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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 16726/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG licatoAl_ctifensarg [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna, in sede di prevenzione, ha confermato la confisca di dossier titoli, beni immobili, immobili.

2. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] Leandro e FABBRI Rossella.

2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza del mancato accoglimento della questione di costituzionalità degli articoli 4-7-8-23 del decreto legislativo 159/2011 in relazione agli articoli 25-27- 111-112 della Costituzione.

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all'articolo 40 decreto legislativo 159/2011 in conseguenza della mancanza di pericolosità del preposto.

In particolare, risulterebbero irrilevanti le indagini del 1987 sulla rapina alla gioielleria richiamata nel provvedimento impugnato.

Mancherebbe un'analisi complessiva della personalità del ricorrente.

L'ultimo precedente avrebbe carattere assolutamente remoto.

2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all'articolo 24 del decreto legislativo 159/2011.

Il ricorrente afferma che, nel caso di specie, l'iniziativa di prevenzione avrebbe carattere meramente punitivo in quanto verrebbe a colpire risparmi e patrimonio di quattro diverse persone senza indicare alcun profilo di origine illecita dei beni o alcuna condotta di reimpiego degli stessi ribadendo che la possibile esistenza di attività economiche non dichiarate abili o non dichiarate permetterebbe comunque di opporre la sussistenza di un titolo in relazione alle somme medesime.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

3.2. Con memoria 1/12/2022, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso denunciando anche la mancanza di motivazione rafforzata in relazione all'accoglimento dell'appello del PM. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato.

La invocata questione di costituzionalità non risulta compiutamente articolata in sede di ricorso per cassazione posto che esso si esaurisce in una indignata contestazione in ordine alla possibilità di ritenere il giudizio di prevenzione come procedimento posto al di fuori delle ordinarie garanzie costituzionali senza che sia specificato in quale passaggio logico del provvedimento impositivo del vincolo tale mancanza di garanzie si manifesti in concreto, quale sia l'articolazione della norma che verrebbe a determinare il profilo di costituzionalità, come si articoli il contrasto tra previsione costituzionale e norma di legge.

Questa Corte ha del resto chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" alle doglianze articolate nel grado precedente, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare.

Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame.

Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 5, Sent. n. 2896 del 09/12/1998 dep. 03/03/1999- Rv. 212610; Sez. 2, Sent. n. 27044 del 29/05/2003 Rv. 225168; Sez. 6, Sent. n. 21858 del 19/12/2006 - dep. 05/06/2007 - Rv. 236689; Sez. 3, Sent. n. 13744 del 24/02/2016 Rv. 266782).

2.1. Nemmeno può ignorarsi - per converso - come la giurisprudenza di questa Corte abbia già valutato la portata della sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte Costituzionale che sembra essere il presupposto (rimasto del tutto implicito) della doglianza articolata in questa sede segnalando come la lettura "tassativizzante" della categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 6 settembre 2011 n. 159, affermata nella sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019, alla luce dei principi espressi dalla Corte Edu, Grande Camera, nella sentenza 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, trova applicazione anche con riferimento alle condotte antecedenti alla pronuncia del giudice delle leggi, la quale ha recepito l'interpretazione consolidata che la Corte di cassazione ha dato del contenuto della norma, consacrandola quale diritto vivente, sulla cui base sono state ritenute la sufficiente determinatezza della fattispecie, nonché la prevedibilità delle conseguenze della violazione (Sez. 2 - , Sentenza n. 25042 del 28/04/2022 Rv. 283559 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 20557 del 10/06/2020 Rv. 279556 - 01).

Risulta di conseguenza costituzionalmente legittima e corretta la valutazione - operata anche in questa sede, come di seguito si avrà modo di specificare - del presupposto della, necessario in base ad un'interpretazione convenzionalmente orientata del quadro normativo interno alla luce della sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, sulla base di un'oggettiva valutazione di fatti specifici e non su meri sospetti, significativi di un'effettiva tendenza a delinquere del proposto.

2.2. La doglianza articolata nel secondo motivo di ricorso risulta essere priva di fondamento.La Corte territoriale risulta avere valutato i profili di pericolosità sociale del proposto secondo criteri lineari e logici e sulla base di elementi di fatto concreti e definiti.

Risultano innanzi tutto valorizzate le condanne concretamente riportate dal medesimo ricorrente in relazione a fatti commessi tra il 1989 e il 2011 riguardanti in particolare il traffico di stupefacenti (fatti del 1989 e del 2011 tutti connotati da quantità ingenti, fino a 200 kg nella vicenda del 1989, o comunque rilevanti: circa due chili di cocaina nella vicenda del 2011), reati contro il patrimonio (tredici fattispecie di furti consumati o tentati) e associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di delitti contro il patrimonio.

Il riferimento operato a ulteriori procedimenti conclusisi con provvedimenti di archiviazione risulta quindi non rilevante ai fini della determinazione del periodo di accertata pericolosità dovendosi anche considerare che la lieve retrodatazione rispetto alla commissione del primo reato non appare violare alcun profilo di ragionevolezza temporale in ragione del grado di professionalità e di inserimento nel mondo criminale desumibile dalle modalità delle condotte.

Tale valutazione ha permesso di stabilire non solo una corretta correlazione tra periodi di manifestata pericolosità e data di acquisto dei beni già sottoposti a vincolo in primo grado ma ha permesso anche di desumere un ragionevole collegamento tra attività delittuosa e entrate patrimoniali.

A tale logica non si sottrae nemmeno il disposto sequestro del dossier titoli 116155 in ragione della data di formazione della provvista.

La stessa Corte territoriale, nei periodi di accertata pericolosità, ha individuato entrate e movimenti patrimoniali di rilevante entità e del tutto inspiegabili ove si consideri le disponibilità lecite e dichiarate del proposto e della sua famiglia.

Tale valutazione palesa non solo un profilo di palese sproporzione ma segnala anche la corrispondenza tra periodo in cui si incentrava l'attività ed entrate patrimoniali, il che permette di superare le contestazioni in punto logicità dell'accertamento.

2.3. Le considerazioni sinora esposte in relazione ai primi due motivi di ricorso palesano l'infondatezza del terzo in relazione al quale risulta assorbente - in primo luogo - quanto esposto in punto estensione della pericolosità del preposto, sempre ricollegata a concreta attività criminosa ed effettive condotte in relazione a delitti connessi anche a corrispettivi patrimoniali e comunque relativi a fattispecie non occasionali e sintomatiche di un inserimento stabile in ambienti criminali.

Altrettanto rilevante risulta la evidente disponibilità dei beni in capo al ricorrente.

Peraltro, la Corte territoriale ha valutato punto per punto le contestazioni difensive evidenziando come le stesse entrate patrimoniali di tutti i soggetti interessati dalla vicenda, risultassero del tutto incoerenti con le disponibilità accertate e fossero materialmente spiegabili in relazione alla accertata attività illecita del proposto.

Ne consegue che del tutto apodittiche risultano le affermazioni contenute nel terzo motivo di ricorso rimanendo solamente prospettate e comunque non opponibili attività in nero che rimangono - nell'articolazione del ricorso - meramente ipotetiche e generiche.

2.4. Inammissibile anche la doglianza relativa alla mancanza di una motivazione rafforzata a fondamento della riforma del rigetto parziale disposto in primo grado.

A pag. 8 e s. del provvedimento impugnato si evidenzia la presenza di documenti colpevolmente ignorati e dispiega i motivi per cui la duplicazione della ablazione prospettata in primo grado non poteva ritenersi sussistente.

Tali profili risultano adempimento dell'onere di fornire spiegazione puntuale in relazione alle ragioni di superamento delle erronee prospettazioni del giudice di primo grado.

3. [OSCURATO:PERSONA] suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG licatoAl_ctifensarg [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna, in sede di prevenzione, ha confermato la confisca di dossier titoli, beni immobili, immobili. 2. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] Leandro e FABBRI Rossella. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza del mancato accoglimento della questione di costituzionalità degli articoli 4-7-8-23 del decreto legislativo 159/2011 in relazione agli articoli 25-27- 111-112 della Costituzione. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all'articolo 40 decreto legislativo 159/2011 in conseguenza della mancanza di pericolosità del preposto. In particolare, risulterebbero irrilevanti le indagini del 1987 sulla rapina alla gioielleria richiamata nel provvedimento impugnato. Mancherebbe un'analisi complessiva della personalità del ricorrente. L'ultimo precedente avrebbe carattere assolutamente remoto. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all'articolo 24 del decreto legislativo 159/2011. Il ricorrente afferma che, nel caso di specie, l'iniziativa di prevenzione avrebbe carattere meramente punitivo in quanto verrebbe a colpire risparmi e patrimonio di quattro diverse persone senza indicare alcun profilo di origine illecita dei beni o alcuna condotta di reimpiego degli stessi ribadendo che la possibile esistenza di attività economiche non dichiarate abili o non dichiarate permetterebbe comunque di opporre la sussistenza di un titolo in relazione alle somme medesime. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 3.2. Con memoria 1/12/2022, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso denunciando anche la mancanza di motivazione rafforzata in relazione all'accoglimento dell'appello del PM. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato. La invocata questione di costituzionalità non risulta compiutamente articolata in sede di ricorso per cassazione posto che esso si esaurisce in una indignata contestazione in ordine alla possibilità di ritenere il giudizio di prevenzione come procedimento posto al di fuori delle ordinarie garanzie costituzionali senza che sia specificato in quale passaggio logico del provvedimento impositivo del vincolo tale mancanza di garanzie si manifesti in concreto, quale sia l'articolazione della norma che verrebbe a determinare il profilo di costituzionalità, come si articoli il contrasto tra previsione costituzionale e norma di legge. Questa Corte ha del resto chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" alle doglianze articolate nel grado precedente, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 5, Sent. n. 2896 del 09/12/1998 dep. 03/03/1999- Rv. 212610; Sez. 2, Sent. n. 27044 del 29/05/2003 Rv. 225168; Sez. 6, Sent. n. 21858 del 19/12/2006 - dep. 05/06/2007 - Rv. 236689; Sez. 3, Sent. n. 13744 del 24/02/2016 Rv. 266782). 2.1. Nemmeno può ignorarsi - per converso - come la giurisprudenza di questa Corte abbia già valutato la portata della sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Corte Costituzionale che sembra essere il presupposto (rimasto del tutto implicito) della doglianza articolata in questa sede segnalando come la lettura "tassativizzante" della categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 6 settembre 2011 n. 159, affermata nella sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019, alla luce dei principi espressi dalla Corte Edu, Grande Camera, nella sentenza 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, trova applicazione anche con riferimento alle condotte antecedenti alla pronuncia del giudice delle leggi, la quale ha recepito l'interpretazione consolidata che la Corte di cassazione ha dato del contenuto della norma, consacrandola quale diritto vivente, sulla cui base sono state ritenute la sufficiente determinatezza della fattispecie, nonché la prevedibilità delle conseguenze della violazione (Sez. 2 - , Sentenza n. 25042 del 28/04/2022 Rv. 283559 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 20557 del 10/06/2020 Rv. 279556 - 01). Risulta di conseguenza costituzionalmente legittima e corretta la valutazione - operata anche in questa sede, come di seguito si avrà modo di specificare - del presupposto della, necessario in base ad un'interpretazione convenzionalmente orientata del quadro normativo interno alla luce della sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, sulla base di un'oggettiva valutazione di fatti specifici e non su meri sospetti, significativi di un'effettiva tendenza a delinquere del proposto. 2.2. La doglianza articolata nel secondo motivo di ricorso risulta essere priva di fondamento.La Corte territoriale risulta avere valutato i profili di pericolosità sociale del proposto secondo criteri lineari e logici e sulla base di elementi di fatto concreti e definiti. Risultano innanzi tutto valorizzate le condanne concretamente riportate dal medesimo ricorrente in relazione a fatti commessi tra il 1989 e il 2011 riguardanti in particolare il traffico di stupefacenti (fatti del 1989 e del 2011 tutti connotati da quantità ingenti, fino a 200 kg nella vicenda del 1989, o comunque rilevanti: circa due chili di cocaina nella vicenda del 2011), reati contro il patrimonio (tredici fattispecie di furti consumati o tentati) e associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di delitti contro il patrimonio. Il riferimento operato a ulteriori procedimenti conclusisi con provvedimenti di archiviazione risulta quindi non rilevante ai fini della determinazione del periodo di accertata pericolosità dovendosi anche considerare che la lieve retrodatazione rispetto alla commissione del primo reato non appare violare alcun profilo di ragionevolezza temporale in ragione del grado di professionalità e di inserimento nel mondo criminale desumibile dalle modalità delle condotte. Tale valutazione ha permesso di stabilire non solo una corretta correlazione tra periodi di manifestata pericolosità e data di acquisto dei beni già sottoposti a vincolo in primo grado ma ha permesso anche di desumere un ragionevole collegamento tra attività delittuosa e entrate patrimoniali. A tale logica non si sottrae nemmeno il disposto sequestro del dossier titoli 116155 in ragione della data di formazione della provvista. La stessa Corte territoriale, nei periodi di accertata pericolosità, ha individuato entrate e movimenti patrimoniali di rilevante entità e del tutto inspiegabili ove si consideri le disponibilità lecite e dichiarate del proposto e della sua famiglia. Tale valutazione palesa non solo un profilo di palese sproporzione ma segnala anche la corrispondenza tra periodo in cui si incentrava l'attività ed entrate patrimoniali, il che permette di superare le contestazioni in punto logicità dell'accertamento. 2.3. Le considerazioni sinora esposte in relazione ai primi due motivi di ricorso palesano l'infondatezza del terzo in relazione al quale risulta assorbente - in primo luogo - quanto esposto in punto estensione della pericolosità del preposto, sempre ricollegata a concreta attività criminosa ed effettive condotte in relazione a delitti connessi anche a corrispettivi patrimoniali e comunque relativi a fattispecie non occasionali e sintomatiche di un inserimento stabile in ambienti criminali. Altrettanto rilevante risulta la evidente disponibilità dei beni in capo al ricorrente. Peraltro, la Corte territoriale ha valutato punto per punto le contestazioni difensive evidenziando come le stesse entrate patrimoniali di tutti i soggetti interessati dalla vicenda, risultassero del tutto incoerenti con le disponibilità accertate e fossero materialmente spiegabili in relazione alla accertata attività illecita del proposto. Ne consegue che del tutto apodittiche risultano le affermazioni contenute nel terzo motivo di ricorso rimanendo solamente prospettate e comunque non opponibili attività in nero che rimangono - nell'articolazione del ricorso - meramente ipotetiche e generiche. 2.4. Inammissibile anche la doglianza relativa alla mancanza di una motivazione rafforzata a fondamento della riforma del rigetto parziale disposto in primo grado. A pag. 8 e s. del provvedimento impugnato si evidenzia la presenza di documenti colpevolmente ignorati e dispiega i motivi per cui la duplicazione della ablazione prospettata in primo grado non poteva ritenersi sussistente. Tali profili risultano adempimento dell'onere di fornire spiegazione puntuale in relazione alle ragioni di superamento delle erronee prospettazioni del giudice di primo grado. 3. [OSCURATO:PERSONA] suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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