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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21818/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 40332/2025 Rasconà OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 393-bis cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Considerato che il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata valutazione dello stato di alterazione alcolica dell'imputato al momento del fatto nella valutazione della responsabilità o almeno nella gradazione della pena, è del tutto generico e meramente reiterativo di analogo motivo di appello che la Corte distrettuale ha vagliato e disatteso, evidenziando che lo stato di ubriachezza non potesse che essere volontario (pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 40332/2025 Rasconà OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza, che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 393-bis cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Considerato che il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata valutazione dello stato di alterazione alcolica dell'imputato al momento del fatto nella valutazione della responsabilità o almeno nella gradazione della pena, è del tutto generico e meramente reiterativo di analogo motivo di appello che la Corte distrettuale ha vagliato e disatteso, evidenziando che lo stato di ubriachezza non potesse che essere volontario (pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21818/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris