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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 02844/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 28/02/2023 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 08/07/2022, che l'aveva condannato per il reato di rapina e danneggiamento; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina, oltre ad essere finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagina 3 e 4 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per il reato di rapina impropria in concorso formale con quello di resistenza a pubblico ufficiale (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 51576 del 04/11/2016, Di maggio, Rv. 269502 - 01; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 28/02/2023 della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza in data 08/07/2022, che l'aveva condannato per il reato di rapina e danneggiamento; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina, oltre ad essere finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagina 3 e 4 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per il reato di rapina impropria in concorso formale con quello di resistenza a pubblico ufficiale (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 51576 del 04/11/2016, Di maggio, Rv. 269502 - 01; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente
Sentenza Cassazione n. 02844/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris