CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17306/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 42829/2021 FATI-0 E DIRITTO 1. La Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza impugnata, previa correzione del dispositivo nella parte relativa alla assoluzione degli imputati da intendersi riferita al capo 3) (art. 367 c.p.) anziché al capo 2) (art. 648 bis) e previa riqualificazione dei fatti ascritti ai capi 2) e 4) rispettivamente nei reati ex art. 648 e 477-482 c.p. ed in quello di cui all' art. 4 L. 110/75 confermava la affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le relative pene nonché l' affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando il trattamento sanzionatorio. 2. Contro detta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione tutti e tre i suindicati imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 1.1. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, ha lamentato erronea applicazione della legge penale quanto al computo della pena posto che l' aumento di 1/3 di cui all' art. 81 comma 4 era stato operato non sulla pena base del reato di cui al capo 1) ma era stato calcolato sulla maggiore pena di anni dieci di reclusione. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati di rapina, riciclaggio e simulazione di reato in difetto di adeguata prova nonché vizio di motivazione in ordine al disposto aumento di pena per la continuazione. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza anzicchè di equivalenza. 2. Tutti e tre i ricorsi sono inammissibili. 2.1. Il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato in quanto la corte di appello, pure operata la riqualificazione dei fatti, ha ritenuto congrua la pena irrogata in primo grado, sicchè nessuna censura può essere mossa all' operato dei giudici territoriali non vedendosi in ipotesi pena illegale. 2.2. Le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA] in punto di affermazione della sua responsabilità sono del tutto generiche ed aspecifiche e non si confrontano adeguatamente con le argomentazioni dei giudici di merito. Occorre osservare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Deve rilevarsi, poi, che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nella specie la corte territoriale con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato in relazione ai reati contestati valutate le complessive emergenze processuali. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità dell' imputato in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, tutte le censure in questione, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. Congrua e corretta in diritto è la motivazione in punto di pena stabilita dai giudici nell' esercizio dei poteri discrezionali di loro competenza. 2.3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contiene censure manifestamente infondate. Occorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto . Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01, sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo, in particolare, conto della rilevante gravità della condotta dell' imputato. 3. Per le considerazioni esposte i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in R