CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 05791/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 20715-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 220/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 06/12/2019 R.G.N. 184/2018; [OSCURATO:PERSONA] carriera R.G.N.20715/2020 Cron. Rep. Ud.28/01/2026 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Cagliari riformava in parte la pronuncia di primo grado e riliquidava a [OSCURATO:PERSONA], insegnante di scuola secondaria, il trattamento pensionistico riconoscendole il periodo di insegnamento prestato quando ancora non era docente di ruolo (c.d. pre-ruolo), periodoche l’[OSCURATO:PERSONA] per la Sardegna, [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, aveva escluso. Per quanto qui rileva, la Corte d’appello respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall’Inps ritenendo che fosse stato chiesto l’accertamento di illegittimità del provvedimento dell’[OSCURATO:PERSONA] con conseguente ricostituzione della carriera, e che dovesse esservi giurisdizione del giudice ordinario quale giudice del rapporto lavorativo di pubblico impiego. Avverso la sentenza l’Inps ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, mentre sono rimasti intimati il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’ U fficio S colastico R egionale per la Sardegna, [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.13 e 62 R.D. n.1214/34, per avere la Corte d’appello escluso la giurisdizione della Corte dei Conti. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha richiamato la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n.18076/09, seguita da Cass. S.U. n.8317/10, secondo cui la giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica non sussiste allorché si debba accertare, anche solo in via incidentale, l’illegittimità di atti amministrativi attinenti al rapporto di pubblico impiego, fermo il principio per cui la Corte dei Conti ha giurisdizione sul diritto, sulla misura e sulla decorrenza delle pensioni dei pubblici dipendenti potendo delibare gli atti amministrativi intervenuti entro il rapporto di pubblico impiego al fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza. In seguito, si è affermata la giurisdizione del giudice ordinario in un caso in cui, similmente al presente, era stata chiesta la ricostituzione della carriera del dipendente pubblico (Cass.20134/24) a fini giuridici, economici e previdenziali,con conseguenze rilevanti poi anche sul piano previdenziale, poiché –si è specificato – la giurisdizione appartiene al giudice ordinario ove la pretesa previdenziale venga in luce quale effetto mediato degli obblighi attinenti al rapporto di lavoro. Ciò è nel caso di specie, dove l’attrice in primo grado aveva chiesto la ricostituzione della propria carriera, sotto ogni profilo, giuridico ed economico, considerando in computo del servizio pre-ruolo. Il diverso trattamento previdenziale circa la prestazione pensionistica non era petitum immediato della domanda, ma derivava quale conseguenza mediata dall’accertamento sul rapporto di lavoro pubblicodella rilevanza del pre-ruolo. Il ricorso va dunque respinto con condanna alle spese di lite secondo soccombenza. P.Q.M i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a