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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 22312/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso particolarmente per la parte in cui si insta per la sostituzione della misura cautelare con la misura interdittiva.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 10/02/2022 il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza che aveva disposto l'applicazione degli arresti domiciliari in relazione ai reati societari e fallimentari attribuitigli quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. e, quanto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale amministratore delegato dal 01/12/2010 al 15/07/2011, quale amministratore unico dal 15/07/2011 al 09/05/2017, quale amministratore delegato dal 09/05/2017 al 21/02/2019 e di amministratore unico dal 21/02/2019 sino al fallimento (capi 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 15).

2. Nell'interesse dell'Abrusci è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo e il secondo motivo, presentati congiuntamente, si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Si rileva: a) che l'ordinanza impugnata ha esplicitamente dichiarato di volersi soffermare solo su alcune affermazioni difensive, in tal modo ammettendo di avere omesso l'esame delle restanti, peraltro completamente omettendo di esaminare il contenuto delle s.i.t. a favore del ricorrente versate in sede di udienza dal P.M.; b) che, in realtà, con la richiesta di riesame e i motivi nuovi si erano attinti tutti e solo gli elementi che giustificavano, nell'ordinanza genetica, la conclusione in ordine al pericolo di reiterazione, criticando la ritenuta attualità e concretezza delle esigenze cautelari; c) che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, con la richiesta di riesame non ci era limitati a introdurre il fattore del tempo decorso, ma si era sottolineato come la «addebitata e sotto molti aspetti dubbiosa» pluralità di fatti si inserisce nel quadro di una sola vicenda storicamente conclusa; d) che il dato dimostrativo della «personalità sprezzante e prova di scrupoli dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]» - tratto dall'interpretazione di una conversazione intercettata - era frutto di mere congetture, dal momento che l'asserito indebito prelievo di somme destinate al pagamento dei dipendenti non si concilia con il fatto che, nel periodo precedente al dicembre 2019, non sussistesse alcun debito nei confronti dei lavoratori; e) che il rilievo del Tribunale, quanto all'incerta provenienza del documento attestante siffatta situazione, era del tutto infondato, trattandosi di allegato al piano concordatario; f) che, in ogni caso, il dato era stato criticato, in quanto ritenuto espressivo della personalità dell'indagato, talché fuori fuoco erano gli ulteriori rilievi dell'ordinanza impugnata, quanto alla illegittimità, in ogni caso, del prelievo: essi piuttosto denunciavano un'indebita commissione tra questioni legate alla provvista indiziarie e problematiche in tema di esigenze cautelari; g) che anche le considerazioni dedicate all'utilizzazione, da parte dei fratelli Abrusci, dello strumento dell'interposizione di "teste di legno", oltre a sovrapporre ingiustificatamente le posizioni dei due indagati, erano prive di fondamento, giacché sia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che la [OSCURATO:SOCIETA]. facevano parte di un'unica impresa di famiglia, riconducibile alla famiglia Abrusci, i cui membri avevano sempre ricoperto personalmente e formalmente ruoli di amministrazione attiva; h) che, nel periodo 2017 - 2019, [OSCURATO:PERSONA] era amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; i) che pertanto non poteva essere ritenuta una "testa di legno" la madre degli Abrusci, [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva effettivamente gestito [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., pur con i limiti dettati dalla propria età e avvalendosi dei necessari supporti; I) che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] incarico formale da [OSCURATO:SOCIETA]. e che, solo per effetto di quest'ultimo, aveva posto in essere le condotte che gli erano state addebitate come amministratore di fatto; m) d'altra parte, il fallimento delle società e la sottoposizione della Racano a misura interdittiva sono circostanze idonee ad escludere in radice la ripetibilità della situazione; n) che illogiche erano le considerazioni dedicate alla critica secondo la quale una parte delle condotte si era verificata quanto la stessa società era soggetta al controllo quasi giornaliero di un amministratore giudiziario nominato a seguito del sequestro preventivo disposto a fine 2011 nei confronti degli Abrusci; o) che anche la valorizzazione della cessione del ramo d'azienda, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., non si era confrontata con la motivazione della decisione imprenditoriale, ossia quella di non perdere le concessioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; p) che il Tribunale aveva omesso di confrontarsi con le critiche che erano state dirette all'ordinanza genetica, quanto al tema delle pressioni che sarebbero state rivolte dagli amministratori di fatto e di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell'amministratore giudiziario, tenuto conto delle liceità delle contestazioni mosse a mezzo di legale; q) che, del pari, il Tribunale aveva omesso di confrontarsi con le critiche indirizzate nei confronti delle considerazioni dell'ordinanza genetica a proposito della richiesta di pagamento di fatture rivolta all'amministratore giudiziario di [OSCURATO:SOCIETA]. dalla società Fibap amministrata da [OSCURATO:PERSONA]; r) che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto irrilevanti le dimissioni, anche alla luce dell'assenza di ruoli gestori in altre società e della richiesta subordinata di applicazione di misura interdittiva; s) che piuttosto era irrilevante il fatto che uno degli amministratori delle società nelle quali gli Abrusci ricoprivano cariche sociali era il dott. [OSCURATO:PERSONA], storico consulente delle società della famiglia Abrusci, dal momento che tale situazione era in linea con la conoscenza che il professionista aveva della situazione societaria; t) che erroneamente erano stati valorizzati da parte del Tribunale procedimenti pendenti, laddove i precedenti erano remoti e correlati alla gestione delle medesime società; u) che il Tribunale aveva del tutto trascurato i puntuali rilievi difensivi idonei a dimostrare l'impossibilità per gli Abrusci di interessarsi alle attività di gioco e di reiterare reati simili.

2.2. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla proporzionalità e all'adeguatezza della misura applicata: al riguardo si osserva che il Tribunale aveva omesso di esaminare le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e depositate dal P.M. all'udienza camerale dalle quali emergeva il ruolo assolutamente marginale del ricorrente.

Considerato in diritto

1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Innanzi tutto, occorre chiarire che del tutto legittimamente il Tribunale, nell'affrontare il tema delle esigenze cautelari, si è soffermato sui profili fattuali delle condotte, dal momento che l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. individua proprio le specifiche modalità e circostanze del fatto come una delle basi oggettive (unitamente alla personalità dell'indagato) da valutare ai fini della verifica della sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede.

E sin da ora va chiarito che il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392 - 01).

Ne discende che del tutto irrilevanti sono le considerazioni dedicate in ricorso all'impossibilità per il ricorrente di dedicarsi all'attività di esercizio dei giochi in concessione, poiché gli sono attribuiti reati fallimentari e societari non necessariamente correlati a siffatta tipologia di attività imprenditoriale.

Per il resto, deve essere ribadito che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021 - dep. 13/01/2022, Magliulo, Rv. 282769 - 01).Ora, su un piano generale, poiché il ricorso, muovendo dalla considerazione atecnica - in quanto non può evidentemente negare la diversa soggettività delle società coinvolte - dell'esistenza di un'unica impresa di famiglia contesta anche la sussistenza del ruolo di amministratore di fatto del coindagato [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare l'assoluta assenza di specificità delle critiche che non si confrontano in alcun modo né con il dato, rilevato dall'ordinanza impugnata, quanto all'assenza di data certa della lettera stessa, sia, in ogni caso, con la puntuale analisi del contenuto dell'incarico e il raffronto con le attività svolte dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], quali indicate in nove punti dall'ordinanza impugnata.

E questi profili, oltre a dimostrare la riferibilità al ricorrente delle condotte ascrittegli, valgono, nel percorso argonnentativo dell'ordinanza impugnata, anche a corroborare il profilo - rilevante nella prospettiva di valutazione delle esigenze cautelari - dell'impiego di "teste di legno", che peraltro non è limitato solo allo strumentale utilizzo, come legale rappresentante della società dell'ottantacinquenne madre dei fratelli Abrusci.

Infatti, solo per cenni aspecifici il ricorso si confronta con i mutamenti delle modalità di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nel momento in cui stava emergendo il dissesto della società, al fine di perfezionare la cessione di vari rami di azienda in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. senza far emergere il conflitto di interessi con la figura di [OSCURATO:PERSONA] già amministratore unico della cedente (e poi divenuto mero consigliere d'amministrazione) e contestualmente amministratore della cessionaria.

E il profilo è di particolare rilievo poiché conferma l'assoluta inidoneità dell'attuale assenza di cariche sociali, nel caso concreto, ad elidere le esigenze cautelari: ciò soprattutto alla luce del coinvolgimento come amministratori - logicamente sottolineato dall'ordinanza impugnata - del consulente di tutte le società degli Abrusci e di persona a lui collegata (come dimostrato dall'impiego di un comune indirizzo di posta elettronica).

E ciò senza dire che i reati dei quali si tratta sono stati attribuiti al ricorrente anche quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. con la conseguenza che la perdurante assenza di cariche sociali non è in alcun modo correlata con le modalità della stessa condotta attraverso la quale si è manifestata la capacità a delinquere dell'Abrusci.

Ciò posto, tornando a seguire l'ordine delle doglianze prospettate in ricorso, al netto delle superiori puntualizzazioni, si osserva, innanzi tutto, che persino l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020 - dep. 11/02/2021, Bagalà, Rv. 280670 - 01).

Siffatto principio giuridico, del quale s'è fatta applicazione sopra, a proposito dei rilievi dedicati all'asserita impossibilità di prosecuzione dell'attività di gioco su concessione, riguarda anche altri profili, come si illustrerà subito infra.

A tal riguardo, occorre considerare che l'ordinanza impugnata non si è limitata a precisare che si sarebbe soffermata su alcune affermazioni difensive, al fine di dimostrarne l'infondatezza, ma ha premesso che la richiesta di riesame si era concentrata solo su pochi e marginali elementi rispetto al più ampio quadro dimostrativo della sussistenza del pericolo di reiterazione.

E, in effetti, gli unici punti riproposti in ricorso come profili che sarebbero stati trascurati riguardano, a parte il tema dell'impossibilità di prosecuzione dell'attività di gioco, riguardano le pressioni che sarebbero state rivolte dagli amministratori di fatto e di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell'amministratore giudiziario e le considerazioni dell'ordinanza genetica a proposito della richiesta di pagamento di fatture rivolta all'amministratore giudiziario di [OSCURATO:SOCIETA]. dalla società Fibap: ma si tratta di profili che l'ordinanza impugnata non pone a base delle proprie conclusioni.

Al contrario, l'esame del ricorso rivela che l'ordinanza si è puntualmente confrontata con i profili rilevanti della questione, sottolineando che quella che il ricorrente insiste nel voler considerare un'unica vicenda è consistita in una pluralità di fatti che si sono snodati per anni (dal 2010 al 2019) attraverso condotte di rilevante gravità per gli importi coinvolti poste in essere, con riguardo alla [OSCURATO:SOCIETA]. anche dopo il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tentativo di unificare i delitti, in quanto commessi in vista della gestione di due società ormai fallite, è privo di qualunque fondamento, posto che è proprio la varietà, gravità e durata nel tempo delle condotte - profili puntualmente esaminati dall'ordinanza impugnata ma sui quali il ricorso sorvola - a dare conto del giudizio finale di una sistematica gestione spregiudicata delle attività imprenditoriali che radica il pericolo di reiterazione alla luce delle rilevanti partecipazioni tuttora detenute dal ricorrente in altre società.

Per il resto si osserva: a) che la questione del prelievo di somme destinate al pagamento delle retribuzioni (oltre a non essere accompagnata da alcun chiarimento in ordine alla lettura della conversazione intercettata), insiste sul rilievo del regolare pagamento degli stipendi, assertivamente ribadendo che l'adempimento regolare sino a dicembre 2019 sarebbe dimostrato da un prospetto allegato al piano concordatario (ciò che 05° il Tribunale COa ntrd5t 5010 assertivamente nega e , che senza if peraltro chiarire l'autore del ClO „spcc, che è assorbente - l'obiettivo fondamento di siffatta P iAnrattutto - conclusione); b) che il ricorso neppure si impgna e a contrastare il rilievo svolto dal Tribunale, ossia che non sussiste prova del fatto che una parte delle condotte si era verificata quanto la società era soggetta al controllo quasi giornaliero di un amministratore giudiziario nominato a seguito del sequestro preventivo disposto nei confronti degli Abrusci; c) che, in ogni caso, il ricorso è aspecífico perché non spiega per quale ragione la presenza dell'amministratore giudiziario sarebbe Incompatibile con la commissione di (peraltro solo alcune, non meglio precisate) condotte; d) che è del tutto inesatto che il Tribunale non si sia confrontato con il tema della cessione dei rami di azienda, avendo anzi chiarito che alla cessione in favore della Expandìa s.r.I., si era poi accompagnata anche la fuoriuscita dal patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.rl. della partecipazione in [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in tal modo provocando un sicuro pregiudizio per i creditori (e su quest'ultimo punto, anch'esso rivelatore della scaltra gestione imprenditoriale, il ricorso è sostanzialmente silente); e) che quanto ai precedenti, ferma la rilevanza dei procedimenti pendenti (v., ad es., Sez. 1, n. 51030 del 06/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271405 - O), la puntale analisi svolta dal Tribunale - peraltro per corroborare un quadro ben più che solidamente fondato sulle modalità della condotta - è oggetto di esame del tutto generico da parte del ricorso; f) del pari del tutto generica, è la doglianza di mancata considerazione delle dichiarazioni prodotte dal P.M., poiché non articolata attraverso l'indicazione di quale sarebbe il contenuto di siffatte dichiarazioni e perché riuscirebbero, nel confinare il ruolo del ricorrente ad un ambito di marginalità, a incrinare il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari

2. Inammissibile per assenza di specificità è anche il terzo motivo, posto che lo svolgimento di condotte come amministratore di fatto, giustifica il giudizio di inadeguatezza delle misure interdittive espresso dal Tribunale.

Dell'inammissibilità della critica che investe il mancato esame delle dichiarazioni del Tolosa si è detto al termine dell'esame del precedente motivo.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso particolarmente per la parte in cui si insta per la sostituzione della misura cautelare con la misura interdittiva. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10/02/2022 il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza che aveva disposto l'applicazione degli arresti domiciliari in relazione ai reati societari e fallimentari attribuitigli quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. e, quanto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale amministratore delegato dal 01/12/2010 al 15/07/2011, quale amministratore unico dal 15/07/2011 al 09/05/2017, quale amministratore delegato dal 09/05/2017 al 21/02/2019 e di amministratore unico dal 21/02/2019 sino al fallimento (capi 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 15). 2. Nell'interesse dell'Abrusci è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo e il secondo motivo, presentati congiuntamente, si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Si rileva: a) che l'ordinanza impugnata ha esplicitamente dichiarato di volersi soffermare solo su alcune affermazioni difensive, in tal modo ammettendo di avere omesso l'esame delle restanti, peraltro completamente omettendo di esaminare il contenuto delle s.i.t. a favore del ricorrente versate in sede di udienza dal P.M.; b) che, in realtà, con la richiesta di riesame e i motivi nuovi si erano attinti tutti e solo gli elementi che giustificavano, nell'ordinanza genetica, la conclusione in ordine al pericolo di reiterazione, criticando la ritenuta attualità e concretezza delle esigenze cautelari; c) che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, con la richiesta di riesame non ci era limitati a introdurre il fattore del tempo decorso, ma si era sottolineato come la «addebitata e sotto molti aspetti dubbiosa» pluralità di fatti si inserisce nel quadro di una sola vicenda storicamente conclusa; d) che il dato dimostrativo della «personalità sprezzante e prova di scrupoli dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]» - tratto dall'interpretazione di una conversazione intercettata - era frutto di mere congetture, dal momento che l'asserito indebito prelievo di somme destinate al pagamento dei dipendenti non si concilia con il fatto che, nel periodo precedente al dicembre 2019, non sussistesse alcun debito nei confronti dei lavoratori; e) che il rilievo del Tribunale, quanto all'incerta provenienza del documento attestante siffatta situazione, era del tutto infondato, trattandosi di allegato al piano concordatario; f) che, in ogni caso, il dato era stato criticato, in quanto ritenuto espressivo della personalità dell'indagato, talché fuori fuoco erano gli ulteriori rilievi dell'ordinanza impugnata, quanto alla illegittimità, in ogni caso, del prelievo: essi piuttosto denunciavano un'indebita commissione tra questioni legate alla provvista indiziarie e problematiche in tema di esigenze cautelari; g) che anche le considerazioni dedicate all'utilizzazione, da parte dei fratelli Abrusci, dello strumento dell'interposizione di "teste di legno", oltre a sovrapporre ingiustificatamente le posizioni dei due indagati, erano prive di fondamento, giacché sia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che la [OSCURATO:SOCIETA]. facevano parte di un'unica impresa di famiglia, riconducibile alla famiglia Abrusci, i cui membri avevano sempre ricoperto personalmente e formalmente ruoli di amministrazione attiva; h) che, nel periodo 2017 - 2019, [OSCURATO:PERSONA] era amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; i) che pertanto non poteva essere ritenuta una "testa di legno" la madre degli Abrusci, [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva effettivamente gestito [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., pur con i limiti dettati dalla propria età e avvalendosi dei necessari supporti; I) che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] incarico formale da [OSCURATO:SOCIETA]. e che, solo per effetto di quest'ultimo, aveva posto in essere le condotte che gli erano state addebitate come amministratore di fatto; m) d'altra parte, il fallimento delle società e la sottoposizione della Racano a misura interdittiva sono circostanze idonee ad escludere in radice la ripetibilità della situazione; n) che illogiche erano le considerazioni dedicate alla critica secondo la quale una parte delle condotte si era verificata quanto la stessa società era soggetta al controllo quasi giornaliero di un amministratore giudiziario nominato a seguito del sequestro preventivo disposto a fine 2011 nei confronti degli Abrusci; o) che anche la valorizzazione della cessione del ramo d'azienda, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., non si era confrontata con la motivazione della decisione imprenditoriale, ossia quella di non perdere le concessioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; p) che il Tribunale aveva omesso di confrontarsi con le critiche che erano state dirette all'ordinanza genetica, quanto al tema delle pressioni che sarebbero state rivolte dagli amministratori di fatto e di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell'amministratore giudiziario, tenuto conto delle liceità delle contestazioni mosse a mezzo di legale; q) che, del pari, il Tribunale aveva omesso di confrontarsi con le critiche indirizzate nei confronti delle considerazioni dell'ordinanza genetica a proposito della richiesta di pagamento di fatture rivolta all'amministratore giudiziario di [OSCURATO:SOCIETA]. dalla società Fibap amministrata da [OSCURATO:PERSONA]; r) che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto irrilevanti le dimissioni, anche alla luce dell'assenza di ruoli gestori in altre società e della richiesta subordinata di applicazione di misura interdittiva; s) che piuttosto era irrilevante il fatto che uno degli amministratori delle società nelle quali gli Abrusci ricoprivano cariche sociali era il dott. [OSCURATO:PERSONA], storico consulente delle società della famiglia Abrusci, dal momento che tale situazione era in linea con la conoscenza che il professionista aveva della situazione societaria; t) che erroneamente erano stati valorizzati da parte del Tribunale procedimenti pendenti, laddove i precedenti erano remoti e correlati alla gestione delle medesime società; u) che il Tribunale aveva del tutto trascurato i puntuali rilievi difensivi idonei a dimostrare l'impossibilità per gli Abrusci di interessarsi alle attività di gioco e di reiterare reati simili. 2.2. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla proporzionalità e all'adeguatezza della misura applicata: al riguardo si osserva che il Tribunale aveva omesso di esaminare le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e depositate dal P.M. all'udienza camerale dalle quali emergeva il ruolo assolutamente marginale del ricorrente. Considerato in diritto 1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Innanzi tutto, occorre chiarire che del tutto legittimamente il Tribunale, nell'affrontare il tema delle esigenze cautelari, si è soffermato sui profili fattuali delle condotte, dal momento che l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. individua proprio le specifiche modalità e circostanze del fatto come una delle basi oggettive (unitamente alla personalità dell'indagato) da valutare ai fini della verifica della sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede. E sin da ora va chiarito che il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392 - 01). Ne discende che del tutto irrilevanti sono le considerazioni dedicate in ricorso all'impossibilità per il ricorrente di dedicarsi all'attività di esercizio dei giochi in concessione, poiché gli sono attribuiti reati fallimentari e societari non necessariamente correlati a siffatta tipologia di attività imprenditoriale. Per il resto, deve essere ribadito che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021 - dep. 13/01/2022, Magliulo, Rv. 282769 - 01).Ora, su un piano generale, poiché il ricorso, muovendo dalla considerazione atecnica - in quanto non può evidentemente negare la diversa soggettività delle società coinvolte - dell'esistenza di un'unica impresa di famiglia contesta anche la sussistenza del ruolo di amministratore di fatto del coindagato [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare l'assoluta assenza di specificità delle critiche che non si confrontano in alcun modo né con il dato, rilevato dall'ordinanza impugnata, quanto all'assenza di data certa della lettera stessa, sia, in ogni caso, con la puntuale analisi del contenuto dell'incarico e il raffronto con le attività svolte dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], quali indicate in nove punti dall'ordinanza impugnata. E questi profili, oltre a dimostrare la riferibilità al ricorrente delle condotte ascrittegli, valgono, nel percorso argonnentativo dell'ordinanza impugnata, anche a corroborare il profilo - rilevante nella prospettiva di valutazione delle esigenze cautelari - dell'impiego di "teste di legno", che peraltro non è limitato solo allo strumentale utilizzo, come legale rappresentante della società dell'ottantacinquenne madre dei fratelli Abrusci. Infatti, solo per cenni aspecifici il ricorso si confronta con i mutamenti delle modalità di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nel momento in cui stava emergendo il dissesto della società, al fine di perfezionare la cessione di vari rami di azienda in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. senza far emergere il conflitto di interessi con la figura di [OSCURATO:PERSONA] già amministratore unico della cedente (e poi divenuto mero consigliere d'amministrazione) e contestualmente amministratore della cessionaria. E il profilo è di particolare rilievo poiché conferma l'assoluta inidoneità dell'attuale assenza di cariche sociali, nel caso concreto, ad elidere le esigenze cautelari: ciò soprattutto alla luce del coinvolgimento come amministratori - logicamente sottolineato dall'ordinanza impugnata - del consulente di tutte le società degli Abrusci e di persona a lui collegata (come dimostrato dall'impiego di un comune indirizzo di posta elettronica). E ciò senza dire che i reati dei quali si tratta sono stati attribuiti al ricorrente anche quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. con la conseguenza che la perdurante assenza di cariche sociali non è in alcun modo correlata con le modalità della stessa condotta attraverso la quale si è manifestata la capacità a delinquere dell'Abrusci. Ciò posto, tornando a seguire l'ordine delle doglianze prospettate in ricorso, al netto delle superiori puntualizzazioni, si osserva, innanzi tutto, che persino l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020 - dep. 11/02/2021, Bagalà, Rv. 280670 - 01). Siffatto principio giuridico, del quale s'è fatta applicazione sopra, a proposito dei rilievi dedicati all'asserita impossibilità di prosecuzione dell'attività di gioco su concessione, riguarda anche altri profili, come si illustrerà subito infra. A tal riguardo, occorre considerare che l'ordinanza impugnata non si è limitata a precisare che si sarebbe soffermata su alcune affermazioni difensive, al fine di dimostrarne l'infondatezza, ma ha premesso che la richiesta di riesame si era concentrata solo su pochi e marginali elementi rispetto al più ampio quadro dimostrativo della sussistenza del pericolo di reiterazione. E, in effetti, gli unici punti riproposti in ricorso come profili che sarebbero stati trascurati riguardano, a parte il tema dell'impossibilità di prosecuzione dell'attività di gioco, riguardano le pressioni che sarebbero state rivolte dagli amministratori di fatto e di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell'amministratore giudiziario e le considerazioni dell'ordinanza genetica a proposito della richiesta di pagamento di fatture rivolta all'amministratore giudiziario di [OSCURATO:SOCIETA]. dalla società Fibap: ma si tratta di profili che l'ordinanza impugnata non pone a base delle proprie conclusioni. Al contrario, l'esame del ricorso rivela che l'ordinanza si è puntualmente confrontata con i profili rilevanti della questione, sottolineando che quella che il ricorrente insiste nel voler considerare un'unica vicenda è consistita in una pluralità di fatti che si sono snodati per anni (dal 2010 al 2019) attraverso condotte di rilevante gravità per gli importi coinvolti poste in essere, con riguardo alla [OSCURATO:SOCIETA]. anche dopo il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tentativo di unificare i delitti, in quanto commessi in vista della gestione di due società ormai fallite, è privo di qualunque fondamento, posto che è proprio la varietà, gravità e durata nel tempo delle condotte - profili puntualmente esaminati dall'ordinanza impugnata ma sui quali il ricorso sorvola - a dare conto del giudizio finale di una sistematica gestione spregiudicata delle attività imprenditoriali che radica il pericolo di reiterazione alla luce delle rilevanti partecipazioni tuttora detenute dal ricorrente in altre società. Per il resto si osserva: a) che la questione del prelievo di somme destinate al pagamento delle retribuzioni (oltre a non essere accompagnata da alcun chiarimento in ordine alla lettura della conversazione intercettata), insiste sul rilievo del regolare pagamento degli stipendi, assertivamente ribadendo che l'adempimento regolare sino a dicembre 2019 sarebbe dimostrato da un prospetto allegato al piano concordatario (ciò che 05° il Tribunale COa ntrd5t 5010 assertivamente nega e , che senza if peraltro chiarire l'autore del ClO „spcc, che è assorbente - l'obiettivo fondamento di siffatta P iAnrattutto - conclusione); b) che il ricorso neppure si impgna e a contrastare il rilievo svolto dal Tribunale, ossia che non sussiste prova del fatto che una parte delle condotte si era verificata quanto la società era soggetta al controllo quasi giornaliero di un amministratore giudiziario nominato a seguito del sequestro preventivo disposto nei confronti degli Abrusci; c) che, in ogni caso, il ricorso è aspecífico perché non spiega per quale ragione la presenza dell'amministratore giudiziario sarebbe Incompatibile con la commissione di (peraltro solo alcune, non meglio precisate) condotte; d) che è del tutto inesatto che il Tribunale non si sia confrontato con il tema della cessione dei rami di azienda, avendo anzi chiarito che alla cessione in favore della Expandìa s.r.I., si era poi accompagnata anche la fuoriuscita dal patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.rl. della partecipazione in [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in tal modo provocando un sicuro pregiudizio per i creditori (e su quest'ultimo punto, anch'esso rivelatore della scaltra gestione imprenditoriale, il ricorso è sostanzialmente silente); e) che quanto ai precedenti, ferma la rilevanza dei procedimenti pendenti (v., ad es., Sez. 1, n. 51030 del 06/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271405 - O), la puntale analisi svolta dal Tribunale - peraltro per corroborare un quadro ben più che solidamente fondato sulle modalità della condotta - è oggetto di esame del tutto generico da parte del ricorso; f) del pari del tutto generica, è la doglianza di mancata considerazione delle dichiarazioni prodotte dal P.M., poiché non articolata attraverso l'indicazione di quale sarebbe il contenuto di siffatte dichiarazioni e perché riuscirebbero, nel confinare il ruolo del ricorrente ad un ambito di marginalità, a incrinare il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari 2. Inammissibile per assenza di specificità è anche il terzo motivo, posto che lo svolgimento di condotte come amministratore di fatto, giustifica il giudizio di inadeguatezza delle misure interdittive espresso dal Tribunale. Dell'inammissibilità della critica che investe il mancato esame delle dichiarazioni del Tolosa si è detto al termine dell'esame del precedente motivo. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cass