CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30848/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, in primo e in secondo grado, alla pena di anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 2000 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto ritenuto responsabile, insieme ad altri, della detenzione a fini di spaccio grammi 5 di sostanza stupefacente di tipo crack, suddivisi in 9 involucri di colore giallo, e di aver ceduto un involucro contenente sostanza stupefacente del medesimo tipo per un peso lordo di 0,40 g; che l'imputato per ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione, denunciando: 1) violazione dell'art. 73, comma 5 -bis, del d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità; 2) violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'eccessività della pena. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; che è necessario evidenziare come, nel caso di specie, ci si trovi dinanzi ad un caso di "doppia conforme", con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). che il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché, inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza; che infatti la difesa non contesta la corrispondenza tra i motivi di appello riportati nella sentenza impugnata, tra cui non figura una censura sull'applicabilità del lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva alla pena detentiva e pecuniaria comminata; che la seconda censura, relativa all'asserita eccessività della pena, è anch'essa inammissibile, dal momento che il giudice di appello ha operato una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, evidenziando come la pena applicata dal giudice di primo grado debba ritenersi adeguata e rispettosa dei parametri normativi di cui all'art. 133 cod. pen., in ragione, non soltanto della contestata recidiva, di cui sussistono i presupposti per i numerosi precedenti penali gravanti sull'imputato, ma anche della particolare insidiosità e organizzazione della condotta illecita, che appare il frutto di modalità esecutive consolidate e reiterate nel tempo, mentre non sono stati rilevati elementi - non prospettati neanche con il ricorso per cassazione - che potessero fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (pag. 3 del provvedimento); A3\¦ che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara P.Q.M