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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 39497/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lanciano, per STUCCHI Daniela, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso, con riforma/annullamento (con o senza rinvio) della gravata sentenza e l'adozione dei provvedimenti utili e opportuni e/o consequenziali più favorevoli all'imputata ricorrente.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di L'Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Chieti, con la quale STUCCHI Daniela era stata assolta dal reato di cui all'art. 186 c. 2 lett. c) e 2-bis, codice strada, esclusa l'aggravante, per la particolare tenuità del fatto (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha dichiarato l'imputata responsabile del reato ascrittole.

2. L'imputata ha proposto ricorso con difensore, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto inosservanza e erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, anche per travisamento delle risultanze processuali, con riferimento alla esclusione della causa di non punibilità ritenuta dal primo giudice.

Si contesta il ragionamento che ha valorizzato il valore del tasso alcolemico rilevato, che si assume incoerente con le riscontrate condizioni della imputata, che era stata capace di ritornare a casa senza sostegno, nonché il difetto di concreti elementi attestanti la pericolosità della condotta e di una sintomatologia grave, avendo la stessa risposto alle domande degli agenti della Polstrada, ricostruendo lucidamente la dinamica del sinistro.

Inoltre, si rileva che, nella specie, i giudici del gravame non avrebbero operato una valutazione in concreto del fatto, la previsione delle soglie di punibilità non costituendo di per sé un elemento preclusivo per l'applicazione dell'istituto, limitandosi a valorizzare solo il livello di concentrazione alcolica nel sangue e omettendo di considerare che l'imputata non aveva generato un contesto concretamente pericoloso.

Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento al diniego delle generiche, giudizio rispetto al quale rileva la mancanza di una giustificazione personalizzate e idonea alla luce dei parametri legali di cui all'art. 133, cod. pen. 3.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. 4.

La difesa della imputata ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso, con riforma o annullamento (con o senza rinvio) della gravata sentenza (Corte di appello di L'aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e, comunque, l'adozione dei provvedimenti utili ed opportuni e/o consequenziali più favorevoli all'imputata ricorrente.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte territoriale, nell'accogliere l'appello del Pubblico ministero (così riqualificato il ricorso originariamente interposto), ha ritenuto insussistenti le condizioni per la operatività dell'art. 131 bis, cod. pen., affermando che il primo giudice aveva erroneamente mancato di considerare, per un verso, l'importante livello di concentrazione del tasso alcolemico, notevolmente discosto dal limite previsto dalla norma incriminatrice; dall'altro, il contesto nel quale era stata posta in essere la condotta di guida e la sintomatologia rilevata dall'organo accertatore.

In particolare, il giudice del gravame ha dato atto della circostanza che il veicolo era stato condotto su un non breve tratto autostradale, in orario pomeridiano, dunque in un contesto nel quale, data la velocità degli altri veicoli e il notorio livello di traffico, maggiore era stato il pericolo creato, richiamando anche le condizioni dell'imputata all'atto dell'accertamento (alito vinoso, tono della voce tendente all'alto, eccessiva sudorazione, difficoltà di equilibrio), delle quali peraltro aveva dato conto anche il primo giudice per fondare la prova del reato, avendo ritenuto infondate le argomentazioni del consulente della difesa.

Infine, quanto alle generiche, il diniego è stato motivato alla stregua del difetto di elementi positivi di valutazione, la sola incensuratezza giustificando il contenimento della risposta sanzionatoria entro il minimo edittale.

4. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il giudice del gravame ha fornito una motivazione rafforzata in ordine al ribaltamento decisorio, facendo corretta applicazione del dettato normativo e dando conto degli elementi del tutto pretermessi dal primo giudice o da questi contraddittoriamente valutati.

Peraltro, in punto operatività dell'istituto di cui 131-bis cod. pen., si è già precisato che il giudice - nel ragionamento esplicativo - deve fare riferimento ai criteri fissati nell'art. 133, comma 1, cod. pen., pur non essendo richiesta la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Deplano, RV. 283044).

Nella specie, la decisione censurata, oltre ad essere del tutto conforme alla legge, avendo il giudice valorizzato elementi di sicuro rilievo per accertare il concreto disvalore del fatto (rilevanza del discostamento del livello di alcool rispetto al minimo della soglia, condizioni della guida e sintomatologia), nei termini previsti dall'art. 131-bis cod. pen., risulta coerente con i principi sopra richiamati ed è sorretta da un percorso argomentativo non contraddittorio e neppure manifestamente illogico.

Attraverso gli elementi richiamati nella sentenza impugnata, i giudici del gravame hanno infatti fornito una idonea, logica e non contraddittoria giustificazione del giudizio formulato sul comportamento incriminato, valutandone la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena (sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940), tutto ciò in perfetta coerenza con il diritto vivente (Sez.

U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590, in cui si è, per l'appunto, affermato il principio per il quale, ai fini di interesse, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo).

4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che del tutto aspecifico, rispetto agli elementi positivi che avrebbero giustificato la concessione delle generiche.

La Corte, con argomentazione del tutto coerente con il dettato normativo, ha rilevato il difetto ditali elementi, valutando la incensuratezza - di per sé irrilevante ai fini specifici (art. 62 bis, comma 3, cod. pen.) - rilevante invece ai fini del contenimento della pena.

A fronte di tale ragionamento, parte ricorrente ha formulato un motivo generico, con il quale non ha contestato il ritenuto difetto di elementi positivi di valutazione che, infatti, non sono stati neppure allegati in questa sede come dati di giudizio preternnessi dal giudice d'appello.

5. Alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento selle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 29 settembre 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lampi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lanciano, per STUCCHI Daniela, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso, con riforma/annullamento (con o senza rinvio) della gravata sentenza e l'adozione dei provvedimenti utili e opportuni e/o consequenziali più favorevoli all'imputata ricorrente. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di L'Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Chieti, con la quale STUCCHI Daniela era stata assolta dal reato di cui all'art. 186 c. 2 lett. c) e 2-bis, codice strada, esclusa l'aggravante, per la particolare tenuità del fatto (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha dichiarato l'imputata responsabile del reato ascrittole. 2. L'imputata ha proposto ricorso con difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza e erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, anche per travisamento delle risultanze processuali, con riferimento alla esclusione della causa di non punibilità ritenuta dal primo giudice. Si contesta il ragionamento che ha valorizzato il valore del tasso alcolemico rilevato, che si assume incoerente con le riscontrate condizioni della imputata, che era stata capace di ritornare a casa senza sostegno, nonché il difetto di concreti elementi attestanti la pericolosità della condotta e di una sintomatologia grave, avendo la stessa risposto alle domande degli agenti della Polstrada, ricostruendo lucidamente la dinamica del sinistro. Inoltre, si rileva che, nella specie, i giudici del gravame non avrebbero operato una valutazione in concreto del fatto, la previsione delle soglie di punibilità non costituendo di per sé un elemento preclusivo per l'applicazione dell'istituto, limitandosi a valorizzare solo il livello di concentrazione alcolica nel sangue e omettendo di considerare che l'imputata non aveva generato un contesto concretamente pericoloso. Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta con riferimento al diniego delle generiche, giudizio rispetto al quale rileva la mancanza di una giustificazione personalizzate e idonea alla luce dei parametri legali di cui all'art. 133, cod. pen. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. 4. La difesa della imputata ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso, con riforma o annullamento (con o senza rinvio) della gravata sentenza (Corte di appello di L'aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e, comunque, l'adozione dei provvedimenti utili ed opportuni e/o consequenziali più favorevoli all'imputata ricorrente. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale, nell'accogliere l'appello del Pubblico ministero (così riqualificato il ricorso originariamente interposto), ha ritenuto insussistenti le condizioni per la operatività dell'art. 131 bis, cod. pen., affermando che il primo giudice aveva erroneamente mancato di considerare, per un verso, l'importante livello di concentrazione del tasso alcolemico, notevolmente discosto dal limite previsto dalla norma incriminatrice; dall'altro, il contesto nel quale era stata posta in essere la condotta di guida e la sintomatologia rilevata dall'organo accertatore. In particolare, il giudice del gravame ha dato atto della circostanza che il veicolo era stato condotto su un non breve tratto autostradale, in orario pomeridiano, dunque in un contesto nel quale, data la velocità degli altri veicoli e il notorio livello di traffico, maggiore era stato il pericolo creato, richiamando anche le condizioni dell'imputata all'atto dell'accertamento (alito vinoso, tono della voce tendente all'alto, eccessiva sudorazione, difficoltà di equilibrio), delle quali peraltro aveva dato conto anche il primo giudice per fondare la prova del reato, avendo ritenuto infondate le argomentazioni del consulente della difesa. Infine, quanto alle generiche, il diniego è stato motivato alla stregua del difetto di elementi positivi di valutazione, la sola incensuratezza giustificando il contenimento della risposta sanzionatoria entro il minimo edittale. 4. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il giudice del gravame ha fornito una motivazione rafforzata in ordine al ribaltamento decisorio, facendo corretta applicazione del dettato normativo e dando conto degli elementi del tutto pretermessi dal primo giudice o da questi contraddittoriamente valutati. Peraltro, in punto operatività dell'istituto di cui 131-bis cod. pen., si è già precisato che il giudice - nel ragionamento esplicativo - deve fare riferimento ai criteri fissati nell'art. 133, comma 1, cod. pen., pur non essendo richiesta la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Deplano, RV. 283044). Nella specie, la decisione censurata, oltre ad essere del tutto conforme alla legge, avendo il giudice valorizzato elementi di sicuro rilievo per accertare il concreto disvalore del fatto (rilevanza del discostamento del livello di alcool rispetto al minimo della soglia, condizioni della guida e sintomatologia), nei termini previsti dall'art. 131-bis cod. pen., risulta coerente con i principi sopra richiamati ed è sorretta da un percorso argomentativo non contraddittorio e neppure manifestamente illogico. Attraverso gli elementi richiamati nella sentenza impugnata, i giudici del gravame hanno infatti fornito una idonea, logica e non contraddittoria giustificazione del giudizio formulato sul comportamento incriminato, valutandone la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena (sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940), tutto ciò in perfetta coerenza con il diritto vivente (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590, in cui si è, per l'appunto, affermato il principio per il quale, ai fini di interesse, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo). 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che del tutto aspecifico, rispetto agli elementi positivi che avrebbero giustificato la concessione delle generiche. La Corte, con argomentazione del tutto coerente con il dettato normativo, ha rilevato il difetto ditali elementi, valutando la incensuratezza - di per sé irrilevante ai fini specifici (art. 62 bis, comma 3, cod. pen.) - rilevante invece ai fini del contenimento della pena. A fronte di tale ragionamento, parte ricorrente ha formulato un motivo generico, con il quale non ha contestato il ritenuto difetto di elementi positivi di valutazione che, infatti, non sono stati neppure allegati in questa sede come dati di giudizio preternnessi dal giudice d'appello. 5. Alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento selle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 settembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lampi [OSCURATO:PERSONA]