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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15822/2022

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ORDINANZA sul ricorso 7145-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro /, [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1124/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 31/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: «ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] citò in oiudi—io il Comune di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di essere (3 • dichiarato titolare per usucapione del diritto di enfiteusi su un fondo di proprietà comunale; - il Tribunale, accertato che nelpassato il medesimo attore aveva proposto la stessa domanda e che il relativo processo era stato definito in primo grado con una declaratoria di dife tto di ,giurisdkione in jqvore del Commissario per la liquida.zione degli usi civici, dichiarò inammissibile la domanda per la mancata riassunione del giudio; - la Corte d'appello di Catanaro rigettò l'im ugna_zione del Trúanico sulla base di quanto segue: dopo aver predicato /' "error inprocedendo" nel quale era illCOrSa la sentena di primo grado (non avendo la precedente senten:za statuito ante sul merito non sussistev a preclusione da (giudicato e, pertanto, la domanda poteva essere riproposta), escluso il ricorrere di zotesi che imponesse la retrocessione del processo in primo grado, disattese la domanda, per non essere stato dimostrato il miglioramento previsto dall'irt, 960 cod. eiv.; ritenuto che il soccombente appellante ricorre avverso la sentelqa d'appello sulla base di due motivi di doglian:za, [ulteriormente illustrati da memoria, e che l'intimato Comune resiste con controricorso]; osserva Con i l primo motivo il ricorrente denuncia violazione delf(irt. 353 cod. pro c civ., iii relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc cii., pel non avere il Giudice dell'appello rimesso al Tribunale ilprocesso. così da garantire il doppio grado.

La doglianr,y è priva di lo' ndamento.

Ric. 2021 n. 07145 sez.

M2 - ud. 18-11-2021 -2- Le ipotesi di retrocessione rocessuale sono tassativamente individuate dalla legge.

L'art. 353 cod. proc. cim contempla il caso tipico, e in un cedo senso paradigmatico, del giudice d'appello che alle. rma giurisd»,zione del giudice ordinario, che era stata negata in primo grado.

Il successivo art. 354, stabilita la regola generale del divieto di rimessione, /a prevede in via d'ecceione (c/i, multis, Cass. n. 3559/2010) nel caso in cui dichiari la nullità della notzlitnione della cita.zione„ accerti il di/etto d'integrità del contraddittorio, dichiari la nullità della senterqa di primo grado ai sensi dell'art. 161, co. 2, cod. proc. cii, rifò rini la senten_za di primo grado che abbia dichiarato il processo estinto.

Il principio devolutivo spiega la scelta normativa di affidare al giudice di `'revisio prioris istantiae" la risoluione della causa, tutte le volte che il giudice di primo grado sia incorso, oltre che, ovviamente, in errori di giudi:zio, anche in errori processuali, salvo le indicate ecce:zioni.

Nel caso di specie non ricorre affatto l'ipotesi dell'erronea declaratoria del diletto di giurisdzione da parte del 'Tribunale, ma della diversa ipotesi della diclriara:zione d'inammissibilità della domanda sul presupposto (giudicato erroneo dal Giudice di secondo grado) della maturata preclusione per la mancata riassun_zione dell'altro <giudi.zio nel quale il Tribunale si era dichiarato privo di ginrisdi,zione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia viola v!one e falsa a lica.7.ione dell'art.960 cod. civ.„in relaione all'art. 360, n. 3, cod. proc civ.„ assumendo che la Corte locale aveva errato a negare che l'appellante avesse apportato migliorie al ,fondo, stante che il concetto di migliori(' avrebbe dovuto

17. COM rendere tutto ciò che accresce il valore del io. ndo.

La dogliana è IO ridata.

La senteutzy impugnata ha escluso, nel merito, che le opere indicate dall'appellante potessero considerarsi migliode, poiché esse si erano risolte nella soddislaione dell'obbligo "di provvedere alla manuten.zione ordinaria o straordinaria".

Onesta Corte ha condivisamente alje rmato clre elemento essen_ziale dell'enfiteusi, anche dopo le modijiche introdotte in materia dalle leggi 22 luglio 1966 n. 607 e Ric. 2021 n. 07145 sez.

M2 - ud. 18-11-2021 -3- 18 dicembre 1970 n. 1138, e tanto nel caso in cui essa abbia ad oggetto un fondo rustico, quanto in quello in cui riguardi unfondo urbano (terreno da utilk.zare per scopi non agricoli, ovvero edificio ,già costruito), è l'im osi:zione a carico dell'o/lite/da dell'obbligo di migliorare la precedente consisten:za del jò ndo, il quale, pure nel suddetto caso dell'enfiteusi urbana, non si identifica, ne' si esaurisce nel diverso obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria (Se:z. 1, n. 4328,2710711982,Rv.422301).

Il sopra riportato principio viene malamente intopretato dal ricorrente nel senso che solo a riguardo dell'enfiteusi urbana le migliorie 11011 Slposso//o identificare con la manutelkione ordinaria e straordinaria.

Il senso è esattamente l'opposto: sia che si versi in resen_za di enfiteusi rurale che urbana le migliorie non si risolvono nella mera manutenzione, sia pure straordinaria.

Pur vero, come correttamente J lega la senten.za d'appello, che il migkoramento del fondo, costituente parte del sinallagma contrattuale, non implica la necessità di radicali tiwforma.zioni, tuttavia, può essere qualificato tale solo se aumenta il valore de/fondo.

J.1 manuten_zione, ordinaria o straordinaria che sia, ha lo scopo, invece, di impedire la perdita di valore dell'immobile, derivante dal logorio del tempo e dell'uso.

Infine, va precisato, che in questa sede non è censurabile ilgiudipio di merito, che ha portato la senten.za d'appello ad escludere che le opere rappresentante dal Tricanico (coltivaione di patate, ortaggi ed erba medica e recilkione de//òndo), ndo), in assoka di una ricognkione dello stato del terreno prima che esso lo sse uitilrbjato dal ricorre//te, costituissero adempimento dell'obbligo ricadente in capo all'enfiteuta di migliorare il fondo».

Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletare.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo Ric. 2021 n. 07145 sez.

M2 - ud. 18-11-2021 -4- stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in curo 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2021.

Il Presidente orenzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 7145-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro /, [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1124/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 31/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: «ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] citò in oiudi—io il Comune di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di essere (3 • dichiarato titolare per usucapione del diritto di enfiteusi su un fondo di proprietà comunale; - il Tribunale, accertato che nelpassato il medesimo attore aveva proposto la stessa domanda e che il relativo processo era stato definito in primo grado con una declaratoria di dife tto di ,giurisdkione in jqvore del Commissario per la liquida.zione degli usi civici, dichiarò inammissibile la domanda per la mancata riassunione del giudio; - la Corte d'appello di Catanaro rigettò l'im ugna_zione del Trúanico sulla base di quanto segue: dopo aver predicato /' "error inprocedendo" nel quale era illCOrSa la sentena di primo grado (non avendo la precedente senten:za statuito ante sul merito non sussistev a preclusione da (giudicato e, pertanto, la domanda poteva essere riproposta), escluso il ricorrere di zotesi che imponesse la retrocessione del processo in primo grado, disattese la domanda, per non essere stato dimostrato il miglioramento previsto dall'irt, 960 cod. eiv.; ritenuto che il soccombente appellante ricorre avverso la sentelqa d'appello sulla base di due motivi di doglian:za, [ulteriormente illustrati da memoria, e che l'intimato Comune resiste con controricorso]; osserva Con i l primo motivo il ricorrente denuncia violazione delf(irt. 353 cod. pro c civ., iii relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc cii., pel non avere il Giudice dell'appello rimesso al Tribunale ilprocesso. così da garantire il doppio grado. La doglianr,y è priva di lo' ndamento. Ric. 2021 n. 07145 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -2- Le ipotesi di retrocessione rocessuale sono tassativamente individuate dalla legge. L'art. 353 cod. proc. cim contempla il caso tipico, e in un cedo senso paradigmatico, del giudice d'appello che alle. rma giurisd»,zione del giudice ordinario, che era stata negata in primo grado. Il successivo art. 354, stabilita la regola generale del divieto di rimessione, /a prevede in via d'ecceione (c/i, multis, Cass. n. 3559/2010) nel caso in cui dichiari la nullità della notzlitnione della cita.zione„ accerti il di/etto d'integrità del contraddittorio, dichiari la nullità della senterqa di primo grado ai sensi dell'art. 161, co. 2, cod. proc. cii, rifò rini la senten_za di primo grado che abbia dichiarato il processo estinto. Il principio devolutivo spiega la scelta normativa di affidare al giudice di `'revisio prioris istantiae" la risoluione della causa, tutte le volte che il giudice di primo grado sia incorso, oltre che, ovviamente, in errori di giudi:zio, anche in errori processuali, salvo le indicate ecce:zioni. Nel caso di specie non ricorre affatto l'ipotesi dell'erronea declaratoria del diletto di giurisdzione da parte del 'Tribunale, ma della diversa ipotesi della diclriara:zione d'inammissibilità della domanda sul presupposto (giudicato erroneo dal Giudice di secondo grado) della maturata preclusione per la mancata riassun_zione dell'altro <giudi.zio nel quale il Tribunale si era dichiarato privo di ginrisdi,zione. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia viola v!one e falsa a lica.7.ione dell'art.960 cod. civ.„in relaione all'art. 360, n. 3, cod. proc civ.„ assumendo che la Corte locale aveva errato a negare che l'appellante avesse apportato migliorie al ,fondo, stante che il concetto di migliori(' avrebbe dovuto 17. COM rendere tutto ciò che accresce il valore del io. ndo. La dogliana è IO ridata. La senteutzy impugnata ha escluso, nel merito, che le opere indicate dall'appellante potessero considerarsi migliode, poiché esse si erano risolte nella soddislaione dell'obbligo "di provvedere alla manuten.zione ordinaria o straordinaria". Onesta Corte ha condivisamente alje rmato clre elemento essen_ziale dell'enfiteusi, anche dopo le modijiche introdotte in materia dalle leggi 22 luglio 1966 n. 607 e Ric. 2021 n. 07145 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -3- 18 dicembre 1970 n. 1138, e tanto nel caso in cui essa abbia ad oggetto un fondo rustico, quanto in quello in cui riguardi unfondo urbano (terreno da utilk.zare per scopi non agricoli, ovvero edificio ,già costruito), è l'im osi:zione a carico dell'o/lite/da dell'obbligo di migliorare la precedente consisten:za del jò ndo, il quale, pure nel suddetto caso dell'enfiteusi urbana, non si identifica, ne' si esaurisce nel diverso obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria (Se:z. 1, n. 4328,2710711982,Rv.422301). Il sopra riportato principio viene malamente intopretato dal ricorrente nel senso che solo a riguardo dell'enfiteusi urbana le migliorie 11011 Slposso//o identificare con la manutelkione ordinaria e straordinaria. Il senso è esattamente l'opposto: sia che si versi in resen_za di enfiteusi rurale che urbana le migliorie non si risolvono nella mera manutenzione, sia pure straordinaria. Pur vero, come correttamente J lega la senten.za d'appello, che il migkoramento del fondo, costituente parte del sinallagma contrattuale, non implica la necessità di radicali tiwforma.zioni, tuttavia, può essere qualificato tale solo se aumenta il valore de/fondo. J.1 manuten_zione, ordinaria o straordinaria che sia, ha lo scopo, invece, di impedire la perdita di valore dell'immobile, derivante dal logorio del tempo e dell'uso. Infine, va precisato, che in questa sede non è censurabile ilgiudipio di merito, che ha portato la senten.za d'appello ad escludere che le opere rappresentante dal Tricanico (coltivaione di patate, ortaggi ed erba medica e recilkione de//òndo), ndo), in assoka di una ricognkione dello stato del terreno prima che esso lo sse uitilrbjato dal ricorre//te, costituissero adempimento dell'obbligo ricadente in capo all'enfiteuta di migliorare il fondo». Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletare. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo Ric. 2021 n. 07145 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -4- stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in curo 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2021. Il Presidente orenzo
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