CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 34300/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12845/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIAn. 10295/32/16 depositata il 18/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 10295/32/16 del 18/11/2016, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR), in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 8642 del 29/04/2015, accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza n. 129/35/11 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse dalle società cartiere [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., anche se in corso di causa l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) aveva rinunciato al recupero dei costi. La controversia verteva, pertanto, unicamente sulla contestata indetraibilità dell’IVA. 2.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3.AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, a seguito del decesso del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e del difensore domiciliatario, l’avviso di fissazione dell’udienza va notificato alla parte personalmente e detta notificazione non risulta andata a buon fine. Ne consegue la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo. 2.In conclusione, la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.