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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30104/2025

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11023/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] de Ruggiero n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto,n. 1590/08/2018, depositata in data 24 dicembre 2018. nonché sul ricorso iscritto al n. 22694/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] ambiente - Art. 6 13-19 l. 388/2000 -Avviso di accertamento - Contenuto - Mero disconoscimento dell’agevolazione - Atto impositivo ex art. 6 comma 1 d.l. 119/2018 - Rimessione in pubblica udienza Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] de Ruggiero n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 488/07/2022, depositata in data 29 marzo 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta individuale esercente l’attività di “altre stampe”, impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova l’avviso di accertamento n.

T6S010603844/2015, con il quale l’Agenzia delle entrate accertava, in relazione all’anno d’imposta 2010, l’indebita diminuzione del reddito d’impresa, per complessivi Euro 343.410,00, pari alla differenza tra il sovraccosto dell’investimento per l’acquisto di un macchinario per la stampa di etichette e la mediaglobale degli investimenti realizzati negli anni precedenti, ex art. 6 commi 13-19 della l. 388/2000, come stimata da perizia di parte.

La CTP accoglievail ricorso ritenendo sussistenti i presupposti per l’agevolazione fiscale (sovraccosto ambientale).

2. L’Ufficio proponeva appello avverso la decisione dei giudici di prossimità evidenziando la natura (non esclusivamente ambientale) del sovraccosto; la Commissione tributaria regionale del Veneto confermava la decisione di primo grado: con riferimento al criterio per la determinazione dell’ammontare dell’investimento da ammettere a detassazione,i giudici del gravame ritenevano corretto il calcolo eseguito dal contribuente, essendoirrilevante la circostanza che ‘le peculiarità del macchinario non sono integralmente riconducibili all’impatto ambientale’ (pagina 2 della sentenza).

3. Contro la sentenza della CTRpropone ricorso per cassazione l’Ufficio, rubricato al n.r.g. 11023/2020 ed affidato a d u n motiv o .

Resiste il contribuente con controricorso , eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, perché tardivo, non potendo trovare applicazione, nella fattispecie, la sospensione prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. 119/2018.

4. [OSCURATO:PERSONA], nella medesima qualità, impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova gli avvisi di accertamento nn.

T6S010604144/2018 e TS6010604148/2018, con i quali l’Agenzia delle entrate rettificava, in relazione agli anni 2014 e 2015, il reddito di impresa imponibile in € 255.467,00 ed accertava maggiori imposte.

Gli atti impugnati richiamavano l’avviso di accertamento emesso in relazione all’anno di imposta 2010 n.

TS6010603844/2015, con il quale l’Ufficio accertava l’indeb ita diminuzione del reddito d’impresa, per complessivi Euro 343.410,00.

Negli anni successivi il contribuente utilizzava le predette perdite nelle relative dichiarazioni e l’Ufficio provvedeva, per gli anni 2014 e 2015, al disconoscimento di dette perdite ed alla liquidazione di maggiori imposte.

La CTP accoglieva il ricorso alla luce delle sentenze di primo e secondo grado (favorevoli al contribuente) intervenute nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento presupposto, sentenze ritenute conformi alla giurisprudenza in materia.

5. L’Ufficio proponeva appello avverso la decisione dei giudici di prossimità evidenziando che il giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento presupposto era ancora pendente (presso questa Corte), per cui alcuna efficacia potevano avere nel giudizio de quole decisioni di merito favorevoli al contribuente e ribadendo, in ogni caso, la correttezza del proprio operato.

La CTR confermava la decisione di primo grado; pur condividendo la tesi dell’Ufficio secondo cui la decisione emessa sull’avviso presupposto non poteva avere nel presente giudizio alcun effetto vincolante, il giudice di appello affermava che ‘le decisioni su questa vertenza riguardanti le annualità dal 2011 in poi non potranno che essere condizionate (in un senso o nell’altro) dalla decisione della Cassazione sulla prima annualità relativa all’anno di imposta 2010’ (pag. 5 della sentenza); condivideva, nel merito, la decisione di prime cure sottolineando, però, che ‘in ogni caso, l’intera questione della misura delle agevolazioni relative al macchinario acquistato dal sig.Magagna sia già nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] la cui decisione condizionerà necessariamente l’intero periodo di ammortamento a cui sono riferibili le agevolazioni fiscali delle quali ha usufruito il Contribuente e che gli sono state contestate dall’Ufficio’ (ancora pag.

6. Contro la sentenza della CTRpropone ricorso per cassazione l’Ufficio, rubricato al n.r.g. 22694/2020 e affidato a du e motiv i, chiedendo preliminarmente la riunione al giudizio rubricato al n.r.g. 11023/2020.Resiste il contribuente con controricorso.

7. È stata, quindi, fissata, in ambedue i giudizi, l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Considerato che:

1. Deve procedersi alla riunione dei due giudizi.

Sussiste, infatti, un’evidente connessione tra gli stessi, essendo pendenti tra le stesse parti ed avendo ad oggetto tre distinti avvisi di accertamento, con riferimento a diversi anni di imposta.

Il primo atto è richiamato negli altri due, relativi alle annualità 2014-2015, poiché la ripresa a tassazione in questi due anni si fonda sul disconoscimento dell’agevolazione operato dall’Ufficio nel primo.

Inoltre, i motivi di gravame sono parzialmente identici.

Infatti, nel ricorso n. 11023/2020 l’ADE lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 13 – 19, della l. 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’art. 11 Cost., in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c.» per avere la CTR erroneamente negato un collegamento tra l’approccio incrementale e la disciplina comunitaria.

Analoga doglianza viene svolta come primo motivo del ricorso rubricato al n.r.g. 22694/2020, affidato anche ad una seconda censura, ovvero la «falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, co.1,n. 4 c.p.c.» per non avere la CTR sospeso il secondo giudizio in attesa della definizione di quello avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo all’anno 2010.

2. Ciò posto, il contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso rubricato al n.r.g. 11023/2020 , perché tardivamente proposto, sostenendo che la sospensione dei termini prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. 119/2018 non si applichi nella fattispecie, non avendo la controversia ad oggetto un atto impositivo; l’avviso di accertamento impugnato, invero, non contiene alcuna quantificazione di imposte o sanzioni.

3. L’ambito di applicazione della disciplina introdotta dal d.l. 119/2018 (cd. pace fiscale) è stato sinora tracciato da questa Corte, con particolare riferimento alla nozione di ‘atti impositivi’, nei seguenti termini: -anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione delle imposte proporzionale di registro, ipotecaria e catastale dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesafiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione(Cass. 20/07/2021, n. 20683); -la cartella di pagamento può essere oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022, purché sia il primo atto impositivo con il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo in tal caso impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, che, invece, non sono più denunciabili ove sia mero atto riscossivo (Cass. n. 25204/2024 19/09/2024); -una controversia tributaria è suscettibile di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ogniqualvolta l'atto costituisca il primo e unico con il quale l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente la pretesa impositiva (Cass.14/06/2025, n. 15946); -in tema di definizione agevolata, l’individuazione dell'atto impositivo deve essere centrata non sulla sussistenza o insussistenza di un margine di discrezionalità da parte dell'Amministrazione nella determinazione della pretesa impositiva, bensì sulla circostanza che si tratti o meno di atto con il quale il contribuente è reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti (Cass., Sez.

U., 25/06/2021, n. 18298).

In altri termini, l'atto impositivo è quello che «impone» per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum (Cass., Sez.

U., cit. in particolare punto

6.1. della motivazione), a condizione che le contestazioni sollevate non riguardino esclusivamente vizi propri della cartella, ma investano anche la fondatezza della pretesa impositiva(Cass. 06/09/2025, n. 24678).

4. Considerate la particolare rilevanza della questione e la mancanza di precedenti specificiè opportuno, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., rinviare l e caus e a nuovo ruolo per la rimessione all’udienza pubblica.

P.Q.M La Corte riunisce il ricorso n. 22694/2022 al ricorso n. 11023/2020; dispone il rinvio a nuovo ruolo e la ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11023/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] de Ruggiero n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto,n. 1590/08/2018, depositata in data 24 dicembre 2018. nonché sul ricorso iscritto al n. 22694/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] ambiente - Art. 6 13-19 l. 388/2000 -Avviso di accertamento - Contenuto - Mero disconoscimento dell’agevolazione - Atto impositivo ex art. 6 comma 1 d.l. 119/2018 - Rimessione in pubblica udienza Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] de Ruggiero n. 5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 488/07/2022, depositata in data 29 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta individuale esercente l’attività di “altre stampe”, impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova l’avviso di accertamento n. T6S010603844/2015, con il quale l’Agenzia delle entrate accertava, in relazione all’anno d’imposta 2010, l’indebita diminuzione del reddito d’impresa, per complessivi Euro 343.410,00, pari alla differenza tra il sovraccosto dell’investimento per l’acquisto di un macchinario per la stampa di etichette e la mediaglobale degli investimenti realizzati negli anni precedenti, ex art. 6 commi 13-19 della l. 388/2000, come stimata da perizia di parte. La CTP accoglievail ricorso ritenendo sussistenti i presupposti per l’agevolazione fiscale (sovraccosto ambientale). 2. L’Ufficio proponeva appello avverso la decisione dei giudici di prossimità evidenziando la natura (non esclusivamente ambientale) del sovraccosto; la Commissione tributaria regionale del Veneto confermava la decisione di primo grado: con riferimento al criterio per la determinazione dell’ammontare dell’investimento da ammettere a detassazione,i giudici del gravame ritenevano corretto il calcolo eseguito dal contribuente, essendoirrilevante la circostanza che ‘le peculiarità del macchinario non sono integralmente riconducibili all’impatto ambientale’ (pagina 2 della sentenza). 3. Contro la sentenza della CTRpropone ricorso per cassazione l’Ufficio, rubricato al n.r.g. 11023/2020 ed affidato a d u n motiv o . Resiste il contribuente con controricorso , eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, perché tardivo, non potendo trovare applicazione, nella fattispecie, la sospensione prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. 119/2018. 4. [OSCURATO:PERSONA], nella medesima qualità, impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova gli avvisi di accertamento nn. T6S010604144/2018 e TS6010604148/2018, con i quali l’Agenzia delle entrate rettificava, in relazione agli anni 2014 e 2015, il reddito di impresa imponibile in € 255.467,00 ed accertava maggiori imposte. Gli atti impugnati richiamavano l’avviso di accertamento emesso in relazione all’anno di imposta 2010 n. TS6010603844/2015, con il quale l’Ufficio accertava l’indeb ita diminuzione del reddito d’impresa, per complessivi Euro 343.410,00. Negli anni successivi il contribuente utilizzava le predette perdite nelle relative dichiarazioni e l’Ufficio provvedeva, per gli anni 2014 e 2015, al disconoscimento di dette perdite ed alla liquidazione di maggiori imposte. La CTP accoglieva il ricorso alla luce delle sentenze di primo e secondo grado (favorevoli al contribuente) intervenute nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento presupposto, sentenze ritenute conformi alla giurisprudenza in materia. 5. L’Ufficio proponeva appello avverso la decisione dei giudici di prossimità evidenziando che il giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento presupposto era ancora pendente (presso questa Corte), per cui alcuna efficacia potevano avere nel giudizio de quole decisioni di merito favorevoli al contribuente e ribadendo, in ogni caso, la correttezza del proprio operato. La CTR confermava la decisione di primo grado; pur condividendo la tesi dell’Ufficio secondo cui la decisione emessa sull’avviso presupposto non poteva avere nel presente giudizio alcun effetto vincolante, il giudice di appello affermava che ‘le decisioni su questa vertenza riguardanti le annualità dal 2011 in poi non potranno che essere condizionate (in un senso o nell’altro) dalla decisione della Cassazione sulla prima annualità relativa all’anno di imposta 2010’ (pag. 5 della sentenza); condivideva, nel merito, la decisione di prime cure sottolineando, però, che ‘in ogni caso, l’intera questione della misura delle agevolazioni relative al macchinario acquistato dal sig.Magagna sia già nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] la cui decisione condizionerà necessariamente l’intero periodo di ammortamento a cui sono riferibili le agevolazioni fiscali delle quali ha usufruito il Contribuente e che gli sono state contestate dall’Ufficio’ (ancora pag. 6. Contro la sentenza della CTRpropone ricorso per cassazione l’Ufficio, rubricato al n.r.g. 22694/2020 e affidato a du e motiv i, chiedendo preliminarmente la riunione al giudizio rubricato al n.r.g. 11023/2020.Resiste il contribuente con controricorso. 7. È stata, quindi, fissata, in ambedue i giudizi, l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Deve procedersi alla riunione dei due giudizi. Sussiste, infatti, un’evidente connessione tra gli stessi, essendo pendenti tra le stesse parti ed avendo ad oggetto tre distinti avvisi di accertamento, con riferimento a diversi anni di imposta. Il primo atto è richiamato negli altri due, relativi alle annualità 2014-2015, poiché la ripresa a tassazione in questi due anni si fonda sul disconoscimento dell’agevolazione operato dall’Ufficio nel primo. Inoltre, i motivi di gravame sono parzialmente identici. Infatti, nel ricorso n. 11023/2020 l’ADE lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 13 – 19, della l. 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’art. 11 Cost., in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c.» per avere la CTR erroneamente negato un collegamento tra l’approccio incrementale e la disciplina comunitaria. Analoga doglianza viene svolta come primo motivo del ricorso rubricato al n.r.g. 22694/2020, affidato anche ad una seconda censura, ovvero la «falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. e violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, co.1,n. 4 c.p.c.» per non avere la CTR sospeso il secondo giudizio in attesa della definizione di quello avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo all’anno 2010. 2. Ciò posto, il contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso rubricato al n.r.g. 11023/2020 , perché tardivamente proposto, sostenendo che la sospensione dei termini prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. 119/2018 non si applichi nella fattispecie, non avendo la controversia ad oggetto un atto impositivo; l’avviso di accertamento impugnato, invero, non contiene alcuna quantificazione di imposte o sanzioni. 3. L’ambito di applicazione della disciplina introdotta dal d.l. 119/2018 (cd. pace fiscale) è stato sinora tracciato da questa Corte, con particolare riferimento alla nozione di ‘atti impositivi’, nei seguenti termini: -anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione delle imposte proporzionale di registro, ipotecaria e catastale dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, laddove tale atto si riveli espressione di una finalità sostanzialmente impositiva, in quanto suscettibile di esprimere, nei confronti del contribuente, una pretesafiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione(Cass. 20/07/2021, n. 20683); -la cartella di pagamento può essere oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022, purché sia il primo atto impositivo con il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo in tal caso impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, che, invece, non sono più denunciabili ove sia mero atto riscossivo (Cass. n. 25204/2024 19/09/2024); -una controversia tributaria è suscettibile di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ogniqualvolta l'atto costituisca il primo e unico con il quale l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente la pretesa impositiva (Cass.14/06/2025, n. 15946); -in tema di definizione agevolata, l’individuazione dell'atto impositivo deve essere centrata non sulla sussistenza o insussistenza di un margine di discrezionalità da parte dell'Amministrazione nella determinazione della pretesa impositiva, bensì sulla circostanza che si tratti o meno di atto con il quale il contribuente è reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti (Cass., Sez. U., 25/06/2021, n. 18298). In altri termini, l'atto impositivo è quello che «impone» per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum (Cass., Sez. U., cit. in particolare punto 6.1. della motivazione), a condizione che le contestazioni sollevate non riguardino esclusivamente vizi propri della cartella, ma investano anche la fondatezza della pretesa impositiva(Cass. 06/09/2025, n. 24678). 4. Considerate la particolare rilevanza della questione e la mancanza di precedenti specificiè opportuno, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., rinviare l e caus e a nuovo ruolo per la rimessione all’udienza pubblica. P.Q.M La Corte riunisce il ricorso n. 22694/2022 al ricorso n. 11023/2020; dispone il rinvio a nuovo ruolo e la ri
Sentenza Cassazione n. 30104/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris