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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 17257/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23242-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, alla piazza CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];

1. - ricorrente - contro iMANDARANO FRANCESCO, domiciliato-presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, alla piazza CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 224/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/02/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 21/04/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] venne condannata dal Tribunale di Forlì al pagamento di cinquantamila euro a titolo di competenze professionali in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che aveva agito in giudizio al fine di ottenere la corresponsione delle proprie competenze professionali.

Interposto appello dalla Giacoia, la sentenza è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 224 del 05/02/2021.

Avverso la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di ricorso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all'art. 115 cod. proc. civ. il primo, ai sensi del n. 5 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. il secondo e ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2697 cod. civ. il terzo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito camerale non partecipato di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, che, entrambe, hanno depositato memoria.

L'eccezione di irrituale notifica del ricorso della Giacoia, formulata dalla difesa del Mandarano, è sfornita di fondamento: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] figurava quale difensore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'intestazione della sentenza d'appello e pertanto, essendo incontestato che soltanto ella avesse assunto la difesa tecnica dell'appellato la notifica dell'impugnazione è stata ritualmente effettuata presso lo studio legale della stessa legale, essendo irrilevante Ric. 2021 n. 23242 sez.

M3 - ed. 21-04-2022 -2- l'elezione di domicilio presso altro difensore in Bologna, come da orientamento oramai stabile di questa Corte di legittimità (da ultimo: Cass. n. 10129 del 16/04/2021 Rv. 661068 — 01, in motivazione), che il Collegio condivide e al quale intende assicurare continuità.

I motivi del ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale.

Il primo motivo reca censura di violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., riguardo alla non specificità della contestazione ritenuta dai giudici di merito.

Il secondo motivo reca censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n, 5 cod. proc. civ.

Il terzo, e ultimo, mezzo, denuncia violazione e falsa applicazione degli arti. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.

I tre motivi di ricorso sono assai succintamente formulati (il secondo per poco più di una pagina) e si limitano a contrapporre alla decisione d'appello una diversa valutazione, senza censurare adeguatamente in diritto l'assunto della Corte territoriale e soprattutto senza riportare in alcun modo i passi salienti dell'impugnazione d'appello ove sarebbe stata dedotta una specifica contestazione alle pretese dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], segnatamente in punto di computo delle spettanze professionali.

In particolare, le censure si incentrano sulla mancata specificazione delle competenze professionali da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ma, tuttavia, non viene riportato in alcun modo, così come sarebbe stato onere della ricorrente, quale fosse il testo della comparsa difensiva in primo grado, posto che è incontestato che il difensore della Giacoia, ossia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto la corresponsione di Ric. 2021 n. 23242 sez.

M3 - ad. 21-04-2022 -3- complessivi ottantaduemila curo per l'assistenza legale in due procedimenti civili e anche in relazione a procedimento penale e, avendo ricevuto la somma di ventiduemila curo, richieda l'esborso dell'ulteriore somma di cinquantamila euro.

L'unico dato certo che viene esposto nel ricorso è che la Giacoia riteneva inadeguata la somma conseguita di curo centoscssantamila, ma null'altro è dato ravvisare, dal complesso dell'atto, in questa sede di legittimità.

Il primo motivo di ricorso incorre in carenza espositiva ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ed è, pertanto, inammissibile.

La denuncia mossa ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. con il secondo motivo, non si incentra su di un fatto in quanto tale, bensì sull'omesso esame di una deduzione difensiva (connotata, peraltro, da estrema genericità) e non soddisfa, pertanto, la previsione normativa, come interpretata da questa Corte (da ultimo si veda Cass.n. 10525 del 31/03/2022 Rv. 664330 - 01): «In tema di giudi:zio di cass‘qione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve 'riguardare un fatto stoico considerato nella sua oggettiva esisten.za, sena che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque appreato, né le mere ipotesi alternative, ne' le singole risultane istruttorie, ove comunque 'risulti 1111 complessivo e convincente appre.uamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio».

La terza censura incentrata sul combinato disposto degli artt. 115 codice di rito e 2697 codice civile è pure essa inammissibile, posto che per giurisprudenza oramai costante (da ultimo e quale espressione di un orientamento risalente Cass. n. 6774 del 01/03/2022 Rv. 664106 - 02): «Una censura relativa alla viola:zione e falsa applica.zione degli artt. 115 e Ric. 2021 n. 23242 sez.

M3 - ad. 21-04-2022 -4- 116 cp.c. non può porsi per una erronea valutaione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero diiposte d'ufficio al di fiori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente appreuamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come fa. centi piena prova, recependoli sen_za appreamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.» In conclusione: i tre motivi di ricorso non recano censure adeguatamente specifiche all'impianto, pur conciso, della motivazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna e sono mancanti pure di un'adeguata esposizione dei principali passaggi processuali delle fasi di merito e, inoltre, con riferimento al secondo motivo, non è adeguatamente individuato il fatto di cui sarebbe stato omesso l'esame, tenuto conto della conformità delle sentenze di primo e secondo grado.

In conclusione, tutte le censure proposte sono inammissibili.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, valutata l'attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

Ric. 2021 n. 23242 sez.

M3 - ad. 21-04-2022 -5- Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in curo 3.000,00, oltre curo 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23242-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, alla piazza CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 1. - ricorrente - contro iMANDARANO FRANCESCO, domiciliato-presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, alla piazza CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 224/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/02/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 21/04/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] venne condannata dal Tribunale di Forlì al pagamento di cinquantamila euro a titolo di competenze professionali in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che aveva agito in giudizio al fine di ottenere la corresponsione delle proprie competenze professionali. Interposto appello dalla Giacoia, la sentenza è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 224 del 05/02/2021. Avverso la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di ricorso, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all'art. 115 cod. proc. civ. il primo, ai sensi del n. 5 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. il secondo e ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2697 cod. civ. il terzo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito camerale non partecipato di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, che, entrambe, hanno depositato memoria. L'eccezione di irrituale notifica del ricorso della Giacoia, formulata dalla difesa del Mandarano, è sfornita di fondamento: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] figurava quale difensore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'intestazione della sentenza d'appello e pertanto, essendo incontestato che soltanto ella avesse assunto la difesa tecnica dell'appellato la notifica dell'impugnazione è stata ritualmente effettuata presso lo studio legale della stessa legale, essendo irrilevante Ric. 2021 n. 23242 sez. M3 - ed. 21-04-2022 -2- l'elezione di domicilio presso altro difensore in Bologna, come da orientamento oramai stabile di questa Corte di legittimità (da ultimo: Cass. n. 10129 del 16/04/2021 Rv. 661068 — 01, in motivazione), che il Collegio condivide e al quale intende assicurare continuità. I motivi del ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale. Il primo motivo reca censura di violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., riguardo alla non specificità della contestazione ritenuta dai giudici di merito. Il secondo motivo reca censura di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n, 5 cod. proc. civ. Il terzo, e ultimo, mezzo, denuncia violazione e falsa applicazione degli arti. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. I tre motivi di ricorso sono assai succintamente formulati (il secondo per poco più di una pagina) e si limitano a contrapporre alla decisione d'appello una diversa valutazione, senza censurare adeguatamente in diritto l'assunto della Corte territoriale e soprattutto senza riportare in alcun modo i passi salienti dell'impugnazione d'appello ove sarebbe stata dedotta una specifica contestazione alle pretese dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], segnatamente in punto di computo delle spettanze professionali. In particolare, le censure si incentrano sulla mancata specificazione delle competenze professionali da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ma, tuttavia, non viene riportato in alcun modo, così come sarebbe stato onere della ricorrente, quale fosse il testo della comparsa difensiva in primo grado, posto che è incontestato che il difensore della Giacoia, ossia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto la corresponsione di Ric. 2021 n. 23242 sez. M3 - ad. 21-04-2022 -3- complessivi ottantaduemila curo per l'assistenza legale in due procedimenti civili e anche in relazione a procedimento penale e, avendo ricevuto la somma di ventiduemila curo, richieda l'esborso dell'ulteriore somma di cinquantamila euro. L'unico dato certo che viene esposto nel ricorso è che la Giacoia riteneva inadeguata la somma conseguita di curo centoscssantamila, ma null'altro è dato ravvisare, dal complesso dell'atto, in questa sede di legittimità. Il primo motivo di ricorso incorre in carenza espositiva ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ed è, pertanto, inammissibile. La denuncia mossa ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. con il secondo motivo, non si incentra su di un fatto in quanto tale, bensì sull'omesso esame di una deduzione difensiva (connotata, peraltro, da estrema genericità) e non soddisfa, pertanto, la previsione normativa, come interpretata da questa Corte (da ultimo si veda Cass.n. 10525 del 31/03/2022 Rv. 664330 - 01): «In tema di giudi:zio di cass‘qione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve 'riguardare un fatto stoico considerato nella sua oggettiva esisten.za, sena che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque appreato, né le mere ipotesi alternative, ne' le singole risultane istruttorie, ove comunque 'risulti 1111 complessivo e convincente appre.uamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio». La terza censura incentrata sul combinato disposto degli artt. 115 codice di rito e 2697 codice civile è pure essa inammissibile, posto che per giurisprudenza oramai costante (da ultimo e quale espressione di un orientamento risalente Cass. n. 6774 del 01/03/2022 Rv. 664106 - 02): «Una censura relativa alla viola:zione e falsa applica.zione degli artt. 115 e Ric. 2021 n. 23242 sez. M3 - ad. 21-04-2022 -4- 116 cp.c. non può porsi per una erronea valutaione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero diiposte d'ufficio al di fiori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente appreuamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come fa. centi piena prova, recependoli sen_za appreamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.» In conclusione: i tre motivi di ricorso non recano censure adeguatamente specifiche all'impianto, pur conciso, della motivazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna e sono mancanti pure di un'adeguata esposizione dei principali passaggi processuali delle fasi di merito e, inoltre, con riferimento al secondo motivo, non è adeguatamente individuato il fatto di cui sarebbe stato omesso l'esame, tenuto conto della conformità delle sentenze di primo e secondo grado. In conclusione, tutte le censure proposte sono inammissibili. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, valutata l'attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). Ric. 2021 n. 23242 sez. M3 - ad. 21-04-2022 -5- Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in curo 3.000,00, oltre curo 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3,
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