CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15403/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati edifesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado delle Marche, n. 44/2023, depositata il 18 gennaio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13197/2024Numero sezionale 3972/2026Numero di raccolta generale 15403/2026Data pubblicazione 20/05/20261. – La controversia trae origine da attività di controllo svoltadall’Agenzia delle entrate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] diBoaretto [OSCURATO:PERSONA] e c. s.n.c., esercente gestione di stabilimentobalneare, con riferimento al periodo d’imposta 2011, in relazione alquale venivano riscontrate incongruenze tra i dati indicati nellostudio di settore e quanto emerso in sede di accesso, conclusosicon processo verbale di constatazione notificato il 10 luglio 2014.In particolare, l’Ufficio evidenziava una diversa durata dell’attività(170 giorni lavorativi, in luogo dei 147 indicati), l’assenza nellostudio di settore di indicazioni relative a ricavi e spazi destinati allaristorazione pur a fronte della possibilità di consumare primi piatti,nonché l’acquisto di kg 1.063,15 di pasta e di ulteriori materiali,oltre a rilievi concernenti l’attività di spiaggia in ragione delladivergenza tra il numero di ombrelloni dichiarati (80) e quelloriscontrato in sede di accesso (180). Sulla base del complessivoquadro indiziario, l’Amministrazione procedeva allarideterminazione analitico-induttiva del volume d’affari,valorizzando, da un lato, i ricavi ritenuti riferibili allasomministrazione di primi piatti e, dall’altro, quelli connessiall’attività da spiaggia. Per la ristorazione la ricostruzione muovevadal dato degli acquisti di pasta (kg 1.063,15), rapportato allaquantità per porzione (200 grammi) e al prezzo unitario di euro4,00, riconoscendo uno sfrido del 5%. I ricavi da spiaggia venivanoricostruiti invece partendo dal numero dei pasti somministrati,dando così seguito a quanto affermato dalla stessa società secondocui i pasti erano essenzialmente somministrati a favore di coloroche godevano dei servizi spiaggia, come riprodotto alle pagg. 6-7dell’avviso di accertamento societario. Sulla base della ricostruzioneeffettuata, si accertava un maggior reddito di impresa pari a euro29.757,00 (di cui euro 18.364,00 dall’attività di ristorazione edNumero registro generale 13197/2024Numero sezionale 3972/2026Numero di raccolta generale 15403/2026Data pubblicazione 20/05/2026euro 11.393,00 dall’attività da spiaggia), procedendo alconseguente recupero delle maggiori imposte dovute ai fini IVA edIRAP. L’Ufficio notificava quindi alla società l’avviso di accertamenton. TQ302T200310/2016 in data 2 maggio 2016; contestualmenteemetteva e notificava ai soci avvisi di accertamento per redditi dipartecipazione ex art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986: a CinziaBOARETTO (quota 25%) l’avviso n. TQ301T200327/2016 e aAntonio [OSCURATO:PERSONA] (quota 75%, legale rappresentante) l’avviso n.TQ301T200326/2016, con i maggiori redditi ivi indicati. In sede diaccertamento con adesione, l’Ufficio, accogliendo taluneosservazioni, rideterminava la pretesa (con riconoscimento di unosfrido maggiore e con ridefinizione dei giorni di apertura),riportando il ricalcolo anche nella proposta di mediazione, nonaccettata, e poi nelle memorie illustrative depositate il 1 dicembre2017, con richiesta di parziale cessazione della materia delcontendere.Avverso gli atti impositivi i contribuenti proponevano distintiricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di AscoliPiceno.L’Ufficio si costituiva in giudizio.Con sentenza n. 50/03/2018, depositata il 18 gennaio 2018, laCommissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riunitilimitatamente alla quantificazione dei giorni di bassa stagione,rideterminati in 35 giorni (20 in giugno e 15 in settembre).2. – Avverso la decisione di primo grado proponeva appello laparte contribuente.L’Ufficio si costituiva con controdeduzioni.Con sentenza n. 44/01/2023, depositata il 18 gennaio 2023, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appellolimitatamente al motivo relativo ai maggiori ricavi derivantiNumero registro generale 13197/2024Numero sezionale 3972/2026Numero di raccolta generale 15403/2026Data pubblicazione 20/05/2026dall’attività di ristorazione, confermando nel resto la decisione diprimo grado.3. – Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate proponericorso per cassazione articolato in due motivi.I resistenti si sono costituiti depositando controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entratededuce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n.546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,prospettando un vizio della motivazione della sentenza impugnata.L’Amministrazione riferisce che la Corte di giustizia tributaria disecondo grado avrebbe fondato la propria decisione su affermazioniritenute apodittiche, contraddittorie e illogiche, con particolareriferimento al passaggio in cui la sentenza valorizza la tenuta delregistro dei corrispettivi con un’unica colonna al 10% e l’assenza diuna norma che imponga differenziazione degli incassi, assumendoche così la CGT avrebbe “spostato” i termini della ripresa fiscale,che, secondo il ricorso, era invece incentrata sulla ricostruzioneanalitico-induttiva ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del1973. Nel medesimo motivo l’Agenzia rappresenta che la sentenzaavrebbe aderito alla tesi della parte contribuente senzaconfrontarsi, in modo coerente, con i molteplici elementi addottidall’Ufficio (tra cui, ancora, gli acquisti di pasta e materiali, lasomministrazione di due pasti al giorno e la considerazione dellaproduzione di scontrini fiscali), e che la valorizzazione degliscontrini, essendo l’attività di somministrazione soggetta allamedesima aliquota IVA del bar, non consentirebbe di distinguere,sulla base della sola aliquota e dei soli importi, i corrispettiviNumero registro generale 13197/2024Numero sezionale 3972/2026Numero di raccolta generale 15403/2026Data pubblicazione 20/05/2026riferibili ai primi piatti rispetto ad altre consumazioni. L’Agenziaconclude prospettando che la motivazione sarebbe “apparente”secondo la nozione richiamata nel ricorso e invoca, per tale via, lanullità della sentenza impugnata.1.1. – Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie, non può dirsi che vi sia violazione del«minimo costituzionale», avendo la pronuncia espresso l’iterlogico-giuridico alla base della decisione, al di là della diversaquestione della sua correttezza in punto di diritto.2. – Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entratededuce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1,lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, 2697 e 2729 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. L’Amministrazione rappresentache l’Ufficio avrebbe proceduto con accertamento analitico-induttivo fondato su elementi ritenuti certi, oggettivi e definiti,valorizzati nel loro complesso quali presunzioni semplici con iNumero registro generale 13197/2024Numero sezionale 3972/2026Numero di raccolta generale 15403/2026Data pubblicazione 20/05/2026requisiti di gravità, precisione e concordanza, e che tale metodosarebbe ammissibile anche in presenza di contabilità formalmenteregolare, ove inattendibile sotto il profilo sostanziale. Nel ricorso sisostiene che, in una simile prospettiva, il giudice di meritodovrebbe verificare la ricorrenza dei requisiti richiesti per lepresunzioni e valutare gli elementi indiziari nella loro sintesicomplessiva, mentre la sentenza impugnata avrebbe trascurato ilcomplesso degli indizi evidenziati dall’Ufficio. Sempre in relazione alprimo motivo, l’Agenzia richiama, quali elementi valorizzatidall’Ufficio, il quantitativo di pasta acquistato e l’assenza di acquistidi materie prime per condimenti, assumendo che tale circostanzafosse stata posta in connessione con l’ipotesi di acquisti nondichiarati; richiama altresì ulteriori dati (acquisti di materiali, listinoprezzi predisposto per i primi piatti, somministrazione di due pastial giorno) indicandoli come indici dell’esistenza di una attività disomministrazione di primi piatti da cui sarebbero derivati ricavi nondichiarati. L’Amministrazione rappresenta inoltre che la sentenzaavrebbe ritenuto contabilizzati i ricavi derivanti da tale attività sullabase della produzione di scontrini fiscali, mentre, secondo laprospettazione dell’Ufficio, dagli scontrini non sarebbe desumibile laspecifica cessione dei “primi piatti” non essendo indicato il benevenduto e non potendosi inferire la tipologia di prodotto dal soloimporto; si deduce, inoltre, che la sentenza avrebbe addossatoall’Ufficio un onere probatorio non coerente con l’assettodell’accertamento analitico-induttivo, che, secondo il ricorso,comporterebbe lo spostamento dell’onere della prova in capo alcontribuente quanto alla dimostrazione contraria.2.1. – Il motivo è fondato.In materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria, in presenza dicontabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibileNumero registro generale 13197/2024Numero sezionale 3972/2026Numero di raccolta generale 15403/2026Data pubblicazione 20/05/2026per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, puòdesumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d),del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n.633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi,precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando leincongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati equelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attivitàsvolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la provacontraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni(Cass. n. 35713/2022; Cass. n. 26036/2015).Nel caso di specie, in violazione delle norme richiamate cosìcome interpretate dalla giurisprudenza di questa S.C., la sentenzaha invertito l'onere della prova, a fronte dei plurimi elementipresuntivi dedotti dall'Ufficio e richiamati nel motivo di censura,senza effettuare una loro valutazione complessiva, mentre sarebbestato onere del contribuente contrastarli con idonea provacontraria.3. – La sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado competente anche per laliquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado delle Marche, in diversa composizione anche per laliquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 12 maggio 2026.La PresidenteGiulia Iofrida