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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11970/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Carlad'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] controS.c.c.i.

Spa - [OSCURATO:PERSONA] Inps in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.239/2022depositata il 17/03/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25466/2022Numero sezionale 388/2026Numero di raccolta generale 11970/2026Data pubblicazione 30/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro850,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 29/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Carlad'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] controS.c.c.i. Spa - [OSCURATO:PERSONA] Inps in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.239/2022depositata il 17/03/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25466/2022Numero sezionale 388/2026Numero di raccolta generale 11970/2026Data pubblicazione 30/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro850,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 29/04/2026
Sentenza Cassazione n. 11970/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris