentenza del 13 dicembre 2011, definitiva il 19 marzo 2012, che aveva irrogato la pena di anni due e mesi quattro di reclusione; 2) ai reati di rapina aggravata e ricettazione, ai sensi degli artt. 628, commi 1 e 3 -bis, e 648 cod. pen., commessi il 2 giugno 2011 in Mazara del Vallo, giudicati dal G.u.p. del Tribunale di Marsala con sentenza del 30 maggio 2013, definitiva il 30 ottobre 2013, che aveva irrogato la pena di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa; 3) al reato di furto, ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., commesso il 3 dicembre 2010 in Mazara del Vallo, giudicato dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 5 aprile 2019, definitiva il 29 settembre 2020, che aveva irrogato la pena di anni cinque di reclusione. Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale di anni otto, mesi otto di reclusione ed euro 1.832,66 di multa. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe stabilito degli aumenti di pena troppo elevati, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Giova evidenziare che, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato il principio di diritto sopra evidenziato, avendo specificato che Finazzo aveva dimostrato pervicacia nel delitto, come si evinceva dall'esame complessivo delle reiterate condotte illecite posto in essere e dai numerosi precedenti penali. Per tale ragione, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto congrui gli aumenti di pena già disposti a titolo di continuazione dai giudici della cognizione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, abbia fatto corretto governo dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., adeguando in concreto la misura degli operati aumenti alla peculiare gravità del fatto accertato dai giudici della cognizione e alla personalità del condannato. Tale valutazione, quindi, correttamente motivata sul piano logico e razionale, si sottrae alle dedotte censure di legittimità che, in realtà, propongono null'altro che una diversa valutazione della dosimetria della pena, che non appare ammissibile in sede di legittimità. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de