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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07771/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Frosinone con cui è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 473 co. 2 e 477 in relazione all'art. 482 c.p.

2. Ritenuta l'inammissibilità dei primi quattro motivi di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza di prova della falsificazione documentale, violazione di legge per mancata verifica dei presupposti di applicabilità dell'art 473 c.p., vizio di motivazione per mancata acquisizione degli originali dei documenti e carenza di prova sulla responsabilità, omessa valutazione di elementi a discarico.

Si tratta di motivi, infatti, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente superti dalla motivazione della Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Inoltre, sono caratterizzati da formulazione intrinsecamente generica e volta a prospettare in parte una rilettura delle prove non consentita in sede di legittimità, per giurisprudenza costante (cfr. tra le tante Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01).

3. Ritenuto che il quinto motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (tra le tante, Sez. 2, n.23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02).

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al-versermelito della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Frosinone con cui è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 473 co. 2 e 477 in relazione all'art. 482 c.p. 2. Ritenuta l'inammissibilità dei primi quattro motivi di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza di prova della falsificazione documentale, violazione di legge per mancata verifica dei presupposti di applicabilità dell'art 473 c.p., vizio di motivazione per mancata acquisizione degli originali dei documenti e carenza di prova sulla responsabilità, omessa valutazione di elementi a discarico. Si tratta di motivi, infatti, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente superti dalla motivazione della Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Inoltre, sono caratterizzati da formulazione intrinsecamente generica e volta a prospettare in parte una rilettura delle prove non consentita in sede di legittimità, per giurisprudenza costante (cfr. tra le tante Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 - 01). 3. Ritenuto che il quinto motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (tra le tante, Sez. 2, n.23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al-versermelito della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende
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