CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38308/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Cagliari confermava la sentenza con cui il tribunale di Cagliari, in data 21.5.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di tentativo di furto aggravato ex art. 625, co. 1, n. 7), c.p., in rubrica ascrittogli, avente ad oggetto alcuni effetti personali, contenuti all'interno di un'autovettura. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante innanzi indicata 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché con esso il ricorrente ripropone acriticamente le censure sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui si discute, già disattese dalla corte territoriale, attraverso specifica e logica motivazione (cfr. pp. 6-8), con cui l'imputato in realtà non si confronta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710), conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, secondo cui ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 7), c.p., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità, posto che assumono rilievo, nella "ratio" dell'aggravante, non soltanto i bisogni di carattere straordinario, ma anche le ordinarie incombenze della vita quotidiana (cfr. Cass., Sez. 5„ n. 38900 del 14/06/2019, Rv. 277119). Ed invero, come è stato da tempo affermato il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, co. 1, n. 7), c.p., quando si tratta di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all'ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l'autovettura viene lasciata incustodita (cfr. Cass., Sez. 5, n. 30358 del 21/06/2016, Rv. 267466). Non appare, pertanto, revocabile in dubbio che gli effetti personali cui era diretta l'azione predatoria del Saba (una custodia contenente compact disc e un'altra custodia contenente occhiali da sole) fossero esposti alla pubblica fede, in quanto lasciati per comodità ovvero consuetudine all'interno dell'autovettura parcheggiata sulla pubblica via. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.