CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12470/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE PORDENONE nei confronti di: TRIBUNALE VENEZIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per la competenza del Tribunale di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 592 del 2021, emessa in data 19 aprile 2021, il Tribunale di Venezia in composizione monocratica dichiarava la propria incompetenza per territorio nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 570, Gomma 2, n. 2 cod. pen., commesso in S. Stino di Livenza dal 1 giugno 2005 con permanenza in atto, ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone. A ragione della decisione, motivava "sulla chiara indicazione del luogo di commissione del reato ... nell'alveo della competenza del Tribunale di Pordenone". 2. Con ordinanza emessa in data 12 aprile 2022, il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica sollevava conflitto negativo di competenza, ai sensi degli artt. 28 e ss. cod. proc. pen., sostenendo, in conformità del combinato disposto di cui agli artt. 8, comma 3, cod. proc. pen. e 9, d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, come modificato dall'art. 8, d.lgs. n. 19 febbraio 2014, n. 14, che, a seguito della soppressione della Sezione distaccata di Portogruaro del Tribunale di Venezia con l'accorpamento del relativo territorio nell'ambito del Tribunale di Pordenone, ai fini della competenza territoriale l'art. 8, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che per i reati permanenti è competente il giudice del luogo ove ha avuto inizio la consumazione. Da ciò, rientrando S. Stino di Livenza nel circondario del tribunale di Venezia alla data del 1 giugno 2005, competente per reato ascritto al Marzarotto è detto ultimo Tribunale, essendo irrilevante la circostanza che nel frattempo il locus commissi delicti sia ora compreso nel circondario del Tribunale di Pordenone. Si evidenzia, inoltre, come questa sia una delle ipotesi disciplinate dalla norma transitoria prevista dall'art. 9, d.lgs. n. 155 del 2012 - come modificato dall'art. 8, d.lgs. n. 14 del 2014 - secondo cui la competenza del Tribunale di Venezia permaneva perché, alla data del 13 settembre 2013, indicata dall'art. 11, comma 2, d.lgs. cit. il procedimento penale era già pendente presso gli uffici giudiziari di Venezia (notizia di reato pervenuta alla locale Procura della Repubblica in data 1 ottobre 2009, iscritto con il n. 10645 del 20(19). 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria redatta in forma scritta, in coerenza con la modalità di trattazione prevista dall'art. 23 di. n. 137 del 2020 in assenza di richieste di trattazione orale, ha concluso perché venga dichiarata la competenza del Tribunale di Venezia, in sintonia con le argomentazioni svolte dal Giudice rimettente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. 2. Il conflitto va risolto nel senso indicato dal Giudice rimettente, affermando la competenza territoriale del Tribunale di Venezia. La giurisprudenza di questa Corte ha già affrontato il tema della competenza per territorio„ intervenuto con la modifica delle circoscrizioni territoriali conseguente ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 156, stabilendo che "non opera, giusta la disposizione ex art. 9, comma 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 155, cit., con riferimento ai procedimenti che, alla data del 13 settembre 2013, erano già pendenti - alla stregua del criterio del momento in cui la notizia di reato è stata acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero - presso il tribunale in origine competente ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen." (Sez. 1, n. 55022 del 07/03/2017, Rv. 271898 - 01). 3. Con riferimento al caso concreto in esame, è stata correttamente individuata dal Tribunale di Pordenone la competenza del Tribunale di Venezia poiché la notizia di reato che ha dato origine al procedimento penale, alla data del 13 settembre 2013, il procedimento penale era già pendente presso gli uffici giudiziari di Venezia (notizia di reato pervenuta alla locale Procura della Repubblica in data 1 ottobre 2009, iscritto con il n. 10645 del 2009). 4. In base alle esposte considerazioni e in applicazione del principio richiamato, deve affermarsi, in conclusione, che la competenza a conoscere del reato ascritto ali'imputato spetta al Tribunale di Venezia, cui vanno, conseguentemente, trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Venezia cui dispon