Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22941/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MESSINA avverso la sentenza del 12/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA](:O; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 b.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. D'[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 12/10/2020 della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza in data 5 febbraio 2019 del Tribunale di Messina, che l'aveva condannata per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis, cod.pen. e di reati in materia edilizia.

Deduce:

1.1. "Violazione ed erronea applicazione dell'art. 606, lett. lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 633, c.p.".

A tal riguardo si assume che l'occupazione dell'immobile -oltre a essere presunta e non dimostrata- manca del requisito dell'arbitrarietà, non essendovi elementi probatori certi in ordine alla sussistenza di tale evenienza.

Lamenta anche l'erronea declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello per ritenuta aspecificità.

1.2. "Violazione ed erronea applicazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 54 c.p.".

Con il secondo motivo si lamenta il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità non considerando che secondo la Corte di cassazione l'occupazione di una casa popolare può essere giustificata dallo stato di povertà in quanto il diritto di abitazione è tutelato dalla Costituzione".

Si deduce anche la genericità della motivazione sul punto.

1.3. "Motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla determinazione della pena".

A tal proposito si denuncia l'omessa specificazione dell'iter logico seguito per la determinazione della pena, che si discosta dal minimo.

1.4. "violazione dell'art. 62-bis c.p. avuto riguardo al mezzo di impugnazione di cui all'art. 606, lett. e) c.p.p.

A tal riguardo si assume che la Corte "ha palesemente errato valutando la preordinata volontà di lucrare un immobile abitativo, mentre si sarebbe dovuta valutare la personalità dell'imputata e le eventuali motivazioni del proprio agire, elementi questi che avrebbero potuto e dovuto indurre la Corte al riconoscimento, solo anche per detto aspetto, delle circostanze attenuanti generiche".

1.5. Violazione di legge erronea applicazione della legge penale e motivazione contraddittoria o mancante o illogica ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione all'art. 131 bis c.p." Si sostiene che "l'imputata doveva essere assolta ai sensi dell'art. 131-bis c.p. in ragione dell'esiguità della condotta e della sua occasionalità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime questioni poste all'attenzione del giudice di appello e da questo correttamente disattese: rilevando la genericità del primo motivo di appello rnancando le ragioni di diritto per cui l'impossessamento non sarebbe stato arbitrario e perché non vi sarebbe stata la modificazione dell'immobile; negando la c:onfigurabilità della scriminante dello stato di necessità, mancando il requisito dell'imminenza, attualità, transitorietà e inevitabilità altrimenti del pericolo; precisando che al fine della scriminante dello stato di necessità non poteva considerarsi sufficiente evidenziare genericamente lo stato di indigenza del nucleo famigliare dell'imputata; escludendo la configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod.pen. non potendosi ritenere sussistente la particolare tenuità nell'invasione di ben due locali di proprietà dell'IACP, unificandoli e trasformandone la destinazione d'uso, mediante la realizzazione di opere il cui costo smentisce l'affermata mancanza di disponibilità economiche; utilizzando le medesime argomentazioni per negare le circostanze attenuanti generiche e per confermare il trattamento sanzionatorio.

A fronte di ciò il ricorrente si limita a reiterare le medesime argomentazioni spese con l'atto di appello, conservando anche la medesima genericità già rilevata dalla Corte di merito là dove afferma -in maniera assertiva e apodittica- che l'invasione non sarebbe stata arbitraria, senza tuttavia spiegare le ragioni per cui l'occupazione senza titolo di un immobile altrui possa avere trovato legittimazione nel caso in esame.

Bisogna allora ribadire che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità„ al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 3 febbraio 2022 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a MESSINA avverso la sentenza del 12/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA](:O; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 b.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. D'[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 12/10/2020 della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza in data 5 febbraio 2019 del Tribunale di Messina, che l'aveva condannata per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis, cod.pen. e di reati in materia edilizia. Deduce: 1.1. "Violazione ed erronea applicazione dell'art. 606, lett. lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 633, c.p.". A tal riguardo si assume che l'occupazione dell'immobile -oltre a essere presunta e non dimostrata- manca del requisito dell'arbitrarietà, non essendovi elementi probatori certi in ordine alla sussistenza di tale evenienza. Lamenta anche l'erronea declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello per ritenuta aspecificità. 1.2. "Violazione ed erronea applicazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 54 c.p.". Con il secondo motivo si lamenta il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità non considerando che secondo la Corte di cassazione l'occupazione di una casa popolare può essere giustificata dallo stato di povertà in quanto il diritto di abitazione è tutelato dalla Costituzione". Si deduce anche la genericità della motivazione sul punto. 1.3. "Motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla determinazione della pena". A tal proposito si denuncia l'omessa specificazione dell'iter logico seguito per la determinazione della pena, che si discosta dal minimo. 1.4. "violazione dell'art. 62-bis c.p. avuto riguardo al mezzo di impugnazione di cui all'art. 606, lett. e) c.p.p. A tal riguardo si assume che la Corte "ha palesemente errato valutando la preordinata volontà di lucrare un immobile abitativo, mentre si sarebbe dovuta valutare la personalità dell'imputata e le eventuali motivazioni del proprio agire, elementi questi che avrebbero potuto e dovuto indurre la Corte al riconoscimento, solo anche per detto aspetto, delle circostanze attenuanti generiche". 1.5. Violazione di legge erronea applicazione della legge penale e motivazione contraddittoria o mancante o illogica ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione all'art. 131 bis c.p." Si sostiene che "l'imputata doveva essere assolta ai sensi dell'art. 131-bis c.p. in ragione dell'esiguità della condotta e della sua occasionalità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo delle medesime questioni poste all'attenzione del giudice di appello e da questo correttamente disattese: rilevando la genericità del primo motivo di appello rnancando le ragioni di diritto per cui l'impossessamento non sarebbe stato arbitrario e perché non vi sarebbe stata la modificazione dell'immobile; negando la c:onfigurabilità della scriminante dello stato di necessità, mancando il requisito dell'imminenza, attualità, transitorietà e inevitabilità altrimenti del pericolo; precisando che al fine della scriminante dello stato di necessità non poteva considerarsi sufficiente evidenziare genericamente lo stato di indigenza del nucleo famigliare dell'imputata; escludendo la configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod.pen. non potendosi ritenere sussistente la particolare tenuità nell'invasione di ben due locali di proprietà dell'IACP, unificandoli e trasformandone la destinazione d'uso, mediante la realizzazione di opere il cui costo smentisce l'affermata mancanza di disponibilità economiche; utilizzando le medesime argomentazioni per negare le circostanze attenuanti generiche e per confermare il trattamento sanzionatorio. A fronte di ciò il ricorrente si limita a reiterare le medesime argomentazioni spese con l'atto di appello, conservando anche la medesima genericità già rilevata dalla Corte di merito là dove afferma -in maniera assertiva e apodittica- che l'invasione non sarebbe stata arbitraria, senza tuttavia spiegare le ragioni per cui l'occupazione senza titolo di un immobile altrui possa avere trovato legittimazione nel caso in esame. Bisogna allora ribadire che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità„ al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 febbraio 2022 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 22941/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris