CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20351/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/5/2024 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio - quanto ai capi b) e c) - per intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia emessa il 19/11/2019 dal locale Tribunale, rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai delitti di detenzione illecita di stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale aggravata e lesioni personali aggravate. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinti per prescrizione i reati di cui ai capi B) e C), essendo maturati i relativi termini; - insufficienza e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza risulterebbe viziata con riguardo al bilanciamento delle circostanze, che si lamenta nei termini della sola equivalenza e non in quelli della prevalenza delle attenuanti generiche, seppur giustificata dalla lievità del fatto, non indicativo di una personalità negativa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. I capi B) e C) - contestati e riconosciuti in entrambe le sentenze - hanno ad oggetto, rispettivamente, i delitti di cui agli artt. 61, n. 2, 337 cod. pen. e 61, n. 2, 582, 585 cod. pen., entrambi commessi il 6 aprile 2014. 4.1. Ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., pertanto, il relativo termine di prescrizione - pari a 7 anni e 6 mesi - è maturato il 6 ottobre 2021. Questo termine, tuttavia, deve tener conto, ai sensi dell'art. 159 cod. pen., dei numerosi rinvii che il giudizio di primo grado ha subito in ragione di richieste sollecitate dalla difesa (dal 15/4/2014 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; dal 21/10/2014 al 9/6/2015; dal 9/6/2015 al 1°/3/2016; dal 1°/3/2016 al 17/5/2016; dal 23/1/2018 al 10/4/2018; dal 10/4/2018 al 2/10/2018; dal 2/10/2018 al 12/3/2019; dal 12/3/2019 al 5/11/2019, per 60 giorni): ebbene, in ragione di tali sospensioni, neppure menzionate nel ricorso, il termine complessivo di prescrizione non era ancora decorso alla data della pronuncia di appello. 5. Il secondo motivo di ricorso, del pari, risulta manifestamente infondato. 5.1. La Corte di appello ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche "per adeguare la pena alla concreta gravità del fatto": in particolare, si è ritenuto che la condotta - quanto al capo A), detenzione di 32 dosi di cocaina e di 20 euro - esprimesse una limitata gravità, tale da imporre, attraverso le circostanze innominate, una pena meno afflittiva di quella applicata in primo grado. Questa, infatti, è stata determinata muovendo dal reato più grave (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990), applicando nella misura massima le circostanze attenuanti generiche, aumentando la sanzione in modo contenuto per la continuazione interna (due mesi di reclusione e mille euro di multa) ed esterna (due mesi di reclusione e mille euro di multa per ciascuno dei capi B e C), ed infine riducendola per la scelta del rito. 5.2. Alla luce di ciò, risulta dunque evidente che le circostanze attenuanti generiche sono state applicate nella massima portata, con riguarda al capo A), senza alcun bilanciamento in equivalenza: lo stesso reato, peraltro, è contestato in forma non aggravata, cosicché non vi era alcun bilanciamento da effettuare, e lo stesso non poteva riguardare i reati satellite, con riguardo ai quali la pena è stata individuata in aumento rispetto alla fattispecie più grave. Questa Corte, infatti, ha affermato - con indirizzo qui da ribadire - che in tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento tra circostanze dev'essere effettuato con esclusivo riguardo a quelle relative al reato ritenuto più grave, dovendo tenersi conto di quelle afferenti ai reati "satellite" al solo fine della determinazione dell'aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che nel caso - qui non ricorrente - in cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto relative a un reato satellite incida sul genere di pena applicabile, in ossequio ai principi del "favor rei" e di legalità (per tutte, Sez. 2, n. 16352 del 29/2/2024, L., Rv. 286295. Successivamente, tra le non massimate, Sez. 1, n. 46620 del 20/9/2024, Faija; Sez. 1, n. 36906 del 27/6/2024, D'Avino). 6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom