CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 01063/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile per genericità dei motivi di gravame l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 24 ottobre 2016 del Tribunale di Palermo che ha affermato la penale responsabilità del predetto per il delitto di furto continuato aggravato perché avente ad oggetto cose destinate ad un pubblico servizio e commesso con violenza sulle cose. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di essersi reiteratamente impossessato a scopo di profitto, mediante un allaccio abusivo alla rete idrica, di acqua che veniva con un tubo trasportata direttamente alla sua abitazione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce che la Corte di appello ha erroneamente applicato retroattivamente l'art. 581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23 dicembre 2017, n. 103, mentre tale disposizione poteva spiegare effetti solo per le sentenze emesse dopo la sua entrata in vigore. La sentenza del Tribunale era stata emessa il 24 ottobre 2016, cosicché doveva applicarsi l'art. 581 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla sua sostituzione; pertanto, doveva applicarsi il principio del favor impugnationis che consentiva di ritenere ammissibile l'appello laddove esso consentisse, come nel caso di specie, di individuare i vari punti della decisione oggetto di critica attraverso una lettura dell'atto di appello di concerto con la sentenza impugnata. 3. Il ricorso è inammissibile. Deve osservarsi che l'appello è stato dichiarato inammissibile per difetto del requisito dell'indicazione delle «ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». Detto requisito dell'impugnazione è attualmente previsto dalla lettera d) dell'art. 581 nel testo attualmente in vigore, ma era già stabilito dalla lettera c) della medesima disposizione nel testo anteriore alla sua sostituzione per effetto della legge 23 dicembre 2017, n. 103. Non può quindi sostenersi che la Corte di appello abbia applicato retroattivamente l'art. 581 cod. proc. pen. nel testo attualmente in vigore. In ogni caso, anche prima della legge sopra citata ed ancor prima che le Sezioni Unite si pronunciassero su tale questione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) la giurisprudenza di questa Corte di cassazione affermava che era inammissibile l'appello che non contenesse l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggevano ogni richiesta, in quanto il principio secondo cui la specificità dei motivi doveva essere valutata alla luce della funzione dell'impugnazione e con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, non poteva comportare la sostanziale elisione dei requisiti indicati dall'art.581 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39210 del 29/05/2015, Jovanovic, Rv. 264686). Né il ricorrente chiarisce nel suo ricorso perché i motivi di appello dovrebbero ritenersi specifici. In ogni caso, dalla lettura dell'atto di appello emerge che, come segnalato dalla Corte territoriale, l'odierno ricorrente si è limitato a riportare una serie di massime di legittimità, senza chiarire perché esse dovrebbero trovare applicazione, e a dolersi genericamente del trattamento sanzionatorio e a fare riferimento a non meglio precisate condizioni di vita disagiate, cosicché non risulta rispettato il requisito sopra indicato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]