CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08624/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione CoattaAmministrativa;-intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 8977/2019 depositata il13/01/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 4639/2022Numero sezionale 247/2026Numero di raccolta generale 8624/2026Data pubblicazione 07/04/2026Così deciso in Roma, il 02/04/2026Caterina Marotta