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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 17179/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25859/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ CALVI, elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente- nonchè sul riunito ricorso iscritto al n. 25873/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) . -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ CALVI, elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 1416/2017 depositata il 30/03/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1416/2017, depositata in data 30/3/2018, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.limitatamente alle sanzioni applicate e , per il resto, confermava la senten za n. 60/1/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Bergamoche aveva affermato la debenza dell’ICI per le annualità 2007, 2008e 2009, nella misura liquidata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] .

Il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di una serie di avvisi di accertamento per ICI, relativ amente a fabbricati ( turbine, dighe, condotte, bacini ecc..) non iscritti in catasto in quanto serventi la centrale idroelettric a della società nel complesso produttivo di Bordogna e di Lenna.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] contesta va alla contribuente l’omessa dichiarazione ICI e chiedeva il pagamento di maggiori imposte e sanzioni , calcolatesu una base imponibile determinat a , secondo quanto riportato negli avvisi, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1992,a mezzo perizia di stima, sulla base di valoricontabili similari .

L’adita CTP aveva respinto i riuniti ricorsi della contribuente rilevando che, sulla scortadella relazione di stima, redatta dall’Ing.

Locatelli, concernente gli impianti di produzione di energia elettrica di proprietà della società,il Comune aveva legittimamente determinatoil valore dei beni, ai fini del calcolo della base imponibile ICI, in mancanza dei valori di libro ricavabili dalle scritture contabili inutilmente richieste alla contribuente, avendo applicato il criterio contabile di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, e che in tal modol’ente impositore non si era sostituito alla Agenzia del Territorio , cui spetta istituzionalmente l’attribuzione della rendita catastale.

La CTR, a propria volta, osservava che il valore imponibile degli immobili, appartenenti alla categoria D, nella perdurante inerzia dell’Agenzia del Territorio, era stato legittimamente determinato, in via sostitutiva , da l Comune e che avendo quest’ultimo riqualificato il rapporto solo nel momento della rettifica successiva , il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] , che nel 1999 aveva dichiarato con Docfa soltanto una parte del complesso immobiliare della centrale elettrica, avendo escluso gli “immobili funzionali ed accessori” rispetto ad essa, non integrava l’ipotesi contestata d i omessa dichiarazione ICI, con conseguente esclusionedelle relative sanzioni.

Avverso la sentenza di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi(la causa è stata iscritt a a ruolo co n numero R.G. 25859/2017). [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è costituita con controricorso e d avverso la medesima sentenza ha proposto autonomo ricorso per cassazione, affidato a sei motivi(la causa è stata iscritta a ruolo con numero R.G. 25873/2017).

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituit o in quel giudizio depositando controricorso;in entrambi i giudizi, ha poi depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo (causa R.G. 25859/2017) ilricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA]Calvi denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10,comma 4 e 14, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992, 10 l. n. 843 del 1942, 1-quinquies, d.l. n. 44 del 2005, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la debenza delle sanzioni in fattispecie nella quale vi è stato l’omesso accatastamento di elementiessenziali e strutturali (turbine, diche, condotte forzate , bacini, etc.) delle centrali idroelettriche, quindi di immobili aventi una propria autonomia reddituale e funzionale, insistenti nel territorio comunale, per i quali sussiste l’omessa dichiarazione ICI come provato dal Docfa depositato in giudizio dalla contribuente che non li ricomprende, sulla scorta della asserita natura accessoria degli stessi.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, 2, 19 e 36, d.lgs. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., censurando la sentenza impugnata per avere riqualificato il comportamento della contribuente come infedele dichiarazione e cionondimeno annullato e non rideterminato le sanzioni amministrative in concreto applicabili per gli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, adottando la necessaria decisione di merito sostitutiva.

Con il primo motivo (causa R.G. 25873/2017) la ricorrente società [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 58, d.lgs. n. 346 del 1992, 345 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ., avendo la CTR es c luso l’ammissibilità e , comunque , la pertinenzadel deposito, in grado d’appello, di nuova documentazione (relazione tecnica a supporto del ricorso introduttivo, sentenza n. 710/08/2014 della CTP di Bergamo, passata in giudicatoe relativo avviso di accertamento impugnato), in assenza dialcuna causa di giustificazione per la mancata predisposizione di analoghe perizie nel corso del giudizio di primo grado.

Con il second o motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, l. n. 212 del 2 000, 11, comma 2bis, d.lgs. n. 504 del 1992 (sostituito dall’art. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006), in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ., avendo la CT R escluso la dedotta carenza di motivazione degli avvisidi accertamento impugnat i cui era a llegata una perizia di stimaestratta da una più ampia relazione redatta dal tecnico incaricato dal Comune non direttamente conosciuta dalla contribuente.

Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 2697 cod.civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ., non avendo la CTR rilevato l’assoluta carenza di prova circa la correttezza e congruità dei valori di rendita considerati quale base di calcolo dell’ICI richiesta dal Comune per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.lgs. n. 504 del 1992 (c.d.

“Decreto ICI”) , in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ., non avendo la CTR consideratoi valori catastali di cui alla dichiarazione Docfa, atteso che non ave van o formato oggetto di accatastamento soltanto le opere strumentali al funzionamento della centrale idroelettrica, in quanto prive di autonomia reddituale e funzionale, per fare invece riferimento al criterio dei “valori contabili similari ” non consentito dall a legge.

Con il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.lgs. n. 504 del 1992 (c.d.

“Decreto ICI”), in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ., per eccesso di potere del Comune di [OSCURATO:PERSONA] cui non spettava la autonomavalorizzazione di immobili già accatastati , avendola CTR, peraltro, esclusola debenza delle sanzioni previste per l’ipotesi di omessa dichiarazione ICI.

Con il sesto motivo denunciala violazione e falsa applicazione de gli art t . 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, 8, d.lgs. 546 del 1992, 10, comma 3, l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ., per avere la CTR escluso la ricorrenza delle condizioni di obiettiva incertezza normativa che legittimano la disapplicazione dellesanzioni.

Preliminarmente,i contrapposti ricorsi vanno riuniti , ai sensi dell’art. 335 cod.proc.civ.,in quanto proposti separatamente avverso la stessa sentenza .

1. I l ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , che deve essere esaminat o per primoper ragioni d’ordine logico, v a accol to per i profil i e nei limit i di seguito precisati; il ricorso del Comune di [OSCURATO:PERSONA], invece, respinto.

Giova premettere per meglio delimitare il thema decidendum , che l’impugnazione del Comune investe la pronuncia su lle sanzioni , mentre la società contribuenteha proposto autonoma impugnazione con la quale censura la sentenza d’appello nella parte in cuidichiara dovuta l’imposta (annualità 2007, 2008 e 2009) nella misura richiestacon gli impugnati avvisi di accertamento ed esclude, nel contempo, la ricorrenza dell’invocata esimente dell’incertezza normativa.

Va subito rigettat a la censura oggetto del secondo motivo d el riunito ricorsodi [OSCURATO:PERSONA], afferent e la dedotta carenza di motivazione degli atti impositivi impugnati, atteso che la decisione della CTR della Lombardia è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta.

In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. (Cass. n. 26431/2017).

L a censura della società ricorrente si appalesa formulata astrattamente , néè dato comprende re perché la non integrale allegazione dell a più ampia relazione peritale del tecnico incaricato dal [OSCURATO:PERSONA] avrebbe privato la contribuente di ulteriori e decisivi ar g omenti di difesa , consi derato l’ampio contradditorio processuale sviluppatosi sul merito della pretesa tributaria.

Nel caso di specie, è incontestato che non tutti i fabbricati costituenti ciascuna centrale idroelettrica fossero censiti in catasto con attribuzione di rendita, fin dalla dichiarazione Docfa presentata nel 1999, tant'è che la società contribuente aveva versatol'Ici dovuta al Comune soltanto in relazione ad alcuni di essi, segnatamente, quell i costitu en ti l’edificio principale ( “Involucro ” ) , effettivamente riportati nella detta dichiarazione.

La CTR ha ritenuto applicabile l'art. 5, comma 3, del d. lgs. 504/92,norma che prevede che l'Ici debba essere corrisposta secondo il valore contabileper i fabbricati classificabili nel gruppo D non ancora iscritti in catasto Ha concluso, quindi,che fosse pienamente legittimo il valore determinato dall’ente impositore, ai fini del calcolo della base imponibile, sia pure sulla base di valori contabili similari , mediante perizia di stima, stante, da un lato, l’inerzia dell’Agenzia del Territorio, organo competente ad attribuire la rendita catastale, e , dall’altr o, la mancata collaborazione della società contribuente rispetto alla richiesta dell’ente locale volta al reperimento delle scritture contabili (bilanci).

Il Comune riferisce, in fatto,che la dichiarazione Docfa presentata nel 1999 riguardavasolo il corpo principale (…) della centrale di Bordogna e non anche gli elementi essenziali e strutturali costituenti la parte impiantistica della suddetta centrale, nonché altri beni immobili serventi la centrale medesima (dighe , condotti , bacini etc.) , sebbene dotati di una propria autonomia reddituale e funzionale, i qualisolo con la successiva procedura Docfa del 2013 (2014 secondo la società) erano stati dichiarati in catasto con proposta di rendita, ed inoltre, che per la centrale di Lenna la dichiarazione Docfa del 1999 riguardava le sole opere murarie insistenti sul limitrofo Comune di Lenna e non anche le opere insistenti sul territorio del Comune di MoioDe’ Calvi .

2. [OSCURATO:PERSONA] , sempre per quanto esposto da l Comune negli scritti difensivi,aveva conseguentemente corrisposto l’Ici in misura irrisoria e solo per una parte dei beni costituenti il complesso industriale di produzione dell’energia elettricità, donde la necessità diprocedere, per quelli non dichiarati e non iscritti in catasto, benchédotati di autonomia funzionale e reddituale, alla determinazione della base imponibile dell’imposta dovuta, secondo i criteri di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1992.

Il potere di procedere alla stima diretta per la determinazione della rendita catastale spetta,inequivocabilmente, all'Agenzia del Territorio(ora Agenzia delle Entrate).

E’ altrettan to certo , per quanto di seguito esposto, che il potere del Comune di determinare la "base imponibile" ai fini ICI per gli immobili non ancora iscritti in Catasto, classificabili in categoria D, era all’epoca ancorato , esclusivamente,al criterio delle scritture contabili dell'ente contribuente (art. 5, comma 3, e art. 11 , comma 3 , del d.lgs. in disamina) , donde l’assenza del “eccesso di potere” dell’ente impositore denunciato , infondatamente, con il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Nel caso di specie, infatti, si può affermare che il Comune non si è affatto sostituito all'Ufficio competente nel potere a questi spettante di attribuzione della nuova rendita all'immobile ma, constatata la rilevanza catastale degli impianti asseritamente non accatastabili , si è mantenuto nell'ambito dell’esercizio dei suoi poteri di accertamento e liquidazione dell'imposta (Cass. n. 19196/2006;n. 1706/2016).

Nondimeno gli avvisi di accertamento impugnati sono illegittimi.

Osserva il Collegio che l’ente impositore,non avendo accesso ai libr i della società contribuente , ha ritenuto di poter a pplica r e , con la perizia di stima allegata, i l criterio ( di carattere generale) di det e rminazione della base imponibile fondato sul valore contabile del cespite,il quale, peraltro, presuppone che il possesso del bene sia riferibile all’impresa e che esso sia distintamente contabilizzato.

3. F acendo riferimento a “valori contabili similari” che , tuttavia, non provengonodai dati es tratti da i pertinenti bilanci della società contribuente, la stima in concreto adottata esula da quanto disposto dall’art. art. 5, comma 3, del d.lgs. citato essendo, piuttosto , da ricond urre a l criterio (di carattere sussidiario) fondato sulla rendita dei fabbricati similari iscritti in catasto (cd. rendita presunta).

Questa Corte (Cass. n. 8358/2022) ha opportunamente chiarito che con l'art. 1, co. 335, l . 311/2004, il legislatore ha stabilito che i comuni possano 'richiedere' agli uffici provinciali dell'agenzia del territorio (a cui spetta l'attivazione del relativo procedimento) la revisione parziale di microzona del classamento delle unità immobiliari private.

Il co. 336 della medesima disposizione riconosce ai comuni, in presenza di immobili privati non accatastati ovvero accatastati con classamenti non più coerenti con la situazione di fatto, di richiedere ai titolari di diritti reali su tali immobili la presentazione di atti di aggiornamento secondo quanto prescritto dal regolamento ministeriale n. 701/94, ferma restando la competenza in merito dell'agenzia del territorio.Con la successiva legge n. 296 del 2006, art. 1, c. 173 sono state abrogate le disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992 che consentivano di determinare (art. 5, c. 4), e di accertare (art. 11, cc. 1, 2 e 3), l'imponibile ICI in relazione ai «fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto», sulla base del valore «determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.» (art. 5, c. 4, cit.); -abrogazioni, quelle in discorso, che si correlano, in effetti, alla rimodulazione degli interventi legislativi volti a consentire l'emersione del patrimonio immobiliare sottratto all'inventariazione catastale (v. in particolare, e per quel che qui interessa, la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 58 nonché la

I. 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, c. 336), oltreché alla specifica disciplina introdotta in ordine agli atti di attribuzione e di modificazione delle rendite catastali (I. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74).

Pertanto, a decorrere dall'annualità di imposta 2007, per i fabbricati non accatastati ma iscrivibili in categoria D), non è più possibile riferirsi alle rendite presunte exart. 5, comma 4, cit. ed il Comune non ha più il potere di provvedere ex art. 11, comma 3, cit.

"alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero di provvedere all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione", quanto meno con riferimento al criterio della rendita presunta .

La l. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, disponeva che I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenticon i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.

Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. .

La Corte (Cass. n. 8501/2022) ha , inoltre, precisato che la suindicata disposizione non esclude il potere del Comune di provvedere alla determinazione della rendita provvisoria,ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 540 del 1992, tuttora vigente, dal momento che l'omessa dichiarazione di taluni beni e il loro mancato accatastamento determinerebbero, altrimenti, il riconoscimento di una aprioristica (quanto irragionevole) esenzione dall'ICI, in contraddizione con il principio costituzionale che vuole che le imposte siano parametrate alla capacità contributiva .

Pertanto, alla luce del doveroso rispetto di siffatto principio, l'omessa o parziale dichiarazionenon può costituire un impedimento al riconoscimento della imponibilità dell’immobile non iscritto in catasto, in particolare, ladd ove il mancato accatastamento sia stato determinato da una mancanza del contribuente e , nella esaminata fattispecie , [OSCURATO:PERSONA] non ha provveduto a denunciare al Catasto una parte dei cespiti delle sue central i idroelettriche(Cass. n. 19196/2006 e n. 8501/2022 cit.; 21115/2022) .

La decisione della CTR, quindi, è censurabile laddove ha ritenuto , erroneamente, che fosse stato rispetta to da l Comune il dettato del l'art. 5, comma 3, del d. lgs. 504/92, norma, appunto,che prevede che l'Ici debba essere corrisposta secondo il valore contabile per i fabbricati classificabili nel gruppo D non ancora iscritti in catasto e, conseguentemente,privi di rendita catastale.

In altri termini, la base imponibile dell'imposta è stata de terminata secondo criteri diversi da quelli che, come già detto, sono enucleati dalla disposizione (art. 5, comma 3, cit.)richiamata dallo stesso ente impositore, per cui a nulla rileva che il valore di stima fosse stato desunto da fonte tecnica qualificata (relazione Ing.

Locatelli).

In relazione a quest’ultimo profilo, a ragione,la società ricorrentecontesta il metodo di calcolo seguito dal Comune e , quindi, l’incongruità del risultato estimativocosì raggiunto, che secondo [OSCURATO:PERSONA] emerge rebbe anche dalconfronto con le conclusioni rese , in altro giudizio , d a l peri to di parte , l’Ing.

Iovine, documento depositatonel corso del giudizio di secondo grado.

Con riferimento a quest’ultimo profilo , al di là del l a correttezza o meno dell’assorbente giudizio di non pertinenza espresso dalla CTR circa dett o documento d e lla società contribuente , non può dubitarsi del la piena ammissibilità della produzione effettuata, ai sensi dell’art. 58, d.lgs. n. 546 del 1992 ( tra le altre, Cass. n. 20109 /2012 ; n. 22776/2015; n. 3661 /2025; n. 8929/2018).

Tuttavia, il profilo censorio dedotto col primo motivo del riunito ricorso di [OSCURATO:PERSONA],comunque, va disatteso perché l a mancata considerazione della nuova prova , viz io decisionale del quale la ricorrente s i lamenta , non appareriferibile a circostanza conclusiva.

La censura, per come formulata,non esplicita, con s pecifiche e riscontrabili argomentazioni,la decisività del documento pretermesso e la concreta incidenza dello stesso documento sulla valutazione de i componenti dell’impianto idroelettrico operata dal Comune e , quindi, non inficia la scelta del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

E’ appena il caso diosservare che il terzo motivo d el ri u nito ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non coglie nel segno e d è inammissibile prima ch e infondato in quanto la violazione della regola dell’onere della prova (art. 2697 cod.civ.) attiene a profilo che nulla h a a che vede re con l’obbligo motivazionale e con l’affermazione, per quanto criticabile, del giudice di appello concernente l’effettiva applicazione, nel caso di specie, del criterio contabile.

Del resto, La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.). (Cass. n. 13395/2018).

Ciò detto, vaconsiderato che , come [OSCURATO:PERSONA] riferisce ( ricorso riunitopag. 39), gli stessi beni qui in contestazione hanno formato oggetto nel corso del 2014 di successiva dichiarazione Docfa(…) da parte della Società ed i relativi valori sono stati rettificati dall’unico organo competente al la attribuzione/rettifica della rendita catastale ovvero dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo in misura , peraltro, nettamente inferiore rispetto ai valori determinati sulla base di c.d.

“critericontabili similari” dai Comuni .

Ed allora, non v’è motivo di discostarsi dall’indirizzo giurisprudenziale di legittimità che, in relazione ad analoghe fattispecie, ha ribadito che la regola generale ricavabile dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a rettifica del classamento operato dal contribuente con procedura DOCFA, per cui la successiva attribuzione, da parte dell'ente impositore, della rendita catastale costituisce, una volta notificata, la base imponibile anche per le annualità "sospese" suscettibili di accertamento; individuandosi, in tale ultimo caso, la base imponibile dalla data della denuncia e con inclusione anche delle annualità sub iudice (v.

Cass. 16679 de/ 11/06/2021; 26347 del 29/09/2021; 10126 del 2019; 11472 del 2018) .

Se è vero, quindi,che i l potere impositivo del Comune è stato esercitato in relazione ad un criterio (di determinazione della base imponibile)fondato sulla «rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto» che è difforme da quello legale, in ragione della sopra ripercorsa abrogazione del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4 e dell’art. 11, commi 1, 2 e 2 - bis , nondimeno la società contribuente non può dirsi esonerata dal versare al Comune, ex art. 53 Cost., l’ICI sulla base della rendita determinata dall’Agenzia, nella specie, nell’anno 2014, secondo i valori da quest’ultimarettificati.

Diversamente da quanto ritenuto dalla contribuente, essa trova applicazione retroattiva in presenza di Docfa , dovendosiavere riguardo sia a quella del 1999, ch e a quella successivamente presentata, nella sostanza, destinata a int e grare e rettificare la precedente, nell’ immutata situazione di fatto delle unità immobiliari , in conformità di quanto medio tempore emerso dall’evoluzione normativa egiurisprudenziale nonché d a l contenuto esplicativo dei documenti di prassi richiamati , con conseguente accoglimento, entro detti limiti, della relativa censura dedotta dalla società contribuente (Cass. n. 8357/2022; n. 8358/2022; 3854/2022).

La Corte (Cass. n. 21115/2022) ha osservato che , (a) l riguardo, è opinione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di ICI, la regola generale ricavabile dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a rettifica del classamento operato dal contribuente con procedura DOCFA, per cui la successiva attribuzione, da parte dell'ente impositore, della rendita catastale costituisce, una volta notificata, la base imponibile anche per le annualità "sospese" suscettibili di accertamento; individuandosi, in tale ultimo caso, la base imponibile dalla data della denuncia e con inclusione anche delle annualità sub iudice (v.

Cass. 16679 de/ 11/06/2021; 26347 del 29/09/2021; 10126 del 2019; 11472 del 2018).

La decorrenza retroattiva, ai fini dell'adeguamento dell'imposta ICI, opera, dunque, dal momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale attraverso la DOCFA, per i periodi successivi alla denuncia di variazione o di attribuzione della rendita, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione (Sul punto anche Cass. n. 16701/2007; n. 2017, n. 27024, in motiv.

Cass.7434/2014; SS.

UU. 3160/2011; n. 9595/2016; n. 4613/2018; n.22653/2019, in motiv.; Cass. n. 29898/2020, in motiv.; n. 16679/2021, in motiv.) .

Con il sesto ed ultimo motivo del riunito ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta il fatto che la CTR abbia escluso la ricorre nza di una situazione normativa d’incertezza, in ordine a i componenti dell’impi a nto da accatastare, tale da giustificare l’esenzione daogni responsabilità amministrativa tributaria , per omessa dichiarazione econsequenziale omesso pagamento dell’ICI.

La censura merita di essere accolta.

Gli impianti di produzione idroelettrica risultavano dichiarati in catasto senza l’indicazione di opere e macchinari serventi, perché secondo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.di dubbia rilevanza catastale, ragione quest’ultima ritenuta dal giudice del gravame non sufficiente, con riferimento al regime sanzionatorio, per applicazionedella invocata esimente.

Va, al riguardo, richiamato l’orientamento interpretativo, secondo cui l'incertezza normativa obiettiva, desumibile da una serie di fatti indice, è caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto, - ha già avuto modo di rilevare, in fattispecie del tutto omologhe, la ricorrenza di condizioni di obiettiva incertezza normativa quanto alla concreta individuazione dei manufatti,e del relativo valore, da considerare ai fini della determinazione della rendita catastale di centrali elettriche, rendita rilevante, come detto, per la liquidazione dell'ICI (tra le altre, Cass. n.8281/2022; n.11462/2022; 10125/2019;32082/2019; n. 10313/2019).

Si è, in particolare, osservato che gli elementi d’incertezza in questione permanevano nonostante l'entrata in vigore del d.l. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, cit., così come poteva desumersi dalla Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012, del 30 novembre 2012, che, - legificata ai fini dell'applicazione del r.d.l. n. 652 del 1939, art. 10 (l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244), -era volta, per l'appunto, a dare risposta ai numerosi quesiti finalizzati a chiarire, nell'ambito dell'accertamento catastale, le metodologie tecnico operative per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari da recensire nei gruppi D ed E (Cass. n. 8501/2022; n. 4169/2020; n. 32082/2019; n. 10313/2019; n. 10125/2019).

E’, inoltre, possibile evincere elementi di incertezza dalla Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012 la cui finalità era proprio quella di dare risposta ai numerosi quesiti finalizzati a chiarire, nell'ambito dell'accertamento catastale, le metodologie tecnico operative per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari da recensire nei gruppi D ed E. La società controricorrente, discutendosi dell’annualità d’imposta 2007, ha opportunamente richiamato tale Circolare, adottata dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, la quale sottendeva il permanere di dubbi nell'applicazione della legge pur essendo decorsi sette anni dall'entrata in vigore dell'art. 1 quinquiesdel d.l. 31 marzo 2005, n. 44, il che vieppiù evidenzia l'incertezza in cui versava la contribuente nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della norma.

Alla luce di quanto innanzi ricordato , i motivi del ricorso proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] , afferenti il regime sanzionatorio concretamente applicabile, vanno respinti.

In definitiva,poiché i l giudizio tributario non si connota come un giudizio di mera "impugnazione-annullamento", bensì come un giudizio di "impugnazione-merito", in quanto non finalizzato soltanto alla eliminazione del l'atto impugnato, ma diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria, con quantificazione della pretesa erariale, la sentenza impugna deve essere cassata, in relazione ai mezzi accolti, e la Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia,cui va rimessa la causa , ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod.proc.civ., d ovrà proceder e a nuovo esame della controversia , attendendosi aiprincipi di diritto di cui sopra, per determinare la corretta misura dell’imposta richiesta con gli avvisi impugnati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], tenuto anche conto della rendita attribui ta ( nel 2014 ) dall'Agenzia delle Entrate– Uff icio Territoriale di Bergamo .

Al giudice di rinvio va rimessa anche la regolamentazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il quarto ed il sesto motivo d el riunito ricorso proposto d a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rigetta il primo e ilsecondoed il quinto, inammissibile il terzo motivo,nonché rigetta il ricorso proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25859/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ CALVI, elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente- nonchè sul riunito ricorso iscritto al n. 25873/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) . -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ CALVI, elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1416/2017 depositata il 30/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1416/2017, depositata in data 30/3/2018, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.limitatamente alle sanzioni applicate e , per il resto, confermava la senten za n. 60/1/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Bergamoche aveva affermato la debenza dell’ICI per le annualità 2007, 2008e 2009, nella misura liquidata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] . Il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di una serie di avvisi di accertamento per ICI, relativ amente a fabbricati ( turbine, dighe, condotte, bacini ecc..) non iscritti in catasto in quanto serventi la centrale idroelettric a della società nel complesso produttivo di Bordogna e di Lenna. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] contesta va alla contribuente l’omessa dichiarazione ICI e chiedeva il pagamento di maggiori imposte e sanzioni , calcolatesu una base imponibile determinat a , secondo quanto riportato negli avvisi, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1992,a mezzo perizia di stima, sulla base di valoricontabili similari . L’adita CTP aveva respinto i riuniti ricorsi della contribuente rilevando che, sulla scortadella relazione di stima, redatta dall’Ing. Locatelli, concernente gli impianti di produzione di energia elettrica di proprietà della società,il Comune aveva legittimamente determinatoil valore dei beni, ai fini del calcolo della base imponibile ICI, in mancanza dei valori di libro ricavabili dalle scritture contabili inutilmente richieste alla contribuente, avendo applicato il criterio contabile di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, e che in tal modol’ente impositore non si era sostituito alla Agenzia del Territorio , cui spetta istituzionalmente l’attribuzione della rendita catastale. La CTR, a propria volta, osservava che il valore imponibile degli immobili, appartenenti alla categoria D, nella perdurante inerzia dell’Agenzia del Territorio, era stato legittimamente determinato, in via sostitutiva , da l Comune e che avendo quest’ultimo riqualificato il rapporto solo nel momento della rettifica successiva , il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] , che nel 1999 aveva dichiarato con Docfa soltanto una parte del complesso immobiliare della centrale elettrica, avendo escluso gli “immobili funzionali ed accessori” rispetto ad essa, non integrava l’ipotesi contestata d i omessa dichiarazione ICI, con conseguente esclusionedelle relative sanzioni. Avverso la sentenza di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi(la causa è stata iscritt a a ruolo co n numero R.G. 25859/2017). [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è costituita con controricorso e d avverso la medesima sentenza ha proposto autonomo ricorso per cassazione, affidato a sei motivi(la causa è stata iscritta a ruolo con numero R.G. 25873/2017). Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituit o in quel giudizio depositando controricorso;in entrambi i giudizi, ha poi depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo (causa R.G. 25859/2017) ilricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA]Calvi denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10,comma 4 e 14, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992, 10 l. n. 843 del 1942, 1-quinquies, d.l. n. 44 del 2005, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la debenza delle sanzioni in fattispecie nella quale vi è stato l’omesso accatastamento di elementiessenziali e strutturali (turbine, diche, condotte forzate , bacini, etc.) delle centrali idroelettriche, quindi di immobili aventi una propria autonomia reddituale e funzionale, insistenti nel territorio comunale, per i quali sussiste l’omessa dichiarazione ICI come provato dal Docfa depositato in giudizio dalla contribuente che non li ricomprende, sulla scorta della asserita natura accessoria degli stessi. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, 2, 19 e 36, d.lgs. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., censurando la sentenza impugnata per avere riqualificato il comportamento della contribuente come infedele dichiarazione e cionondimeno annullato e non rideterminato le sanzioni amministrative in concreto applicabili per gli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, adottando la necessaria decisione di merito sostitutiva. Con il primo motivo (causa R.G. 25873/2017) la ricorrente società [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 58, d.lgs. n. 346 del 1992, 345 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ., avendo la CTR es c luso l’ammissibilità e , comunque , la pertinenzadel deposito, in grado d’appello, di nuova documentazione (relazione tecnica a supporto del ricorso introduttivo, sentenza n. 710/08/2014 della CTP di Bergamo, passata in giudicatoe relativo avviso di accertamento impugnato), in assenza dialcuna causa di giustificazione per la mancata predisposizione di analoghe perizie nel corso del giudizio di primo grado. Con il second o motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, l. n. 212 del 2 000, 11, comma 2bis, d.lgs. n. 504 del 1992 (sostituito dall’art. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006), in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ., avendo la CT R escluso la dedotta carenza di motivazione degli avvisidi accertamento impugnat i cui era a llegata una perizia di stimaestratta da una più ampia relazione redatta dal tecnico incaricato dal Comune non direttamente conosciuta dalla contribuente. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 2697 cod.civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ., non avendo la CTR rilevato l’assoluta carenza di prova circa la correttezza e congruità dei valori di rendita considerati quale base di calcolo dell’ICI richiesta dal Comune per gli anni 2007, 2008 e 2009. Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.lgs. n. 504 del 1992 (c.d. “Decreto ICI”) , in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ., non avendo la CTR consideratoi valori catastali di cui alla dichiarazione Docfa, atteso che non ave van o formato oggetto di accatastamento soltanto le opere strumentali al funzionamento della centrale idroelettrica, in quanto prive di autonomia reddituale e funzionale, per fare invece riferimento al criterio dei “valori contabili similari ” non consentito dall a legge. Con il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.lgs. n. 504 del 1992 (c.d. “Decreto ICI”), in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ., per eccesso di potere del Comune di [OSCURATO:PERSONA] cui non spettava la autonomavalorizzazione di immobili già accatastati , avendola CTR, peraltro, esclusola debenza delle sanzioni previste per l’ipotesi di omessa dichiarazione ICI. Con il sesto motivo denunciala violazione e falsa applicazione de gli art t . 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, 8, d.lgs. 546 del 1992, 10, comma 3, l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ., per avere la CTR escluso la ricorrenza delle condizioni di obiettiva incertezza normativa che legittimano la disapplicazione dellesanzioni. Preliminarmente,i contrapposti ricorsi vanno riuniti , ai sensi dell’art. 335 cod.proc.civ.,in quanto proposti separatamente avverso la stessa sentenza . 1. I l ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , che deve essere esaminat o per primoper ragioni d’ordine logico, v a accol to per i profil i e nei limit i di seguito precisati; il ricorso del Comune di [OSCURATO:PERSONA], invece, respinto. Giova premettere per meglio delimitare il thema decidendum , che l’impugnazione del Comune investe la pronuncia su lle sanzioni , mentre la società contribuenteha proposto autonoma impugnazione con la quale censura la sentenza d’appello nella parte in cuidichiara dovuta l’imposta (annualità 2007, 2008 e 2009) nella misura richiestacon gli impugnati avvisi di accertamento ed esclude, nel contempo, la ricorrenza dell’invocata esimente dell’incertezza normativa. Va subito rigettat a la censura oggetto del secondo motivo d el riunito ricorsodi [OSCURATO:PERSONA], afferent e la dedotta carenza di motivazione degli atti impositivi impugnati, atteso che la decisione della CTR della Lombardia è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. (Cass. n. 26431/2017). L a censura della società ricorrente si appalesa formulata astrattamente , néè dato comprende re perché la non integrale allegazione dell a più ampia relazione peritale del tecnico incaricato dal [OSCURATO:PERSONA] avrebbe privato la contribuente di ulteriori e decisivi ar g omenti di difesa , consi derato l’ampio contradditorio processuale sviluppatosi sul merito della pretesa tributaria. Nel caso di specie, è incontestato che non tutti i fabbricati costituenti ciascuna centrale idroelettrica fossero censiti in catasto con attribuzione di rendita, fin dalla dichiarazione Docfa presentata nel 1999, tant'è che la società contribuente aveva versatol'Ici dovuta al Comune soltanto in relazione ad alcuni di essi, segnatamente, quell i costitu en ti l’edificio principale ( “Involucro ” ) , effettivamente riportati nella detta dichiarazione. La CTR ha ritenuto applicabile l'art. 5, comma 3, del d. lgs. 504/92,norma che prevede che l'Ici debba essere corrisposta secondo il valore contabileper i fabbricati classificabili nel gruppo D non ancora iscritti in catasto Ha concluso, quindi,che fosse pienamente legittimo il valore determinato dall’ente impositore, ai fini del calcolo della base imponibile, sia pure sulla base di valori contabili similari , mediante perizia di stima, stante, da un lato, l’inerzia dell’Agenzia del Territorio, organo competente ad attribuire la rendita catastale, e , dall’altr o, la mancata collaborazione della società contribuente rispetto alla richiesta dell’ente locale volta al reperimento delle scritture contabili (bilanci). Il Comune riferisce, in fatto,che la dichiarazione Docfa presentata nel 1999 riguardavasolo il corpo principale (…) della centrale di Bordogna e non anche gli elementi essenziali e strutturali costituenti la parte impiantistica della suddetta centrale, nonché altri beni immobili serventi la centrale medesima (dighe , condotti , bacini etc.) , sebbene dotati di una propria autonomia reddituale e funzionale, i qualisolo con la successiva procedura Docfa del 2013 (2014 secondo la società) erano stati dichiarati in catasto con proposta di rendita, ed inoltre, che per la centrale di Lenna la dichiarazione Docfa del 1999 riguardava le sole opere murarie insistenti sul limitrofo Comune di Lenna e non anche le opere insistenti sul territorio del Comune di MoioDe’ Calvi . 2. [OSCURATO:PERSONA] , sempre per quanto esposto da l Comune negli scritti difensivi,aveva conseguentemente corrisposto l’Ici in misura irrisoria e solo per una parte dei beni costituenti il complesso industriale di produzione dell’energia elettricità, donde la necessità diprocedere, per quelli non dichiarati e non iscritti in catasto, benchédotati di autonomia funzionale e reddituale, alla determinazione della base imponibile dell’imposta dovuta, secondo i criteri di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1992. Il potere di procedere alla stima diretta per la determinazione della rendita catastale spetta,inequivocabilmente, all'Agenzia del Territorio(ora Agenzia delle Entrate). E’ altrettan to certo , per quanto di seguito esposto, che il potere del Comune di determinare la "base imponibile" ai fini ICI per gli immobili non ancora iscritti in Catasto, classificabili in categoria D, era all’epoca ancorato , esclusivamente,al criterio delle scritture contabili dell'ente contribuente (art. 5, comma 3, e art. 11 , comma 3 , del d.lgs. in disamina) , donde l’assenza del “eccesso di potere” dell’ente impositore denunciato , infondatamente, con il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso di specie, infatti, si può affermare che il Comune non si è affatto sostituito all'Ufficio competente nel potere a questi spettante di attribuzione della nuova rendita all'immobile ma, constatata la rilevanza catastale degli impianti asseritamente non accatastabili , si è mantenuto nell'ambito dell’esercizio dei suoi poteri di accertamento e liquidazione dell'imposta (Cass. n. 19196/2006;n. 1706/2016). Nondimeno gli avvisi di accertamento impugnati sono illegittimi. Osserva il Collegio che l’ente impositore,non avendo accesso ai libr i della società contribuente , ha ritenuto di poter a pplica r e , con la perizia di stima allegata, i l criterio ( di carattere generale) di det e rminazione della base imponibile fondato sul valore contabile del cespite,il quale, peraltro, presuppone che il possesso del bene sia riferibile all’impresa e che esso sia distintamente contabilizzato. 3. F acendo riferimento a “valori contabili similari” che , tuttavia, non provengonodai dati es tratti da i pertinenti bilanci della società contribuente, la stima in concreto adottata esula da quanto disposto dall’art. art. 5, comma 3, del d.lgs. citato essendo, piuttosto , da ricond urre a l criterio (di carattere sussidiario) fondato sulla rendita dei fabbricati similari iscritti in catasto (cd. rendita presunta). Questa Corte (Cass. n. 8358/2022) ha opportunamente chiarito che con l'art. 1, co. 335, l . 311/2004, il legislatore ha stabilito che i comuni possano 'richiedere' agli uffici provinciali dell'agenzia del territorio (a cui spetta l'attivazione del relativo procedimento) la revisione parziale di microzona del classamento delle unità immobiliari private. Il co. 336 della medesima disposizione riconosce ai comuni, in presenza di immobili privati non accatastati ovvero accatastati con classamenti non più coerenti con la situazione di fatto, di richiedere ai titolari di diritti reali su tali immobili la presentazione di atti di aggiornamento secondo quanto prescritto dal regolamento ministeriale n. 701/94, ferma restando la competenza in merito dell'agenzia del territorio.Con la successiva legge n. 296 del 2006, art. 1, c. 173 sono state abrogate le disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992 che consentivano di determinare (art. 5, c. 4), e di accertare (art. 11, cc. 1, 2 e 3), l'imponibile ICI in relazione ai «fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto», sulla base del valore «determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.» (art. 5, c. 4, cit.); -abrogazioni, quelle in discorso, che si correlano, in effetti, alla rimodulazione degli interventi legislativi volti a consentire l'emersione del patrimonio immobiliare sottratto all'inventariazione catastale (v. in particolare, e per quel che qui interessa, la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 58 nonché la I. 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, c. 336), oltreché alla specifica disciplina introdotta in ordine agli atti di attribuzione e di modificazione delle rendite catastali (I. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74). Pertanto, a decorrere dall'annualità di imposta 2007, per i fabbricati non accatastati ma iscrivibili in categoria D), non è più possibile riferirsi alle rendite presunte exart. 5, comma 4, cit. ed il Comune non ha più il potere di provvedere ex art. 11, comma 3, cit. "alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero di provvedere all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione", quanto meno con riferimento al criterio della rendita presunta . La l. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336, disponeva che I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenticon i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. . La Corte (Cass. n. 8501/2022) ha , inoltre, precisato che la suindicata disposizione non esclude il potere del Comune di provvedere alla determinazione della rendita provvisoria,ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 540 del 1992, tuttora vigente, dal momento che l'omessa dichiarazione di taluni beni e il loro mancato accatastamento determinerebbero, altrimenti, il riconoscimento di una aprioristica (quanto irragionevole) esenzione dall'ICI, in contraddizione con il principio costituzionale che vuole che le imposte siano parametrate alla capacità contributiva . Pertanto, alla luce del doveroso rispetto di siffatto principio, l'omessa o parziale dichiarazionenon può costituire un impedimento al riconoscimento della imponibilità dell’immobile non iscritto in catasto, in particolare, ladd ove il mancato accatastamento sia stato determinato da una mancanza del contribuente e , nella esaminata fattispecie , [OSCURATO:PERSONA] non ha provveduto a denunciare al Catasto una parte dei cespiti delle sue central i idroelettriche(Cass. n. 19196/2006 e n. 8501/2022 cit.; 21115/2022) . La decisione della CTR, quindi, è censurabile laddove ha ritenuto , erroneamente, che fosse stato rispetta to da l Comune il dettato del l'art. 5, comma 3, del d. lgs. 504/92, norma, appunto,che prevede che l'Ici debba essere corrisposta secondo il valore contabile per i fabbricati classificabili nel gruppo D non ancora iscritti in catasto e, conseguentemente,privi di rendita catastale. In altri termini, la base imponibile dell'imposta è stata de terminata secondo criteri diversi da quelli che, come già detto, sono enucleati dalla disposizione (art. 5, comma 3, cit.)richiamata dallo stesso ente impositore, per cui a nulla rileva che il valore di stima fosse stato desunto da fonte tecnica qualificata (relazione Ing. Locatelli). In relazione a quest’ultimo profilo, a ragione,la società ricorrentecontesta il metodo di calcolo seguito dal Comune e , quindi, l’incongruità del risultato estimativocosì raggiunto, che secondo [OSCURATO:PERSONA] emerge rebbe anche dalconfronto con le conclusioni rese , in altro giudizio , d a l peri to di parte , l’Ing. Iovine, documento depositatonel corso del giudizio di secondo grado. Con riferimento a quest’ultimo profilo , al di là del l a correttezza o meno dell’assorbente giudizio di non pertinenza espresso dalla CTR circa dett o documento d e lla società contribuente , non può dubitarsi del la piena ammissibilità della produzione effettuata, ai sensi dell’art. 58, d.lgs. n. 546 del 1992 ( tra le altre, Cass. n. 20109 /2012 ; n. 22776/2015; n. 3661 /2025; n. 8929/2018). Tuttavia, il profilo censorio dedotto col primo motivo del riunito ricorso di [OSCURATO:PERSONA],comunque, va disatteso perché l a mancata considerazione della nuova prova , viz io decisionale del quale la ricorrente s i lamenta , non appareriferibile a circostanza conclusiva. La censura, per come formulata,non esplicita, con s pecifiche e riscontrabili argomentazioni,la decisività del documento pretermesso e la concreta incidenza dello stesso documento sulla valutazione de i componenti dell’impianto idroelettrico operata dal Comune e , quindi, non inficia la scelta del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito. E’ appena il caso diosservare che il terzo motivo d el ri u nito ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non coglie nel segno e d è inammissibile prima ch e infondato in quanto la violazione della regola dell’onere della prova (art. 2697 cod.civ.) attiene a profilo che nulla h a a che vede re con l’obbligo motivazionale e con l’affermazione, per quanto criticabile, del giudice di appello concernente l’effettiva applicazione, nel caso di specie, del criterio contabile. Del resto, La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.). (Cass. n. 13395/2018). Ciò detto, vaconsiderato che , come [OSCURATO:PERSONA] riferisce ( ricorso riunitopag. 39), gli stessi beni qui in contestazione hanno formato oggetto nel corso del 2014 di successiva dichiarazione Docfa(…) da parte della Società ed i relativi valori sono stati rettificati dall’unico organo competente al la attribuzione/rettifica della rendita catastale ovvero dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo in misura , peraltro, nettamente inferiore rispetto ai valori determinati sulla base di c.d. “critericontabili similari” dai Comuni . Ed allora, non v’è motivo di discostarsi dall’indirizzo giurisprudenziale di legittimità che, in relazione ad analoghe fattispecie, ha ribadito che la regola generale ricavabile dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a rettifica del classamento operato dal contribuente con procedura DOCFA, per cui la successiva attribuzione, da parte dell'ente impositore, della rendita catastale costituisce, una volta notificata, la base imponibile anche per le annualità "sospese" suscettibili di accertamento; individuandosi, in tale ultimo caso, la base imponibile dalla data della denuncia e con inclusione anche delle annualità sub iudice (v. Cass. 16679 de/ 11/06/2021; 26347 del 29/09/2021; 10126 del 2019; 11472 del 2018) . Se è vero, quindi,che i l potere impositivo del Comune è stato esercitato in relazione ad un criterio (di determinazione della base imponibile)fondato sulla «rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto» che è difforme da quello legale, in ragione della sopra ripercorsa abrogazione del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4 e dell’art. 11, commi 1, 2 e 2 - bis , nondimeno la società contribuente non può dirsi esonerata dal versare al Comune, ex art. 53 Cost., l’ICI sulla base della rendita determinata dall’Agenzia, nella specie, nell’anno 2014, secondo i valori da quest’ultimarettificati. Diversamente da quanto ritenuto dalla contribuente, essa trova applicazione retroattiva in presenza di Docfa , dovendosiavere riguardo sia a quella del 1999, ch e a quella successivamente presentata, nella sostanza, destinata a int e grare e rettificare la precedente, nell’ immutata situazione di fatto delle unità immobiliari , in conformità di quanto medio tempore emerso dall’evoluzione normativa egiurisprudenziale nonché d a l contenuto esplicativo dei documenti di prassi richiamati , con conseguente accoglimento, entro detti limiti, della relativa censura dedotta dalla società contribuente (Cass. n. 8357/2022; n. 8358/2022; 3854/2022). La Corte (Cass. n. 21115/2022) ha osservato che , (a) l riguardo, è opinione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di ICI, la regola generale ricavabile dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a rettifica del classamento operato dal contribuente con procedura DOCFA, per cui la successiva attribuzione, da parte dell'ente impositore, della rendita catastale costituisce, una volta notificata, la base imponibile anche per le annualità "sospese" suscettibili di accertamento; individuandosi, in tale ultimo caso, la base imponibile dalla data della denuncia e con inclusione anche delle annualità sub iudice (v. Cass. 16679 de/ 11/06/2021; 26347 del 29/09/2021; 10126 del 2019; 11472 del 2018). La decorrenza retroattiva, ai fini dell'adeguamento dell'imposta ICI, opera, dunque, dal momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale attraverso la DOCFA, per i periodi successivi alla denuncia di variazione o di attribuzione della rendita, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione (Sul punto anche Cass. n. 16701/2007; n. 2017, n. 27024, in motiv. Cass.7434/2014; SS. UU. 3160/2011; n. 9595/2016; n. 4613/2018; n.22653/2019, in motiv.; Cass. n. 29898/2020, in motiv.; n. 16679/2021, in motiv.) . Con il sesto ed ultimo motivo del riunito ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta il fatto che la CTR abbia escluso la ricorre nza di una situazione normativa d’incertezza, in ordine a i componenti dell’impi a nto da accatastare, tale da giustificare l’esenzione daogni responsabilità amministrativa tributaria , per omessa dichiarazione econsequenziale omesso pagamento dell’ICI. La censura merita di essere accolta. Gli impianti di produzione idroelettrica risultavano dichiarati in catasto senza l’indicazione di opere e macchinari serventi, perché secondo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.di dubbia rilevanza catastale, ragione quest’ultima ritenuta dal giudice del gravame non sufficiente, con riferimento al regime sanzionatorio, per applicazionedella invocata esimente. Va, al riguardo, richiamato l’orientamento interpretativo, secondo cui l'incertezza normativa obiettiva, desumibile da una serie di fatti indice, è caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto, - ha già avuto modo di rilevare, in fattispecie del tutto omologhe, la ricorrenza di condizioni di obiettiva incertezza normativa quanto alla concreta individuazione dei manufatti,e del relativo valore, da considerare ai fini della determinazione della rendita catastale di centrali elettriche, rendita rilevante, come detto, per la liquidazione dell'ICI (tra le altre, Cass. n.8281/2022; n.11462/2022; 10125/2019;32082/2019; n. 10313/2019). Si è, in particolare, osservato che gli elementi d’incertezza in questione permanevano nonostante l'entrata in vigore del d.l. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies, cit., così come poteva desumersi dalla Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012, del 30 novembre 2012, che, - legificata ai fini dell'applicazione del r.d.l. n. 652 del 1939, art. 10 (l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244), -era volta, per l'appunto, a dare risposta ai numerosi quesiti finalizzati a chiarire, nell'ambito dell'accertamento catastale, le metodologie tecnico operative per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari da recensire nei gruppi D ed E (Cass. n. 8501/2022; n. 4169/2020; n. 32082/2019; n. 10313/2019; n. 10125/2019). E’, inoltre, possibile evincere elementi di incertezza dalla Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012 la cui finalità era proprio quella di dare risposta ai numerosi quesiti finalizzati a chiarire, nell'ambito dell'accertamento catastale, le metodologie tecnico operative per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari da recensire nei gruppi D ed E. La società controricorrente, discutendosi dell’annualità d’imposta 2007, ha opportunamente richiamato tale Circolare, adottata dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, la quale sottendeva il permanere di dubbi nell'applicazione della legge pur essendo decorsi sette anni dall'entrata in vigore dell'art. 1 quinquiesdel d.l. 31 marzo 2005, n. 44, il che vieppiù evidenzia l'incertezza in cui versava la contribuente nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della norma. Alla luce di quanto innanzi ricordato , i motivi del ricorso proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] , afferenti il regime sanzionatorio concretamente applicabile, vanno respinti. In definitiva,poiché i l giudizio tributario non si connota come un giudizio di mera "impugnazione-annullamento", bensì come un giudizio di "impugnazione-merito", in quanto non finalizzato soltanto alla eliminazione del l'atto impugnato, ma diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria, con quantificazione della pretesa erariale, la sentenza impugna deve essere cassata, in relazione ai mezzi accolti, e la Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia,cui va rimessa la causa , ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod.proc.civ., d ovrà proceder e a nuovo esame della controversia , attendendosi aiprincipi di diritto di cui sopra, per determinare la corretta misura dell’imposta richiesta con gli avvisi impugnati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], tenuto anche conto della rendita attribui ta ( nel 2014 ) dall'Agenzia delle Entrate– Uff icio Territoriale di Bergamo . Al giudice di rinvio va rimessa anche la regolamentazione delle spese processuali. P.Q.M. La Corte, accoglie il quarto ed il sesto motivo d el riunito ricorso proposto d a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rigetta il primo e ilsecondoed il quinto, inammissibile il terzo motivo,nonché rigetta il ricorso proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 17179/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris