CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27621/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28251/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore unico, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di Cagliari, SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 136/2022 depositata in data 03/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Accogliendo la domanda della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 760/2019, il Tribunale di Sassari dichiarava prescritto il diritto della società [OSCURATO:SOCIETA]. al corrispettivo richiesto con la fattura n. 2015035100432, relativa ai consumi del periodo dal 1° gennaio 2007 al 6 giugno 2010, riconosceva il diritto dell’attrice all’applicazione della tariffa ad “uso residenti” fin dalla data di costituzione del rapporto di somministrazione, e, per l’effetto, ordinava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di ricalcolare tutte le fatture emesse ed a restituire alla Scala le somme corrisposte in eccedenza, ordinava che in sede di ricalcolo la "quota fissa di accesso al servizio" venisse computata nella misura di 8,37 per anno, fino alla data del 31 dicembre 2012; accertava l’inadempimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. agli obblighi di diligenza, relativi alla tempistica di fatturazione, di lettura del contatore e di segnalazione dei consumi anomali provocati dalla rottura di una conduttura idrica, dichiarava la Scala tenuta al pagamento delle somme per i consumi anomali non già prescritti nella sola misura del 50% e la liberava dall’obbligo di pagamento del servizio "fognatura e depurazione"; accertata in via incidentale l’illegittimità della delibera n. 18 del 26.06.2014 del Commissario della [OSCURATO:PERSONA] per la Regolazione del [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna e della delibera 643/2013/R/idr. articoli 31 e 32 allegato A dell'A.E.E.G.S.I., dichiarava la Scala non tenuta al pagamento del "[OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] 2005/2011", di cui alla fattura n. 2016000500125884; ordinava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di ricontabilizzare quanto dovuto dalla Scala secondo i consumi medi successivi alla data del 25 luglio 2015. La Corte d’appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, con la sentenza n. 136/2022., ha accolto parzialmente l‘impugnazione proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l’effetto, ha dichiarato legittima l’applicazione della quota fissa annua di accesso al servizio nella misura di euro 50,00, ha confermato per il resto la decisione del Tribunale. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Gli eredi della Scala, Claudio, [OSCURATO:PERSONA], Pinuccio, Fabio e [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 1227 cod.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Attinta da censura è la statuizione che ha confermato il diritto della Scala all’applicazione della tariffa residenti sin dalla data di costituzione del rapporto di somministrazione, basata sulla mancata contestazione del fatto che la Scala avesse provato di risiedere nell’immobile servito dal contratto di somministrazione fin dall’avvio della fornitura. La sua tesi è di aver lamentato la negligenza della Scala, perché solo nel 2016, dopo aver sempre pagato le fatture che applicavano la tariffa non residenti, aveva comunicato di risiedere nell’immobile, regolarizzando la sua posizione, e invocato, pertanto, l’applicazione dell’art. 1227 cod.civ., al fine di ravvisare quanto meno, una responsabilità concorrente della Scala nella vicenda e, pertanto, riguardo al disposto ricalcolo di tutti i consumi sulla base della tariffa più favorevole, disporre che anche l’eccedenza tra il versato e il ricalcolato venisse posta a carico delle parti nella misura del 50% . Ulteriore violazione dell’art. 1227 cod.civ. è da individuare, secondo la società ricorrente, nella statuizione che ha ritenuto la Scala non tenuta al versamento dei canoni di depurazione e fognatura, per non avere la corte territoriale considerato né il difetto di prova circa il protrarsi della perdita idrica per tutto il periodo di fatturazione né la reciprocità degli inadempimenti. 2) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006, art. 9 dir. 2000/60/ce, art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. 22.12.2011, n. 214, art. 10 del d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla l. 12.07.2011, n.be 106, art. 3 d.p.c.m. 22.07.2012, art. 1339 c.c., nonché alle delibere n. 643/2013/r/idr dell’Aeegsi e n. 18/2014 dell’AAto della Sardegna ed al regolamento del s.i.i. (art. b.16)», per avere il giudice a quo ritenuto illegittima la pretesa dei conguagli regolatori, i quali «non possono che valere per il futuro», pena la «evidente violazione del principio di legalità e quindi, irretroattività degli atti amministrativi (vedi Cass., n. 6942/2004) e dall’altro, comunque, una netta violazione dei principi posti a fondamento del rapporto contrattuale, non potendo le parti modificare unilateralmente il corrispettivo pattuito ex post dopo avere dato esecuzione al contratto con la somministrazione della fornitura» e per avere ritenuto prescritto il suo diritto di credito, atteso che il termine di prescrizione inizia a decorrere «dalla data in cui il diritto di credito poteva essere fatto valere dall’ente gestore e quindi dal momento di erogazione della fornitura». 3) Con la memoria illustrativa i contoricorrenti rilevano: a) che «la I Sezione Civile della Corte di Cassazione all’esito dell’udienza in camera di consiglio in molteplici procedimenti aventi il medesimo oggetto e pendenti tra gli utenti e il gestore idrico per la Sardegna, [OSCURATO:SOCIETA]., ha pronunciato un’ordinanza interlocutoria con la quale il Collegio segnalava di ritenere necessario sottoporre alla discussione in pubblica udienza i temi, considerati di rilievo nomofilattico, investiti dai motivi di ricorso con i quali la ricorrente aveva lamentato la violazione di legge da parte dei giudici e delle Corti di merito nelle decisioni riguardanti i “conguagli regolatori»; si tratta dell’ordinanza n. 2881/2024 del 31.01.202; b) di aver trasmesso separatamente anche alla Prima Presidente e ai Presidenti delle Sezioni interessate (I e III) istanza di rimessione del processo alla Sezione III rilevando la violazione dei criteri tabellari provocata dalla mancata attenta verifica circa la errata individuazione dell’oggetto del giudizio quale “pubblica amministrazione” e non invece, come decine di altri ricorsi del tutto identici a quelli, quale “somministrazione” . c) con provvedimento reso il 22.02.2024 la Prima Presidente, pur rilevando che le fosse precluso ogni margine di intervento essendo ormai investito del ricorso il Collegio della I Sezione al quale doveva essere rimessa la richiesta difensiva, sottolineava la rilevanza del rispetto delle regole tabellari affermando che esse concretizzavano il principio del giudice naturale costituito per legge nonché rispondevano al criterio di buon andamento dell’amministrazione della giustizia; b) che nonostante “il suggerimento” della Prima Presidente, la Prima Sezione con ulteriore ordinanza interlocutoria (cfr. tra le altre n. 22830/2024) nel disporre la trasmissione degli atti alla Prima Presidente per valutare l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per le ragioni unicamente esplicitate nella ordinanza interlocutoria resa nel procedimento RG. 9782/2021 sulla competenza tabellare così disponeva “I controricorrenti hanno rivolto istanza alla Prima Presidente per l’assegnazione alla sezione tabellarmente competente, individuata nella Terza sezione Civile, e la Prima Presidente ha demandato al Collegio della Prima Sezione Civile ogni decisione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la controversia rientri nelle attribuzioni di questa Sezione, competente in materia di [OSCURATO:PERSONA], riguardando i temi della natura, portata ed efficacia dei provvedimenti emessi dalle Autorità regolatrici del pubblico servizio idrico”. 4) Con ordinanza n. 18009/2024, depositata il 1°/07/2024, la Prima Sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti del ricorso RG. 9782/2021 alla Prima Presidente, per valutare l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite con riferimento alla problematica – quella della spettanza al gestore del servizio idrico integrato dei conguagli regolatori - posta dal secondo motivo dell’odierno ricorso. 5) Va pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite in argomento. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo , in