CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 ottobre 2025
Cassazione n. 27082/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16064/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (DIR. REG. TOSCANA) rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n.592/2022 depositata il 26/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 16064/2022 Numero sezionale 3098/2025 Numero di raccolta generale 27082/2025 Data pubblicazione 09/10/2025 Rilevato che il ricorrente non ha depositato, dunque, alcuna istanza; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.450,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 08/10/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16064/2022 Numero sezionale 3098/2025 Numero di raccolta generale 27082/2025 Data pubblicazione 09/10/2025