CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con ogni statuizione di legge; Udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 3 marzo 2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per i delitti di cui agli artt.56, 628 comma 1 e comma 3 n.1 cod.pen.(capo 1) e 582, 585 in relazione all'art. 576 comma 1 cod..pen. (capo 2) ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Al riguardo il difensore premette che la Corte di appello non aveva accolto la richiesta della derubricazione del reato di cui al capo 1) nella fattispecie di cui all'art. 393 cod.pen., ritenendo che la violenza esercitata da Spinola nei confronti della persona offesa fosse di tale intensità da trasmodare completamente le ragioni del credito; il difensore osserva che la motivazione della Corte territoriale era del tutto illogica, non avendo risposto alle censure difensive secondo le quali "se effettivamente lo Spinola avesse posto in essere una condotta violenta di particolare intensità, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riportato verosimilmente danni ben più gravi di leggere contusioni guaribili, come da referto medico riversato in atti, in soli tre giorni". 3. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] presentava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Ritiene infatti il collegio che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non può essere riproposta - ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità "ex officio" in ogni stato e grado del procedimento - una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici, come è avvenuto nel caso di specie. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art.606 cod.proc.pen comma 3, ultima parte, (Cass.sez.II sentenza n.22123 del 08/02/2013, Rv. 255361) Nel caso in esame, il ricorrente, anziché confrontarsi con le motivazioni della Corte di appello, riporta soltanto una delle argomentazioni che hanno portato la Corte a non ritenere configurabile l'ipotesi di cui all'art. 393 cod.pen., ma non la seconda e la terza, effettuate mediante richiamo alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui "nello schema tipico del meno grave reato di esercizio arbitrario non rientra certamente una condotta che si sostanzi nella violenta esecuzione presso terzi delle proprie ragioni" (l'estraneità dei soggetti minacciati alla pretesa azionata rende inconfigurabile il reato di cuv r all'art. 393 cod.pen.) e che mentre l'asserito credito di Spinola?ammontava a 30 i e euro, lo stesso aveva intimato alla [OSCURATO:PERSONA] di dargli tutto quello che aveva (per Jri v. cui non vi era alcuna proporzione tra quanto richiesto e una eventuale pretesa azionabile al giudizio), il chè escludeva che si potesse ritenere applicabile l'art. 393 cod.pen.: la possibilità di ricorso al giudice è uno dei presupposti del reato di cui all'art. 393 cod.pen. e deve sussistere sia in termini materiali che giuridici, ovvero il soggetto deve trovarsi nella possibilità di fare il ricorso all'autorità giudiziaria e il diritto preteso deve essere suscettibile di effettiva realizzazione giudiziale. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; il ricorrente deve inoltre essere condannato, in virtù del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese in favore della parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi C 1.80