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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06624/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di lesioni personali; considerato che l'unico motivo, con il quale si lamenta la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza della recidiva contestata, è versato in fatto e manifestamente infondato in quanto, lungi dal muovere effettive censure alla sentenza di secondo grado, si è limitato a riportare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte di merito, la quale ha ravvisato i presupposti della contestata recidiva ritenendo il fatto dimostrativo della sua accresciuta pericolosità poiché lo ha collocato, con una motivazione congrua e logica che non può essere in questa sede utilmente sindacata (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), nel contesto della sua collocazione criminale nel settore degli stupefacenti e funzionale ad essa (come già palesata tramite i fatti per cui ha già riportato precedenti); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di lesioni personali; considerato che l'unico motivo, con il quale si lamenta la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza della recidiva contestata, è versato in fatto e manifestamente infondato in quanto, lungi dal muovere effettive censure alla sentenza di secondo grado, si è limitato a riportare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte di merito, la quale ha ravvisato i presupposti della contestata recidiva ritenendo il fatto dimostrativo della sua accresciuta pericolosità poiché lo ha collocato, con una motivazione congrua e logica che non può essere in questa sede utilmente sindacata (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), nel contesto della sua collocazione criminale nel settore degli stupefacenti e funzionale ad essa (come già palesata tramite i fatti per cui ha già riportato precedenti); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 06624/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris