Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 221/2026
ECLI:EU:C:2026:383
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 7 maggio 2026 (
1
)
Causa C
‑
276/25
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA]mat a.s.
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca)]
« Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Procedimento riguardante la violazione di un diritto di proprietà intellettuale – Diritto d’informazione – Portata – Diritto non solo alle informazioni, ma anche ai documenti pertinenti che dimostrino l’esattezza e l’esaustività di tali informazioni »
1.
Il diritto dell’Unione mira a tutelare i diritti di proprietà intellettuale, che costituiscono un motore essenziale del successo del mercato interno. Una misura procedurale specifica di tale tutela consiste nel diritto, per il titolare di un diritto di proprietà intellettuale, di ottenere informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano tale diritto. Tale misura consente di ottenere semplici informazioni, intese come i dati stessi, oppure anche i documenti a supporto delle stesse, atti a dimostrare l’esattezza e la completezza di tali informazioni? È questa la questione su cui la Corte è invitata a pronunciarsi nella presente causa.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
2.
Ai fini della presente causa, sono rilevanti i considerando 1, 3, 10, 13, 14, 17, 20 e 21, nonché gli articoli 1, 3 e da 6 a 8 della direttiva 2004/48/CE (
2
).
Diritto ceco
3.
L’articolo 8 della direttiva 2004/48 è stato recepito nel diritto ceco dall’articolo 3 dello zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (legge n. 221/2006 relativa all’esercizio dei diritti di proprietà industriale). Tale articolo 3 così dispone:
«(1) La persona legittimata può chiedere a un terzo,
a) che per ottenere vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti era in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto; o
b) che per ottenere vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti utilizzava servizi oggetto di violazione di un diritto; o
c) per il quale sia accertato che, per ottenere vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti, forniva servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto; o
d) sia stato indicato dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione, deposito o distribuzione di tali merci o nella prestazione di tali servizi,
informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto.
(2) Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 non siano fornite volontariamente in un termine ragionevole, la persona legittimata può richiederle con una domanda al giudice nel procedimento riguardante la violazione del diritto. Qualora non vi sia proporzione rispetto alla gravità delle minacce o delle violazioni del diritto, il giudice respinge la domanda.
(3) Le informazioni contengono:
a) il nome e il cognome, o la denominazione sociale o commerciale, il domicilio o la sede del produttore, fabbricante, del depositario, del distributore, del fornitore o di qualsiasi altro precedente detentore di merci o servizi oggetto di violazione di un diritto;
b) i dati sui quantitativi prodotti, fabbricati, forniti, in deposito, ricevuti o ordinati e i dati sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.
(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni della normativa speciale che disciplina in particolare:
a) il diritto di ottenere informazioni più ampie;
b) l’uso delle informazioni in sede civile o penale;
c) la responsabilità per abuso del diritto d’informazione;
d) l’obbligo di riservatezza;
e) il diritto di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la propria partecipazione personale o quella di parenti stretti ad una violazione di un diritto; o
f) la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento di dati personali».
Fatti della controversia di cui al procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
4.
La causa di cui al procedimento principale riguarda una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA], una società di diritto tedesco, titolare dei disegni e modelli comunitari n. 004702645‑0001 e n. 004702645‑0002 (entrambi con diritto di priorità a partire dal 9 febbraio 2018), che ha utilizzato tali disegni o modelli nella produzione dei suoi prodotti, e la EVROmat, una società di diritto ceco che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], ha commercializzato un prodotto (un’aletta come parte di un sistema di scarico dell’acqua piovana) identico nella forma ai disegni o ai modelli di quest’ultima.
5.
La [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, in particolare, al giudice un provvedimento inibitorio nei confronti della EVROmat perché si astenesse dalla produzione, dall’offerta e dalla vendita di detto prodotto, nonché ha chiesto di ingiungere alla EVROmat di fornire alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni pertinenti relative a tale prodotto, così come di comprovare tali informazioni attraverso i documenti pertinenti.
6.
Il Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca), in qualità di giudice di primo grado, ha respinto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] nella sua interezza. Tuttavia, in appello, il Vrchní soud v Praze (Corte superiore di Praga, Repubblica ceca) ha riformato la sentenza emessa in primo grado, ingiungendo all’EVROmat, da un lato, di astenersi dalla produzione, dall’offerta e dalla vendita del prodotto e, dall’altro, di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le seguenti informazioni relative a tale prodotto: a) il nome e il cognome o la denominazione sociale o commerciale e il domicilio o la sede del produttore, del trasformatore, del distributore, del fornitore e di altro precedente detentore di tali merci, e b) i dati sui quantitativi prodotti, trasformati, consegnati, in deposito, ricevuti o ordinati e i dati sul prezzo pagato e ottenuto per dette merci.
7.
Il giudice d’appello ha tuttavia confermato il rigetto, da parte del giudice di primo grado, della domanda della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla produzione dei documenti di supporto a tali informazioni. Il giudice d’appello ha motivato la propria decisione relativa al diritto d’informazione con il fatto che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 221/2006, sia possibile disporre soltanto l’obbligo di fornire informazioni, non la comprovazione attraverso i documenti, in quanto l’obbligo di produrre i pertinenti documenti costituirebbe un’estensione significativa dell’obbligo legale e aumenterebbe, in particolare, i costi del soggetto obbligato.
8.
La [OSCURATO:PERSONA] e la EVROmat hanno proposto ricorsi in cassazione contro la sentenza del giudice d’appello dinanzi al Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca), giudice del rinvio, invocando come motivo un errore di diritto.
9.
Secondo il giudice del rinvio, la Corte non ha ancora risolto la questione se «a un soggetto privato, a cui è stato ordinato di fornire informazioni ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2004/48/CE – o ai sensi della norma di diritto nazionale con cui è stato recepito il diritto d’informazione –, possa essere imposto contemporaneamente l’obbligo di comprovare l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite attraverso la produzione dei documenti pertinenti al richiedente». Secondo il giudice del rinvio le disposizioni del diritto dell’Unione in materia non forniscono alla questione sollevata una risposta inequivocabile in modo che possa essere raggiunta una conclusione senza alcun ragionevole dubbio, vale a dire non costituiscono un
acte
clair
.
10.
Date tali circostanze, il Nejvyšší soud (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2004/48] debbano essere interpretate nel senso che il giudice nazionale è tenuto, su istanza del richiedente, a ordinare all’autore della violazione (o a qualsiasi altro soggetto ivi menzionato) non solo di fornire le informazioni stesse ivi indicate, ma anche di provare l’esattezza e la completezza di tali informazioni producendo i documenti pertinenti al richiedente».
11.
La decisione di rinvio, datata 19 marzo 2025, è pervenuta alla cancelleria della Corte l’11 aprile 2025. Sono state presentate osservazioni scritte dalla ricorrente nel procedimento principale, la [OSCURATO:PERSONA], e dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione.
Analisi
12.
Con la sua unica questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga sulla portata del diritto d’informazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/48. In particolare, si tratta di stabilire se tale articolo conferisca al titolare di un diritto di proprietà intellettuale, oggetto di una violazione, la prerogativa di ottenere, qualora siano soddisfatte le condizioni di detto articolo, la sola comunicazione delle informazioni elencate nello stesso articolo o anche la produzione dei documenti atti a comprovare l’esattezza e la completezza di tali informazioni.
13.
Il giudice del rinvio, che sembra attribuire particolare importanza al significato del termine «informazione», figurante all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/48, il quale, a suo avviso, si riferirebbe ai dati stessi, ritiene che solo la loro comunicazione possa essere oggetto del procedimento ai sensi di tale articolo. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono, in sostanza, che la portata del diritto d’informazione ai sensi di detto articolo debba essere interpretata estensivamente, nel senso di comprendere non solo la comunicazione delle informazioni, ma anche la produzione dei documenti atti a provarne l’esattezza e la completezza.
14.
Al riguardo, occorre ricordare, in via preliminare, che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l’autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall’autore della violazione e/o da ogni altra persona che sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto.
15.
L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2004/48 precisa che le informazioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo comprendono, ove opportuno, nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti e informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione.
16.
Il testo dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/48 non precisa se gli Stati membri debbano garantire che i giudici competenti, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, possano ordinare al convenuto non solo di fornire le informazioni richieste, ma anche di provarne l’esattezza e la completezza. In altri termini, la lettera di tale articolo non consente di dedurre la forma in cui le informazioni devono essere fornite né le modalità della loro trasmissione. Tuttavia, il testo di detto articolo 8, paragrafi 1 e 2, non consente nemmeno di escludere che tali informazioni siano fornite sotto forma di documenti che ne dimostrino l’esattezza e la completezza (
3
).
17.
Ciò detto, dalla giurisprudenza della Corte emerge che la procedura di richiesta di informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 a favore del titolare di diritti di proprietà intellettuale costituisce una procedura autonoma e una specificità del diritto dell’Unione (
4
). Il diritto d’informazione previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, dà espressione concreta al diritto fondamentale ad un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e assicura in tal modo l’esercizio effettivo del diritto fondamentale di proprietà, nel cui novero rientra il diritto di proprietà intellettuale tutelato all’articolo 17, paragrafo 2, di quest’ultima. Tale diritto d’informazione consente, infatti, al titolare di un diritto di proprietà intellettuale di individuare colui che viola il suddetto diritto e di prendere i provvedimenti necessari, quali la richiesta di misure provvisorie previste all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/48 o il risarcimento del danno previsto all’articolo 13 della stessa direttiva, per tutelare detto diritto. Senza avere una conoscenza completa della portata della violazione del proprio diritto di proprietà intellettuale, il titolare di un diritto siffatto non sarebbe, infatti, in grado di determinare o calcolare precisamente il risarcimento a cui avrebbe diritto in conseguenza di tale violazione (
5
). È quindi certo che l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/48 prevede una misura procedurale che consente al titolare di un diritto di proprietà intellettuale di ottenere le informazioni atte a fornirgli indicazioni sulle persone coinvolte nella violazione del suo diritto e sulla portata di tale violazione.
18.
Ritengo che la reale portata della violazione e le persone coinvolte possano essere considerate adeguatamente informate solo se le informazioni fornite sono esatte e complete. Al fine di garantire l’esattezza e la completezza di tali informazioni, occorre interpretare il diritto d’informazione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/48, come riguardante non solo la trasmissione delle informazioni ivi menzionate, ma anche la produzione dei documenti che ne corroborano l’esattezza e la completezza, qualora il richiedente ne faccia istanza. Elementi contestuali e teleologici sono tali da avvalorare tale approccio (
6
).
19.
Per quanto riguarda il contesto dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/48, occorre rilevare che il suo considerando 21 prevede che il diritto d’informazione, finalizzato a garantire un elevato livello di protezione, consente di ottenere informazioni
precise
sull’origine delle merci o servizi controversi, sui circuiti di distribuzione e sull’identità di terzi coinvolti nella violazione. Tale considerando è quindi tale da rafforzare l’interpretazione secondo cui il diritto d’informazione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, dovrebbe garantire al titolare del diritto di proprietà intellettuale, il cui diritto è stato violato, di ottenere determinati dati con esattezza (
7
), sulla base di elementi corroboranti.
20.
Il giudice del rinvio ritiene che la produzione di documenti a supporto di un’asserita violazione di un diritto di proprietà intellettuale debba essere oggetto di un successivo procedimento esecutivo, conformemente alle norme del diritto nazionale, fatto salvo il rispetto delle norme previste agli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/48. In altri termini, i procedimenti avviati ai sensi degli articoli 6 e 7 e dell’articolo 8 di tale direttiva sarebbero distinti, ovvero quest’ultimo sarebbe preliminare a procedimenti avviati ai sensi degli articoli 6 e 7.
21.
Si noterà che nulla nella direttiva 2004/48 indica che tali misure procedurali debbano obbligatoriamente seguire l’ordine cronologico suggerito dal giudice del rinvio. Occorre ricordare che esse sono tutte elencate nel capo II di tale direttiva, intitolato «Misure, procedure e mezzi di ricorso» e suddivise in diverse sezioni in funzione della loro categoria procedurale.
22.
Nella sezione 2 relativa agli elementi di prova della direttiva 2004/48, gli articoli 6 e 7, che definiscono più dettagliatamente gli obblighi a carico degli Stati membri al fine di garantire l’esistenza di mezzi efficaci per presentare e proteggere gli elementi di prova, mirano a mettere a disposizione del richiedente e delle autorità giudiziarie competenti le informazioni necessarie per stabilire se si sia verificata una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e, se del caso, le sue conseguenze (
8
). Inoltre, il considerando 20 di tale direttiva sottolinea non solo l’importanza della prova per l’accertamento della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, ma anche l’importanza che occorre attribuire all’effettiva disponibilità di mezzi per presentare, ottenere e proteggere le prove. Ebbene, il diritto d’informazione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/48, mira piuttosto a informare il titolare di un diritto di proprietà intellettuale non tanto dell’esistenza stessa della violazione, quanto della sua origine e della sua portata.
23.
Inoltre, le misure procedurali previste dagli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/48 sembrano avere una portata più ampia di quella prevista dall’articolo 8 di tale direttiva per quanto riguarda le informazioni interessate. Infatti, l’articolo 8, paragrafo 2, circoscrive tassativamente le informazioni che possono essere oggetto di tale misura procedurale, mentre gli articoli 6 e 7 si limitano a indicare, genericamente, gli elementi di prova, senza circoscrivere i fatti che essi sono destinati a provare. Inoltre, l’articolo 8 della direttiva 2004/48 consente di andare al di là delle informazioni che possono essere ottenute dal solo autore della violazione e quindi di individuare tutti coloro che sono «dietro le quinte» della contraffazione, spesso come parte di una complessa rete di distribuzione (
9
). Tali caratteristiche delle suddette misure procedurali mi sembrano avvalorare la conclusione secondo cui tali misure si presentano come autonome, piuttosto che in qualsiasi rapporto di dipendenza l’una dall’altra e in ordine cronologico per quanto riguarda la loro attuazione.
24.
Pertanto, il diritto d’informazione costituisce un’«altra» misura finalizzata a garantire un elevato livello di protezione rispetto a quelle relative alla presentazione, all’ottenimento e alla protezione delle prove (
10
). Al riguardo, il diritto d’informazione e i mezzi per presentare e proteggere le prove possono tuttavia, se del caso, essere considerati complementari. Infatti, se è vero che il diritto d’informazione, in quanto mezzo procedurale, mira a consentire di ottenere le informazioni elencate all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2004/48, tale diritto mi sembra che possa essere esercitato congiuntamente ad altre misure procedurali, relative, in particolare, alla presentazione e all’ottenimento degli elementi di prova relativi alla violazione del diritto di proprietà intellettuale, qualora siano soddisfatte le condizioni per l’esercizio di queste ultime misure, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva.
25.
Il considerando 14 della direttiva 2004/48 consente di confermare la conclusione relativa al carattere complementare delle misure procedurali di cui, da un lato, all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva e, dall’altro, in particolare, all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva. Infatti, tale considerando raggruppa le misure enunciate all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafo 2, della stessa direttiva, precisando che esse devono applicarsi unicamente ad atti commessi su scala commerciale, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di applicare tali misure anche nei confronti di altri atti (
11
).
26.
Per di più, secondo la giurisprudenza della Corte, una richiesta d’informazioni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 può essere formulata sia prima dell’avvio di un procedimento riguardante una violazione di un diritto di proprietà intellettuale (
12
), che dopo la conclusione definitiva di un tale procedimento (
13
). Orbene, l’ordine cronologico, suggerito dal giudice del rinvio, secondo cui dovrebbero essere presentate le richieste volte ad ottenere le informazioni, da un lato, e ad ottenere i documenti che le avvalorano, dall’altro, rischia di scontrarsi con il contesto descritto
supra
.
27.
Inoltre, l’ordine cronologico di trattamento di una richiesta di informazioni prima di verificarne l’esattezza e la completezza può rivelarsi contrario all’obbligo generale previsto dall’articolo 3 della direttiva 2004/48, il quale, tenuto conto della sua natura di disposizione generale – come indicato dal titolo della sezione 1 in cui tale obbligo figura all’interno del capo II di tale direttiva sulle «Misure, procedure e mezzi di ricorso» – deve applicarsi in modo trasversale nel settore della tutela dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla suddetta direttiva (
14
). Più in particolare, se l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/48 dovessero essere verificate nell’ambito di un successivo procedimento esecutivo, ciò rischierebbe di prolungare e complicare inutilmente il procedimento, o addirittura di renderlo più oneroso, in particolare per il titolare di un diritto di proprietà intellettuale che è stato violato (
15
). Del resto, una soluzione volta a distinguere la comunicazione delle informazioni dalla produzione dei documenti a supporto della loro esattezza e completezza può rivelarsi poco giustificata dal punto di vista della buona amministrazione della giustizia.
28.
Di conseguenza, tale contesto osta, a mio avviso, alla conclusione auspicata dal giudice del rinvio secondo cui la verifica della completezza e dell’esattezza delle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/48 debba avvenire nel corso di un procedimento esecutivo successivo e distinto, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/48, qualora il titolare di un diritto di proprietà intellettuale ne abbia fatto richiesta nell’ambito dell’esercizio del suo diritto d’informazione.
29.
Da un punto di vista teleologico, la conclusione secondo cui, su richiesta del titolare di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/48, debbano essere fornite non solo le informazioni indicate in tale articolo, ma anche gli elementi a supporto della loro esattezza e completezza, sembra la più conforme all’obiettivo della direttiva 2004/48.
30.
Infatti, con tale direttiva il legislatore dell’Unione ha scelto di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno, attraverso il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri (
16
), e di procedere in tal modo a un’armonizzazione minima relativamente al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in generale (
17
). La tutela della proprietà intellettuale è un elemento essenziale per il successo del mercato interno. In particolare, tale tutela è importante non solo per la promozione dell’innovazione e dell’attività di creazione, ma anche per lo sviluppo dell’occupazione e la crescita della concorrenzialità (
18
).
31.
Gli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale rivestono un’importanza capitale per il successo del mercato interno (
19
). A tal fine, la direttiva 2004/48 prevede le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (
20
). La Corte ha statuito che le disposizioni di tale direttiva non intendono disciplinare tutti gli aspetti collegati ai diritti di proprietà intellettuale, ma solo quelli inerenti, da un lato, al rispetto di tali diritti e, dall’altro, alle violazioni di questi ultimi, imponendo l’esistenza di rimedi giurisdizionali efficaci, destinati a prevenire, a porre fine o a rimediare a qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale esistente(
21
).
32.
Pertanto, il diritto d’informazione di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/48 costituisce un diritto strumentale inteso a garantire la tutela effettiva della proprietà intellettuale, il cui obiettivo è parificare in una certa misura il diverso grado di informazione di cui dispongono, rispettivamente, i presunti autori di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale e il titolare di tale diritto(
22
). Pertanto, l’esattezza e la completezza delle informazioni che tale diritto di informazione consente di ottenere mi sembrano, al pari della [OSCURATO:PERSONA], essenziali per assicurare l’effetto utile di detto diritto e, in generale, della tutela dei diritti di proprietà intellettuale che le misure previste dalla direttiva 2004/48 mirano a garantire.
33.
A tal proposito, occorre ricordare che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], quando è stata interrogata sugli obblighi a carico del richiedente di dimostrare, ai fini della richiesta di informazioni fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, di essere titolare di un diritto di proprietà intellettuale, la Corte ha dichiarato che, al fine di precisare il carattere sufficiente delle prove prodotte nell’ambito della procedura di tale richiesta di informazioni, occorre prendere in considerazione la natura del diritto di proprietà intellettuale, le eventuali formalità speciali che condizionano la titolarità di tale diritto e che spetta quindi al giudice del rinvio esaminare se tale richiedente produca elementi di prova sufficienti per dimostrare che esso è titolare del diritto di proprietà intellettuale (
23
).
34.
A tal proposito, non sarebbe opportuno interrogarsi sull’eventuale necessità di un allineamento dei requisiti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi della direttiva 2004/48, così come garantita dalla misura procedurale prevista dal suo articolo 8, paragrafo 1? In particolare, se il richiedente, al fine di richiedere informazioni sulla portata della violazione del suo diritto di proprietà intellettuale, è tenuto a produrre elementi di prova sufficienti per dimostrare l’esistenza di tale diritto, perché l’autore della violazione o qualsiasi terzo sarebbe esonerato dall’obbligo di produrre documenti corroboranti la completezza e l’esattezza delle informazioni fornite nell’ambito di tale procedimento?
35.
Tale requisito di presentare non solo le informazioni, ma anche i documenti a supporto delle stesse mi sembra tanto più giustificato in quanto il diritto d’informazione, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2004/48, non è un diritto assoluto. Esso è infatti regolamentato, in quanto non è tollerato alcun abuso tale diritto (
24
). In particolare, qualora si constatasse che la richiesta di beneficiare del diritto d’informazione è abusiva, essa deve essere respinta dal giudice del rinvio (
25
). Va da sé, inoltre, che si applica il principio generale di diritto dell’Unione secondo cui «
ad impossibilia nemo tenetur
» (
26
), qualora si richieda a un autore di una violazione o a qualsiasi terzo di fornire al titolare di un diritto di proprietà intellettuale informazioni, ai sensi di tale articolo 8, compresi i documenti che le avvalorano. In particolare, si dovrebbe esigere solo la produzione di documenti a supporto delle informazioni che siano ragionevolmente accessibili, e ciò secondo modalità previste dal diritto nazionale, le quali devono essere organizzate in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2004/48, in particolare rendendo effettiva e proporzionata la misura procedurale costituita dal diritto d’informazione (
27
) e garantendo al contempo l’equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti in causa.
36.
Infine, da un punto di vista pratico, occorre ricordare che, tra le informazioni di cui la [OSCURATO:PERSONA] chiede elementi corroborativi, figurano i dati sui quantitativi prodotti, trasformati, consegnati, in deposito, ricevuti o ordinati e i dati sul prezzo pagato e ottenuto per tali merci.
37.
Ebbene, per quanto riguarda tali dati, e in particolare per quanto riguarda i quantitativi e il prezzo pagato e ottenuto per le merci, è difficile immaginare che, nell’intenzione del legislatore dell’Unione, sarebbe stato sufficiente che l’autore di una violazione o qualsiasi terzo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 comunicasse solo le informazioni, intese come dati ad esse relativi, senza i documenti giustificativi, quali gli ordini di acquisto, gli avvisi di ricevimento o le fatture. In tale ottica, e in particolare tenuto conto dell’elevato livello di protezione che il legislatore intendeva garantire mediante la direttiva 2004/48, sarebbe difficilmente concepibile separare la comunicazione delle informazioni sull’entità della violazione di un diritto di proprietà intellettuale dalla produzione dei documenti a supporto di tali informazioni. Infatti, in assenza di documenti prodotti a supporto delle informazioni fornite, il titolare di un diritto di proprietà oggetto di una violazione non disporrebbe di alcun mezzo per verificare il carattere errato, impreciso o incompleto di tali informazioni. Date siffatte circostanze, obbligarlo dunque ad avviare alla cieca un procedimento successivo per ottenere la produzione dei documenti corroborativi, senza disporre di indizi circa l’esattezza delle informazioni fornite, risulterebbe poco soddisfacente alla luce dell’elevato livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale previsto dalla direttiva 2004/48.
38.
Per tutte le suddette ragioni, ritengo che occorra rispondere in senso affermativo alla questione pregiudiziale sollevata nella presente causa. In particolare, l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che, su richiesta del titolare di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi di tale articolo, devono essere fornite non solo le informazioni ivi indicate, ma anche i documenti pertinenti idonei a corroborarne l’esattezza e la completezza.
Conclusione
39.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca):
L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale,
deve essere interpretato nel senso che:
il giudice nazionale deve potere, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, ordinare all’autore della violazione, o a qualsiasi altra persona di cui a tale articolo, non solo di fornire le informazioni ivi indicate, ma anche di dimostrare l’esattezza e la completezza di tali informazioni producendo al richiedente i documenti pertinenti.
1
Lingua originale: il francese.
2
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifica GU 2004, L 195, pag. 16).
3
A tal proposito, occorre riconoscere che il termine «informazioni» è molto ampio e, nel suo significato abituale, si riferisce a qualsiasi dato, indipendentemente dal supporto – compreso quello scritto – in cui questi figurino. Non sarebbe quindi artificioso distinguere, già sul piano testuale, i dati stessi dai documenti in cui essi figurano? Del resto, in contesti diversi da quello della direttiva 2004/48, certamente molto particolari, come in materia di diritto della concorrenza, in relazione alla raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine, la Corte ha dichiarato che, a motivo del carattere generico del termine «informazioni», che figura all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), tale disposizione si applicava indistintamente sia alla categoria degli «indizi» che a quella delle «prove» [sentenza del 9 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑693/20 P, EU:C:2023:172, punti da 103 a 108)].
4
Sentenza del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑628/21; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2023:342, punti 40 e 45).
5
V. sentenza del 18 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] (C‑427/15, EU:C:2017:18, punto 25 e giurisprudenza citata).
6
Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 36 e giurisprudenza citata)].
7
Sul significato del termine «précis» come sinonimo del termine «exact», v. il Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL), https://www.cnrtl.fr/definition/pr%C3%A9cis.
8
V., in tal senso, comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, del 29 novembre 2017, Orientamenti in merito ad alcuni aspetti della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale [COM(2017) 708 final., pag. 29].
L’uso del termine «informazioni» in tale comunicazione, nel contesto degli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/48, mi sembra tale da corroborare l’idea che non sia opportuno separare nettamente le informazioni dagli elementi di prova. Infatti, nulla osta a che le informazioni figurino in tali elementi di prova.
9
Relazione della [OSCURATO:PERSONA] al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 22 dicembre 2010, Applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale [SEC(2010) 1589 final, pag. 11].
10
Considerando 21, in combinato disposto con il considerando 20, della direttiva 2004/48.
11
Secondo il considerando 14 della direttiva 2004/48, «[p]er atti commessi su scala commerciale si intendono gli atti effettuati per ottenere vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti, con l’esclusione di norma degli atti effettuati dai consumatori finali in buona fede».
12
Sentenza del 17 giugno 2021, M.I.C.M. (C‑597/19, EU:C:2021:492, punti 84 e 96).
13
Sentenza del 18 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] (C‑427/15, EU:C:2017:18, punto 28).
14
Ai sensi di tale disposizione, da un lato, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, di cui fa parte anche il diritto d’informazione di cui all’articolo 8 della direttiva 2004/48, sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati (paragrafo 1 di tale disposizione). Dall’altro, tali misure, procedure e mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi (paragrafo 2 di detta disposizione).
15
A questo proposito, si sottolineerà che se, per contro, i costi possono essere più elevati per l’autore della violazione o per qualsiasi terzo coinvolto nella contraffazione, ciò non mi sembra problematico, nella misura in cui tali costi possano essere percepiti come un deterrente contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48.
16
V. considerando 10 della direttiva 2004/48 e sentenza del 18 dicembre 2019, IT Development (C‑666/18, EU:C:2019:1099, punto 38).
17
Sentenza del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C‑264/19, EU:C:2020:542, punto 36).
18
Considerando 1 della direttiva 2004/48.
19
Considerando 3 della direttiva 2004/48.
20
Articolo 1 della direttiva 2004/48.
21
V. sentenza del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C-681/13, EU:C:2015:471, punto 73 e giurisprudenza citata).
22
V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C-580/13, EU:C:2015:243, paragrafo 24).
23
Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 46, 47 e 51).
24
Articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48.
25
V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 53 e giurisprudenza citata).
26
V. sentenza del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 79 e giurisprudenza citata).
27
Articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48.