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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 16325/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5702-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: studiolegalebiancagegalmaiLit - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: [OSCURATO:EMAIL] - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2311/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 23/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: 1.La società Commerfidi, atteso di aver garantito con atto del 16/1/2012 l'apertura di credito ed un mutuo rilasciati da [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa in favore di [OSCURATO:PERSONA], e di aver corrisposto alla banca, a seguito di inadempimento del Micciulla, somme pari al 50% di quanto dal medesimo dovuto, surrogandosi nella posizione della banca garantita, assunse che il proprio debitore aveva posto in essere atti di disposizione del proprio patrimonio, tra cui un atto di donazione di un immobile di sua proprietà in favore del nipote [OSCURATO:PERSONA] e un atto di compravendita di altro immobile in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA], con ciò esaurendo la garanzia del credito.

Chiese pertanto la revocatoria degli atti ai sensi dell'art. 2901 c.c.

2. Il Tribunale di Ragusa accolse la domanda della Commerfidi e la Corte d'Appello di Catania, adita dal Pugliara, con sentenza del 23/12/2020, ha rigettato l'appello condannando il soccombente alle spese del grado e ad una somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, 3 co. c.p.c.

Per quanto ancora qui di interesse, il giudice del gravame ha disatteso la tesi dell'appellante secondo la quale il credito di Commerfidi sarebbe sorto solo nel 2015, data di emissione del decreto ingiuntivo, sicché l'atto dispositivo sarebbe stato compiuto in data anteriore al sorgere del credito, ed ha, piuttosto, confermato che il credito era sorto al momento in cui era stata prestata la garanzia al debito del Micciulla nei confronti della banca e dunque nel 2012, con la conseguente insostenibilità della tesi dell'anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al momento di insorgenza del credito; quanto all'eventus damni la Corte d'Appello, ritenuta palese la riduzione della garanzia patrimoniale conseguente dall'atto di donazione, ha ritenuto indimostrato che l'unico bene immobile rimasto in capo al Micciulla fosse idoneo a far fronte alla sua esposizione debitoria.

Quanto alla scientia damni ha ritenuto essere non controvertibile la percezione soggettiva del danno arrecato alle ragioni creditorie.

3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Ha resistito la società Commerfidi con controricorso.

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.

La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso- violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2902 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - il ricorrente insiste nella tesi della anteriorità della donazione - del 22/7/2013- rispetto al sorgere del credito della banca -a suo dire sorto nel 2015- sicchè trattandosi di adempimento di un debito scaduto (le passività avrebbero già gravato il patrimonio del debitore) lo stesso si sottrarrebbe alla revocatoria ordinaria.

In secondo luogo la sentenza sarebbe censurabile in ordine all'accertamento dell'eventus damni -in quanto non avrebbe considerato che il patrimonio del debitore era capiente, comprendendo altri beni che avrebbero potuto costituire la garanzia per il creditore- e alla scientia damni - in quanto non avrebbe dimostrato per quale ragione sarebbe stata evidente la decurtazione della possidenza da parte del debitore. 1.1 II motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha correttamente affermato che la posizione debitoria facente capo al donante era sorta fin dal momento in cui il medesimo aveva contratto con la banca il debito per il mutuo e per l'apertura di credito, cioè nel 2012, di guisa che l'atto dispositivo era certamente posteriore all'insorgenza del debito.

Quanto all'eventus damni la sentenza ha ritenuto palese la riduzione della garanzia patrimoniale in assenza di prova da parte del Pugliara che l'unico bene immobile rimasto in capo al Micciulla fosse idoneo a far fronte all'esposizione debitoria in essere.

Quanto all'elemento soggettivo la Corte d'Appello ha ritenuto che la notevole decurtazione della propria possidenza immobiliare, causata dalla donazione e compravendita dei due immobili, era tale da non poter sfuggire ad una persona dotata di normale capacità di intendere. t---a.Ce~tict .,Zel—ek_ Irt tg,»0 so4

2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. -il ricorrente lamenta l'insussistenza dei presupposti per la condanna a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, 30 co. c.p.c. 2.1 Il motivo è inammissibile.

La valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto della responsabilità aggravata compete al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., 3, n. 19298 del 29/9/2016: "In materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo - per i ricorsi proposti avverso sentenze depositate prima dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - il controllo di sufficienza della motivazione").

3. Conclusivamente il ricorso è rigettato ed il ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 4000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione, in data 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5702-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: studiolegalebiancagegalmaiLit - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: [OSCURATO:EMAIL] - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2311/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 23/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: 1.La società Commerfidi, atteso di aver garantito con atto del 16/1/2012 l'apertura di credito ed un mutuo rilasciati da [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa in favore di [OSCURATO:PERSONA], e di aver corrisposto alla banca, a seguito di inadempimento del Micciulla, somme pari al 50% di quanto dal medesimo dovuto, surrogandosi nella posizione della banca garantita, assunse che il proprio debitore aveva posto in essere atti di disposizione del proprio patrimonio, tra cui un atto di donazione di un immobile di sua proprietà in favore del nipote [OSCURATO:PERSONA] e un atto di compravendita di altro immobile in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA], con ciò esaurendo la garanzia del credito. Chiese pertanto la revocatoria degli atti ai sensi dell'art. 2901 c.c. 2. Il Tribunale di Ragusa accolse la domanda della Commerfidi e la Corte d'Appello di Catania, adita dal Pugliara, con sentenza del 23/12/2020, ha rigettato l'appello condannando il soccombente alle spese del grado e ad una somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, 3 co. c.p.c. Per quanto ancora qui di interesse, il giudice del gravame ha disatteso la tesi dell'appellante secondo la quale il credito di Commerfidi sarebbe sorto solo nel 2015, data di emissione del decreto ingiuntivo, sicché l'atto dispositivo sarebbe stato compiuto in data anteriore al sorgere del credito, ed ha, piuttosto, confermato che il credito era sorto al momento in cui era stata prestata la garanzia al debito del Micciulla nei confronti della banca e dunque nel 2012, con la conseguente insostenibilità della tesi dell'anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al momento di insorgenza del credito; quanto all'eventus damni la Corte d'Appello, ritenuta palese la riduzione della garanzia patrimoniale conseguente dall'atto di donazione, ha ritenuto indimostrato che l'unico bene immobile rimasto in capo al Micciulla fosse idoneo a far fronte alla sua esposizione debitoria. Quanto alla scientia damni ha ritenuto essere non controvertibile la percezione soggettiva del danno arrecato alle ragioni creditorie. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito la società Commerfidi con controricorso. 4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. Il ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo di ricorso- violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2902 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - il ricorrente insiste nella tesi della anteriorità della donazione - del 22/7/2013- rispetto al sorgere del credito della banca -a suo dire sorto nel 2015- sicchè trattandosi di adempimento di un debito scaduto (le passività avrebbero già gravato il patrimonio del debitore) lo stesso si sottrarrebbe alla revocatoria ordinaria. In secondo luogo la sentenza sarebbe censurabile in ordine all'accertamento dell'eventus damni -in quanto non avrebbe considerato che il patrimonio del debitore era capiente, comprendendo altri beni che avrebbero potuto costituire la garanzia per il creditore- e alla scientia damni - in quanto non avrebbe dimostrato per quale ragione sarebbe stata evidente la decurtazione della possidenza da parte del debitore. 1.1 II motivo è infondato. La sentenza impugnata ha correttamente affermato che la posizione debitoria facente capo al donante era sorta fin dal momento in cui il medesimo aveva contratto con la banca il debito per il mutuo e per l'apertura di credito, cioè nel 2012, di guisa che l'atto dispositivo era certamente posteriore all'insorgenza del debito. Quanto all'eventus damni la sentenza ha ritenuto palese la riduzione della garanzia patrimoniale in assenza di prova da parte del Pugliara che l'unico bene immobile rimasto in capo al Micciulla fosse idoneo a far fronte all'esposizione debitoria in essere. Quanto all'elemento soggettivo la Corte d'Appello ha ritenuto che la notevole decurtazione della propria possidenza immobiliare, causata dalla donazione e compravendita dei due immobili, era tale da non poter sfuggire ad una persona dotata di normale capacità di intendere. t---a.Ce~tict .,Zel—ek_ Irt tg,»0 so4 2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. -il ricorrente lamenta l'insussistenza dei presupposti per la condanna a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, 30 co. c.p.c. 2.1 Il motivo è inammissibile. La valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto della responsabilità aggravata compete al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., 3, n. 19298 del 29/9/2016: "In materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo - per i ricorsi proposti avverso sentenze depositate prima dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - il controllo di sufficienza della motivazione"). 3. Conclusivamente il ricorso è rigettato ed il ricorrente condannato a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 4000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione, in data 1
Sentenza Cassazione n. 16325/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris