CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 34764/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NIGER) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]° Rilevato che il difensore di un ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e, per i ricorrenti, gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 09/01/2013, il Tribunale di Roma, per quanto è qui di interesse, affermava la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nonché dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in relazione al delitto di tentato omicidio commesso a Roma il 03/04/2011 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e, previa esclusione delle circostanze aggravanti contestate, condannava tutti gli imputati - ad esclusione di [OSCURATO:PERSONA] - alla pena di anni undici e mesi sei di reclusione, nonché il solo [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni dieci di reclusione. Con sentenza deliberata il 28/05/2014, la Corte di Appello di Roma assolveva gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e riduceva la sanzione inflitta ai restanti imputati, portandola, sempre per quanto è qui di interesse, ad anni nove e mesi sei per [OSCURATO:PERSONA] e ad anni otto e mesi sei per [OSCURATO:PERSONA]. Investita dai ricorsi del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma e di alcuni imputati, la Prima Sezione di questa Corte, sempre per quanto è qui di interesse, con sentenza n. 31201 del 20/03/2015 annullava la sentenza della Corte di Appello di Roma del 28/05/2014 in relazione alla posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen.; annullava la stessa sentenza limitatamente al diniego delle attenuanti generiche nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rinviava per nuovo giudizio sui punti indicati ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, rigettando nel resto i ricorsi. 1.1. Con riguardo all'impugnazione del P.M. avverso le assoluzioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di annullamento rilevava che «la Corte di secondo grado finisce con il "neutralizzare" senza ragionevole spiegazione, nell'ambito di una valutazione complessa, la portata informativa dei colloqui registrati in rapporto al coinvolgimento nel fatto dei tre imputati» e che «la captazione dei colloqui, al fine di assumere valenza indiziante a carico non deve infatti necessariamente contenere una testuale ammissione di responsabilità (come pare richiedere la Corte territoriale) ma può estrinsecarsi anche in un comportamento espressivo concludente, la cui interpretazione logica (compito del giudice di merito) conduca a ritenere in modo univoco sussistente il collegamento tra l'atteggiamento espressivo ed il fatto da provare». Quanto alla circostanza aggravante del numero delle persone, la Prima Sezione osserva che - nonostante l'espressione ampia utilizzata nel dispositivo - detta circostanza era stata applicata dal giudice di appello, che l'aveva computata nella determinazione del trattamento sanzionatorio. 1.2. Quanto agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento aveva investito solo la conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, mentre nel resto i ricorsi erano stati rigettati. 2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Roma, con sentenza deliberata il 21/01/2020, ha confermato la sentenza di primo grado. A giustificazione della decisione, il giudice del rinvio ha valorizzato plurimi, eterogenei dati conoscitivi: le dichiarazioni di vari testi oculari che assistettero all'aggressione ai danni di Omorogbe; il rinvenimento all'interno delle due auto usate per la "spedizione punitiva" di vari oggetti atti a offendere; le risultanze di cui ai tabulati telefonici, che davano conto della presenza degli imputati nel luogo dell'aggressione; la circostanza che gli imputati furono trovati a casa di [OSCURATO:PERSONA] a sole due ore dall'aggressione; le risultanze di cui a varie conversazioni intercettate, che, tra l'altro, registravano la versione difensiva concordata dai complici. 3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma del 21/01/2020 hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla richiesta, non accolta, di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per la trascrizione e la traduzione in lingua nigeriana delle intercettazioni ambientali. 3.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla valutazione della prova. Erroneamente il numero dei partecipanti all'aggressione viene indicato in undici, a fronte delle dichiarazioni dei testi oculari che hanno fatto riferimento a otto - dieci persone, sicché sul punto la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria. Inoltre, la Corte di appello fonda il proprio convincimento sui tabulati, che rappresentano la collocazione nella medesima zona dell'aggressione, ma anche su elementi privi di riscontro, quale il dato relativo al percorso a ritroso, che non risulta supportato dallo sviluppo cartaceo del traffico telefonico, ma è narrato dalla P.G. in sede di esame dibattimentale, laddove le distanze tra il luogo dell'aggressione e quelli dove sono ubicate le stazioni delle celle non sono affatto vicine. Quanto alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la partecipazione dei ricorrenti, in linea con il racconto della persona offesa. In ordine alle conversazioni intercettate, in esse erano coinvolte persone che avevano commesso il fatto e la strategia comune serviva a offrire una spiegazione credibile alle contestazioni. L'atteggiamento silente, come quello di [OSCURATO:PERSONA] era comprensibile per non rendere dichiarazioni discordanti, laddove le frasi del ricorrente confermano al più l'intenzione di approntare una comune linea difensiva. La frase che sarebbe stata pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] circa il non essersi allontanati a sufficienza dal luogo del delitto potrebbe astrattamente dimostrare una sua compartecipazione al delitto, ma una valutazione comprensiva anche degli indizi di segno positivo conduceva all'estraneità alla commissione del delitto dei due ricorrenti, le cui impronte non venivano rinvenute sugli oggetti sequestrati. 3.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al diniego della diminuente di cui all'art. 116 cod. pen., posto che non è stato dimostrato l'animus necandi nei due ricorrenti, ma solo la volontà di causare alla vittima delle lesioni. 3.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Roma del 21/01/2020 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] de las Heras, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione. I quattro testi oculari che hanno riferito dell'aggressione non indicano il ricorrente tra gli autori del fatto, così come non è indicato dalla persona offesa. Anche dalle indagini del M.[OSCURATO:PERSONA] non emerge la presenza del ricorrente sul luogo del delitto e la sua partecipazione all'aggressione, mentre la sua presenza presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] era solo una visita a un amico. [OSCURATO:PERSONA] è risultato privo di telefono, anche se intestatario di una scheda sim, mentre solo per mera approssimazione può attribuirsi valenza probatoria ai tabulati e alle celle che i cellulari degli imputati hanno impegnato. Quanto alle conversazioni intercettate, la preoccupazione che trapela da esse non è sufficiente a far ritenere provata la colpevolezza del ricorrente. 5. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Roma del 21/01/2020 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 5.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 112 cod. pen. e degli artt. 521 e 627 cod. proc. pen., in relazione all'applicazione della circostanza aggravante e alla mancata descrizione della stessa. La sentenza impugnata ritiene la sussistenza della circostanza aggravante sulla base delle indicazioni offerte dalla sentenza di annullamento, omettendo la necessaria rivalutazione dei profili di fatto, laddove dalla lettura del capo di imputazione emerge la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto la circostanza non è stata regolarmente contestata. 5.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 6. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Roma del 21/01/2020 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante l'indicazione della sentenza di annullamento circa la necessaria valutazione della condotta processuale del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Prima di procedere allo scrutinio dei ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che, come quello di [OSCURATO:PERSONA], chiamano in causa l'affermazione di responsabilità degli imputati per il tentato omicidio di Omorogbe, mette conto richiamare, in estrema sintesi, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha giustificato la conferma della sentenza di primo grado sul punto, discostandosi dalle conclusioni cui era giunta la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28/05/2014 oggetto dell'annullamento statuito dalla Corte di cassazione. 2.1. La sentenza impugnata richiama, in primo luogo, le deposizioni dei testi oculari Italia, [OSCURATO:PERSONA], Portanova e Battistelli, che hanno visto giungere sul posto a bordo due auto (di una delle quali veniva riferito il numero di targa) gli aggressori, che si dividevano in due gruppi; il più numeroso procedeva all'aggressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], mentre l'altro gruppo si poneva all'inseguimento delle due persone che lo accompagnavano. 2.2. Il M.[OSCURATO:PERSONA] riferiva che, a meno di due ore dall'aggressione, le due automobili che avevano condotto gli aggressori sul luogo del delitto furono rinvenute parcheggiate nel retro dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], al cui interno furono sorpresi e identificati, dopo aver opposto resistenza alla polizia giudiziaria, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (oltre ad alcuni coimputati che hanno definito la propria posizione con il rito abbreviato); nell'abitazione fu rinvenuta una mazza da baseball, mentre all'interno delle auto furono sequestrati, la custodia di un machete, una catena di acciaio, una bottiglia dal collo simile a quella rinvenuta sul luogo dell'aggressione, una mazza spaccatesta, un coltello da cucina, una chiave meccanica e un bastone di legno. Il M.[OSCURATO:PERSONA] riferiva inoltre che i telefoni trovati in possesso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e di altri compiutati separatamente giudicati) avevano agganciato le celle vicine al luogo del delitto in orario compatibile con l'aggressione, mentre successivamente avevano agganciato la cella dell'area ove si trovava l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; nel percorso a ritroso tra la casa di [OSCURATO:PERSONA] e la caserma dei Carabinieri, passando per il luogo dell'aggressione, i telefoni indicati avevano nuovamente agganciato la celle delle zone limitrofe a quella dell'aggressione. Osserva la sentenza impugnata che, dopo l'aggressione, i partecipanti, che si erano tenuti in contatto telefonico tra loro, si ricongiunsero e si recarono a casa di [OSCURATO:PERSONA], che aveva organizzato e capeggiato la spedizione punitiva ai danni di Omorogbe. 2.3. La sentenza di primo grado aveva collocato il tentativo omicidio in esame nel quadro delle reiterate, violente e reciproche aggressioni realizzate da bande rivali di cittadini nigeriani e, in particolare, quale ritorsione per l'aggressione subìta alcuni giorni prima (il 31/03/2011) da [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, il M.[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che in un foglietto sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] erano annotati nomi corrispondenti a quelli degli aggressori di Obazee. 2.4. La sentenza impugnata si sofferma quindi sulle risultanze offerte dalla conversazioni intercettate. Anche qui in estrema sintesi, in una di esse [OSCURATO:PERSONA] suggeriva le risposte da dare agli inquirenti, mentre altre conversazioni rivelavano la preoccupazione degli imputati di esser stati riconosciuti. Osserva il giudice del rinvio, che tutti gli imputati parteciparono alle conversazioni, facendo chiaro riferimento all'episodio criminoso e usando sempre verbi al plurale, il che, sottolinea la sentenza impugnata, sta a indicare la comunanza delle situazioni commentate, e mostrando piena cognizione dei fatti avvenuti. 2.5. Con particolare riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio rileva che essi furono trovati a casa di [OSCURATO:PERSONA] e nessun'altra valida spiegazione alternativa è emersa della loro presenza; in orario compatibile con l'aggressione, si trovavano nei pressi del luogo dell'aggressione; in carcere, [OSCURATO:PERSONA] suggeriva a Obodo di dichiarare al giudice che non sapeva nulla delle due vetture trovate in sosta sotto la casa di [OSCURATO:PERSONA] (intestata alla moglie); [OSCURATO:PERSONA] riceveva da [OSCURATO:PERSONA] l'indicazione di fornire una falsa giustificazione circa la propria presenza a casa del complice; [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di voler conoscere i testimoni e si lamentava del fatto che non si erano allontanati abbastanza dal luogo del delitto. In definitiva, osserva la sentenza impugnata, «i tre imputati partecipavano ai discorsi di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri imputati mai prendendone le distanze anzi dimostrando piena sintonia con gli stessi, conoscenza di quanto accaduto, adesione al risultano, preoccupazione per l'acquisita conoscenza della presenza di testimoni e costernazione per non aver fatto perdere le proprie tracce, tutti indici di interesse diretto e di personale coinvolgimento nella vicenda e non di semplice connivenza». 2.6. Concludendo sul punto, mette conti rilevare la sicura utilizzabilità delle risultanze tratte dai tabulati acquisiti dagli inquirenti. 2.6.1. I temi collegati all'acquisizione dei tabulati telefonici hanno conosciuto significative innovazioni, seguite, principalmente, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione, 2 marzo 2021 in causa C-746/18) che ha stabilito che l'art. 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo» e, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, «deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale». Di significativo rilievo è l'indicazione offerta dalla Grande Sezione (§ 43) ai legislatori nazionali al fine di uniformare il diritto interno al diritto dell'Unione Europea: «Per quanto riguarda più in particolare il principio di effettività, occorre ricordare che le norme nazionali relative all'ammissibilità e all'utilizzazione delle informazioni e degli elementi di prova hanno come obiettivo, in virtù delle scelte operate dal diritto nazionale, di evitare che informazioni ed elementi di prova ottenuti in modo illegittimo arrechino indebitamente pregiudizio a una persona sospettata di avere commesso dei reati. Orbene, tale obiettivo può, a seconda del diritto nazionale, essere raggiunto non solo mediante un divieto di utilizzare informazioni ed elementi di prova siffatti, ma anche mediante norme e prassi nazionali che disciplinino la valutazione e la ponderazione delle informazioni e degli elementi di prova, o addirittura tenendo conto del loro carattere illegittimo in sede di determinazione della pena». Il legislatore interno, dunque, non è tenuto a prevedere sempre e comunque l'inutilizzabilità dei dati acquisiti illegittimamente, ma può stabilire che la loro utilizzazione sia regolata da «norme e prassi nazionali che disciplinino la valutazione e la ponderazione delle informazioni e degli elementi di prova». La pronuncia della Grande Sezione della Corte di giustizia ha fatto sorgere dubbi sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina dettata, in tema di acquisizione dei cc.dd. dati esteriori delle comunicazioni telefoniche, dall'art. 132 del d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196. Al riguardo, come si è detto, il Tribunale di Rieti, con ordinanza del 04/05/2021, aveva proposto domanda di pronuncia pregiudiziale, domanda poi ritirata con lettera del 05/10/2021, tanto che, con ordinanza del 9 novembre 2021 in causa C-334/21, la Corte di giustizia ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo. 2.6.2. Nel frattempo, infatti, è intervenuto il legislatore statale, che, con decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2021, n. 178, ha, in primo luogo, modificato l'art. 132 del d. lgs. n. 196 del 2006, stabilendo, in sintesi, che l'acquisizione dei dati di traffico "esterno" richiede l'autorizzazione del giudice (sicché non è più sufficiente il provvedimento acquisitivo del pubblico ministero, che oggi può intervenire solo in via d'urgenza, salvo convalida del giudice), autorizzazione che può disposta quando l'acquisizione è rilevante per l'accertamento di reati per i quali è comminata la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore, nel massimo, a tre anni ovvero di gravi reati di minaccia o molestie. In sede di conversione è stata poi introdotta una disciplina transitoria, confluita nel nuovo comma 1 -bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 132 del 2021: in forza di tale disciplina, «i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi».Il riferimento normativo alla valutazione dei dati relativi al traffico telefonico «unitamente ad altri elementi di prova» rende la normativa dettata dal legislatore del 2021 del tutto in linea con le indicazioni offerte, come si è visto, dal § 43 della sentenza della Grande Sezione del 2 marzo 2021, lì dove stabilisce la legittimità di «norme e prassi nazionali che disciplinino la valutazione e la ponderazione delle informazioni e degli elementi di prova» (così. Sez. 5, n. 22107/2022 del 11/03/2022, Orrù). D'altra parte, la necessità, stabilita dalla disciplina transitoria, di valutare i dati del traffico telefonico acquisiti prima della novella «unitamente ad altri elementi di prova» chiama in causa l'analoga formula che, in tema di chiamata di correo, è utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Fusco, Rv. 282989 - 02), sicché, anche ai fini della disciplina transitoria in esame, può affermarsi che tali elementi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, «possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145). Nel caso di specie, come si è visto ai punti che precedono i tabulati sono stati utilizzati unitamente a una pluralità di ulteriori elementi, il che rende ragione della loro piena utilizzabilità. 3. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha ritenuto superflua la sollecitata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale alla luce delle traduzioni versate in atti (anche per la genericità delle deduzioni sulle quali fa leva: pag. 5). I ricorsi ripropongono le proprie deduzioni in termini del tutto aspecifici (facendo generico riferimento alla trascrizione di un verbale di udienza) e assertivi, tanto più che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). 3.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. A fronte della motivazione della sentenza impugnata (e, segnatamente, della valorizzazione del rinvenimento degli imputati presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e delle conversazioni intercettate), le doglianze circa il numero complessivo dei partecipanti all'aggressione e circa l'identificazione delle celle occupate dai cellulari nel tragitto dalla casa di [OSCURATO:PERSONA] alla caserma dei Carabinieri sono all'evidenza incapaci di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] richiamate dai ricorsi sono ictu ()culi estranee al nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza impugnata, il che rende ragione della manifesta infondatezza della relativa deduzione, laddove ben altra valenza dimostrativa è riconosciuta dai giudici di merito alle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] intercettate. Manifestamente infondate sono le censure relative ai dati probatori tratti dalle conversazioni intercettate. Al di là dell'indebita svalutazione offerta di alcune di esse (ad esempio, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] lì dove si lamentava del fatto che non si erano allontanati abbastanza dal luogo del delitto), i ricorsi muovono dalla considerazione dei vari dati in una prospettiva atomistica e indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), mentre è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Le ulteriori deduzioni dei ricorrenti si risolvono nell'elencazione di una serie di dati relativi a utenze a celle agganciate, deduzioni che presentano un duplice profilo di inammissibilità. Per un verso, i ricorsi si sottraggono all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349), mentre, per altro verso, sollecitano questa Corte a un confronto diretto (non già con la motivazione del provvedimento impugnato, ma) con i singoli dati probatori, così rimettendo al giudice di legittimità un apprezzamento schiettamente di merito ad esso precluso, poiché esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 3.3. Il terzo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha sottolineato che le precedenti decisioni hanno escluso la riqualificazione del fatto nel reato di lesioni volontarie aggravate, in ragione dell'univocità e della idoneità degli atti compiuti dagli imputati; osserva ancora il giudice del rinvio che gli imputati non si allontanarono spontaneamente dal luogo in cui fu rinvenuto Omorogbe, a terra ferito, ma per l'intervento degli abitanti della zona, che, come riferito dal teste Gattistelli, si erano affacciati dalla finestre e urlavano agli aggressori di smetterla, così da costringerli alla fuga. Osserva quindi la sentenza impugnata che la condotta degli aggressori era univocamente finalizzata e idonea a provocare la morte della vittima: per il numero dei partecipanti; per la reiterazione dei colpi inferti e per i distretti fisici attinti (la parte cranica encefalica facciale, il rachideo cervicale, la regione occipitale nucale, la rocca petrosa sinistra), l'una e gli altri elementi sintomatici del tentato omicidio, anche sotto il profilo del dolo (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014); per la gravità delle ferite inferte e per la micidialità delle armi utilizzate (machete, mazza da baseball, catena di acciaio, collo di bottiglia rotto, mazza spaccatesta, bastone in legno, coltello da cucina), anch'esse univocamente espressive della volontà omicida (Sez. 1, n. 37516 del 22/09/2010, Bisotti, Rv. 248550). Osserva altresì il giudice del rinvio che, a escludere che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero rappresentati e avessero voluto un evento diverso e meno grave è dimostrato dai numero dialoghi intercettati, espressivi della carica di aggressività manifestata. A fronte della diffusa, puntuale motivazione della Corte distrettuale, le censure articolate sul punto dai ricorsi risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 3.4. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto, lungi dall'assumere connotati di genericità, la sentenza impugnata giustifica la conferma del diniego dell'applicazione delle circostanza attenuanti generiche richiamando il motivo a delinquere, ossia uno spirito di vendetta e sopraffazione verso appartenenti a un gruppo antagonista: motivazione, questa, senz'altro idonea a dar conto della statuizione, tanto più che, nel motivare il diniego dell'applicazione delle -40 attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, I' ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 4. Anche il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Su un piano generale, mette conto osservare che il ricorso risulta largamente carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). In questo senso, la mancanza di un riconoscimento del ricorrente da parte dei testi e della polizia giudiziaria non inficia la motivazione della sentenza impugnata, che fa leva sui diversi elementi sopra messi sinteticamente in luce. Priva di consistenza è la deduzione circa il carattere della "visita", poco dopo il fatto, nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], raggiunta, insieme con gli altri complici, con le auto individuate dai testi e con all'interno gli oggetti sequestrati sopra indicati. Manifestamente infondate sono il riferimento alla circostanza che, al momento del fermo, l'imputato risultò sprovvisto di cellulare, posto che gli accertamenti furono effettuati con riguardo al numero di utenza a lui intestato, così come le generiche - assertive - deduzioni circa la valenza di prova dei dati offerti dai tabulati. C,7 Le doglianze relative alle conversazioni intercettate si sottraggono a un compiuto e puntuale esame del relativo contenuto e, soprattutto, alla disamina critica del ragionamento probatorio elaborato sulla scorta di esso dalla sentenza impugnata. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 5.1. Il primo motivo è inammissibile, per plurime convergenti ragioni. Già la sentenza di annullamento aveva chiarito che l'esclusione delle circostanze non aveva riguardato quella del numero dei ricorrenti, sicché la sua esclusione poteva derivare solo da profili di rivalutazione del fatto, o dalla ritenuta esistenza del vizio processuale relativo alle modalità di descrizione del fatto nell'imputazione. Pacifico, nella ricostruzione del giudice del rinvio, il dato relativo al numero dei partecipanti, quanto al secondo profilo mette conto rilevare che, affermando il principio di diritto secondo cui, in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma, Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 ha chiarito che «è evidente come la contestazione in fatto non dia luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive», mentre diverso è il caso di «circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative». La circostanza aggravante in esame rientra senz'altro nel primo tipo, sicché nessuna incertezza poteva sorgere in ordine alla sua contestazione in fatto alla luce del numero degli imputati. 5.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. A fronte della motivazione della sentenza impugnata, che ha valorizzato i motivi delinquere e la mancanza di alcun atteggiamento collaborativo (oltre al precedente per rissa di cui è gravato l'imputato), il ricorso si affida a deduzioni manifestamente inconferenti e versate in fatto (le dinamiche dei gruppi sociali del centro Africa) e sul ruolo rivestito dal ricorrente, ruolo riconosciuto dal giudice del rinvio, ma non correlato a un minor disvalore del suo contributo partecipativo. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La Corte di appello ha sottolineato il ruolo di ideatore della spedizione punitiva e di "suggeritore" ai complici delle strategie difensive da adottare (condotta, questa, all'evidenza riconducibile al comportamento processuale dell'imputato); rilievi, questi, che nel percorso argomentativo del giudice di appello, esente da vizi logici e non oggetto di puntuale disamina critica da parte del ricorso, è idonea a giustificare la conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 7. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti a