CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 32748/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13008/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] C. FRACASSINI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1647/2017 depositata il06/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Fermo, con sentenza del 24 febbraio 2012, condannava la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] (BMPS) a pagare € 37207,96, oltre interessi e spese, a favore del [OSCURATO:PERSONA], a titolo di restituzione di quanto illegittimamente addebitatogli sul conto corrente per interessi ultralegali e c.m.s. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 6 novembre 2017, in parziale accoglimento del gravame principale del Calzaturificio, ricalcolava il dovuto in € 75482,92 e rigettava il gravame incidentale della BMPS. Avverso la predetta sentenza la BMPS ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, resistito dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto ammissibile la domanda di accertamento degli interessi ultralegali, usurari e le c.m.s. in relazione al conto anticipi, in quanto avanzata per la prima volta in sede di appello, senza considerare che, nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la domanda attorea era riferita unicamente e specificamente al rapporto di c/c ordinario e non anche al conto anticipi e che il [OSCURATO:PERSONA] aveva solo genericamente affermato che nel rapporto di conto corrente erano «confluiti anche gli oneri di numerosi conti anticipi» senza produrrela relativa documentazione. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. La Corte territoriale ha affermato che la domanda di primo grado comprendeva anche i conti anticipi in quanto dall’atto di citazione originario risultava che nel contratto di conto corrente ordinario erano confluiti anche gli oneri di numerosi conti anticipi, ed ha anche aggiunto che, di conseguenza, il correntista aveva “prodotto i conti anticipi collegati al conto ordinario”. Ad avviso della ricorrente, però, sebbene nell’atto introduttivo del giudizio fosse contenuto un generico riferimento al fatto che nel rapporto di conto corrente ordinario erano “confluiti anche gli oneri di numerosi conti anticipi”, l’attore aveva poi contestato unicamente e specificamente il solo rapporto di conto corrente ordinario, non anche i conti anticipi, in relazione ai quali non aveva formulato alcuna domanda. Tanto premesso, il motivo è generico e difetta di autosufficienza. Infatti il riferimento, nell’atto di citazione, alla confluenza nel conto corrente ordinario degli oneri di cui ai conti anticipi è sufficiente a coinvolgere nella domanda anche questi ultimi, sicché sarebbe stato onere della ricorrente precisare, nel ricorso, quali passaggi del medesimo atto di citazione avrebbero, invece, indotto ad escluderli dalla domanda attorea. La ricorrente fa inoltre riferimento anche al fatto che l’attore, nell’atto di citazione, avrebbe omesso di identificare i conti anticipi (oltre che di formulare, in ordine ad essi, qualsivoglia richiesta), nonché al fatto che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte di merito (secondo la quale l’attore aveva “prodotto i conti anticipi collegati al conto ordinario”), in realtà egli non avrebbe “versato in atti alcuna documentazione contrattuale relativa ai rapporti di conto anticipi, limitandosi a produrne estratti lacunosi ed incompleti”. Anche tali affermazioni della ricorrente non superano il vaglio di specificità, da esse infatti risultando che quanto meno l’attore aveva prodotto estratti, per quanto lacunosi, dei conti anticipi, e ciò è sufficiente a ritenere individuati i conti di cui trattasi, restando, per il resto, la rilevanza di eventuali deficienze delle produzioni attoree confinata sul piano della prova e dunque della fondatezza della domanda, non della sua proposizione Con il secondo motivo la BMPS denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1284, comma 3, e 1362 ss. c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto invalida la convenzione inter partes per indeterminatezza dei criteri di calcolo delle condizioni economiche, invece inequivocabilmente indicati nel contratto di conto corrente sottoscritto nella misura del 25% per il tasso debitore e nella misura dell’1% per le c.m.s.; per avere omesso di considerare che gli estratti conto periodici erano stati inviati e non contestati dalla correntista, con l’indicazione di quelle condizioni e, quindi, per avere fatto erronea applicazione dei principi in tema di interpretazione del contratto. Il motivo è infondato, non ravvisandosi i denunciati errores in iudicando nella sentenza impugnata, la quale è conforme al principio secondo cui, in tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agliinteressi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ai cd.usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (ex plurimis, Cass. n. 22179 del 2015 e n. 24048 del 2019 , an che nel regime anteriore all’entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel t.u.b. n. 385 del 1993, art. 117). La sentenza ha accertato, infatti, la nullità della pattuizione relativa agli interessi determinati senza soddisfare i requisiti di determinatezza del contratto, in contrasto con quanto prescritto dagli artt. 1284, comma 3, c.c e 1346 c.c., con la generica dicitura «Tasso d. al 25%+1%» (senza alcun riferimento temporale e senza precisare la voce di riferimento dell’1% che, se relativa alle c.m.s., non farebbe comprendere il preciso criterio di calcolo) e nella misura variabile riferita «alle condizioni praticate usualmente dalla banca sulla piazza». Nullità non sanata dall’approvazione implicita dell’estratto conto, la cui mancata contestazione delle operazioni in esso annotate, riguardanti gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà contabile e storica, non impedisce al correntista la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (cfr. Cass. n. 30000 del 2018, n. 11626 del 2011). Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e l’erroneità della sentenza impugnata nella ricostruzione del saldo a credito del correntista, per avere aderito acriticamente alla ricostruzione contabile effettuata dal c.t.u. in mancanza di alcuni estratti conto (relativi all’anno 1998) che avrebbero dovuto essere prodotti dall’attore in ripetizione, sul quale ricadeva l’onere probatorio, in tal modo omettendo di considerare il reale divenire del rapporto. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità in ordine alle ragioni che vizierebbero l’accertamento contabile del c.t.u. posto a base della sentenza impugnata, nella quale non vi è evidenza circa l’ipotizzato azzeramento del saldo debitorio, risultando il motivo finalizzato a sollecitare impropriamente una rivisitazione del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito. Per altro verso, la sentenza dà conto dell’assolvimento dell’onere probatorio da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha prodotto la raccomandata (ex art. 119 t.u.b.) inviata alla Banca con cui chiedeva di ottenere copia degli estratti conto e formulato istanza di esibizione in giudizio. E’ poi infondata la censura con la quale si imputa alla Corte territoriale di avere espunto la capitalizzazione trimestrale degli interessi relativi al periodo successivo al secondo trimestre del 2000, quando sarebbe divenuta legittima (dopo la delibera CICR del 9 febbraio 2000), stante invece la necessità di una convenzione scritta rispettosa delle indicazioni della predetta delibera ( cfr . Cass.n. 9140 e 29420 del 2020). In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 4200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore im