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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 marzo 2025

Cassazione n. 35191/2025

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a Calcinate il 1 7 /0 5 /197 3 avverso l’ordinanza[OSCURATO:DATA_NASCITA] del la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria delSostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia con ordinanza del 19/03 /2025 ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la richiesta di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia il 19/12/2016, divenuta irrevocabile il 15/03/2017.

In sintesi, la corte territoriale ha ritenutoche, secondo quanto risultava dagli atti, nonché secondo quanto dichiarato dallo stesso istante, quest’ultimo aveva avuto conoscenza della esistenza della pronuncia a suo carico in data 10 aprile 2024, allorquando aveva preso visione del certificato del casellario giudiziale che lo riguardava.

La richiesta di rescissione del giudicato era stata presentata soltanto il successivo 17 maggio 2024, con la conseguenza che, dovendotrovare applicazione l’art. 629-bis c od . p roc . p en . nella formulazione previgente a quella introdotta con il d. lgs. n. 150 del 2022(il [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato assente nel procedimento di merito anteriormente all’entrata in vigore della novella legislativa), il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorreva non già dalla compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza, bensì dalla conoscenza del procedimento.

2. Con il ricorso si denuncia, con un unico motivo, l’erronea applicazione dell’art. 629-biscod . p roc . p en . e il vizio di motivazione, deducendo si che , sebbene fosse condivisibile l’applicazione della norma processuale nel testo previgentealla novella del 2022 , la esatta conoscenza del procedimento era intervenuta tuttavia solo quando al condannato erano stati comunicati gli estremi della sentenza di condanna (con pec ricevuta il 18.12.2024), non già il 10 aprile 2014, data della consultazione del certificato del casellario giudiziale, attonel quale “non venivano riportati i riferimenti del procedimento penale, tanto meno della sentenza oggetto di rescissione” (ricorso, pag. 2). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondatoe deve pertanto essere rigettato.

Deve innanzitutto precisarsi che -contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato - i n tema di rescissione del giudicato, per l'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 629-biscod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato in "assenza" ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria(Sez. 4, o rd . n. 2580 del 19/10/2023, dep. 2024, Dedu,Rv. 285701 – 01 ) .

Nel caso in esame, la conoscenza del processo da parte del condannato è intervenuta il 10aprile 2024, data di presa visione del certificato del casellario giudiziale, quando era vigente la nuova disposizione , e, in particolare, il comma 2, che stabilisce che il termine di trentagiorni, di natura decadenziale, per la proposizione della richiesta di rescissionedecorre dal "momento della avvenuta conoscenza della sentenza" ( e non più dal momento della conoscenza del procedimento).

2. Ha precisato, inoltre,la giurisprudenza di legittimità che il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, anche a seguito della novellazione dell'art. 629-biscod. proc. pen., mediante la sostituzione della locuzione "sentenza" a quella di "procedimento",in precedenza utilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150” (Sez. 2, Sentenza n. 14510 del 08/01/2025, Esposito, Rv. 287945, alla cui ampia motivazione si rinvia,sottolineandosi che ai fini della individuazione del dies a quo per la proposizione dell'istanza di rescissione, rileva la precisa ed effettiva cognizione, da parte dell'interessato, degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, in quanto uniche informazioni necessarie non solo per comprendere la circostanza relativa alla avvenuta celebrazione diun definitivo processo a suo carico , ma anche per potere utilmente individuare la corte territoriale alla quale rivolgersi per attivare il rimedio dell'impugnazione straordinaria e indicarne il preciso oggetto, laddove ininfluente, ai fini dell'esperimento della procedura di cui all'art. 629-bisc.p.p. è, invece, la precisa cognizione dell'intero apparato motivazionale della sentenza i rrevocabile, non attenendo a i presupposti dell'istituto della rescissione del giudicato bensì al merito del giudizio).

3. Correttamente, pertanto, la Corte di appello di Brescia ha stabilito la decorrenza del termine di trentagiorni dalla consultazione del certificato del casellario giudiziale da parte del condannato, posto che tale atto conteneva (anche) la sentenza oggetto dell'istanza di rescissione, con l’indicazione dell’autorità giudiziaria che l’aveva emessa (Tribunale di Brescia), la data della pronuncia (19.12.2016), quella della intervenuta irrevocabilità della stessa (15.3.2017), il reato per il quale la condanna era intervenuta (appropriazione indebita), la data e il luogo del commesso reato, e, infine, la pena inflitta ; di conseguenza, la richiesta di rescissione che si assume presentata il 17 maggio 2024 presso l’Ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] e che è pervenuta all’ufficio giudiziario competente il 22 gennaio 2025 è da considerarsi in ogni casotardiva, perché proposta oltre il termine di trenta giorni, decorrente dal 10 aprile 2024.

Occorre, infine, precisare che il ricorrente sostiene che nel certificato del casellario non era riportata la sentenza oggetto dell’istanza di rescissione (ricorso, pag.2), circostanza che risulta smentita non solo dal certificato in atti, ma anche da quanto dichiarato in premessa dal [OSCURATO:PERSONA] stesso nella richiesta indirizzata alla Corte di appello di Brescia.

4. Al rigetto delricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento .

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il1 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a Calcinate il 1 7 /0 5 /197 3 avverso l’ordinanza[OSCURATO:DATA_NASCITA] del la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria delSostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia con ordinanza del 19/03 /2025 ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la richiesta di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia il 19/12/2016, divenuta irrevocabile il 15/03/2017. In sintesi, la corte territoriale ha ritenutoche, secondo quanto risultava dagli atti, nonché secondo quanto dichiarato dallo stesso istante, quest’ultimo aveva avuto conoscenza della esistenza della pronuncia a suo carico in data 10 aprile 2024, allorquando aveva preso visione del certificato del casellario giudiziale che lo riguardava. La richiesta di rescissione del giudicato era stata presentata soltanto il successivo 17 maggio 2024, con la conseguenza che, dovendotrovare applicazione l’art. 629-bis c od . p roc . p en . nella formulazione previgente a quella introdotta con il d. lgs. n. 150 del 2022(il [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato assente nel procedimento di merito anteriormente all’entrata in vigore della novella legislativa), il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorreva non già dalla compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza, bensì dalla conoscenza del procedimento. 2. Con il ricorso si denuncia, con un unico motivo, l’erronea applicazione dell’art. 629-biscod . p roc . p en . e il vizio di motivazione, deducendo si che , sebbene fosse condivisibile l’applicazione della norma processuale nel testo previgentealla novella del 2022 , la esatta conoscenza del procedimento era intervenuta tuttavia solo quando al condannato erano stati comunicati gli estremi della sentenza di condanna (con pec ricevuta il 18.12.2024), non già il 10 aprile 2014, data della consultazione del certificato del casellario giudiziale, attonel quale “non venivano riportati i riferimenti del procedimento penale, tanto meno della sentenza oggetto di rescissione” (ricorso, pag. 2). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondatoe deve pertanto essere rigettato. Deve innanzitutto precisarsi che -contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato - i n tema di rescissione del giudicato, per l'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 629-biscod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato in "assenza" ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria(Sez. 4, o rd . n. 2580 del 19/10/2023, dep. 2024, Dedu,Rv. 285701 – 01 ) . Nel caso in esame, la conoscenza del processo da parte del condannato è intervenuta il 10aprile 2024, data di presa visione del certificato del casellario giudiziale, quando era vigente la nuova disposizione , e, in particolare, il comma 2, che stabilisce che il termine di trentagiorni, di natura decadenziale, per la proposizione della richiesta di rescissionedecorre dal "momento della avvenuta conoscenza della sentenza" ( e non più dal momento della conoscenza del procedimento). 2. Ha precisato, inoltre,la giurisprudenza di legittimità che il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, anche a seguito della novellazione dell'art. 629-biscod. proc. pen., mediante la sostituzione della locuzione "sentenza" a quella di "procedimento",in precedenza utilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150” (Sez. 2, Sentenza n. 14510 del 08/01/2025, Esposito, Rv. 287945, alla cui ampia motivazione si rinvia,sottolineandosi che ai fini della individuazione del dies a quo per la proposizione dell'istanza di rescissione, rileva la precisa ed effettiva cognizione, da parte dell'interessato, degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, in quanto uniche informazioni necessarie non solo per comprendere la circostanza relativa alla avvenuta celebrazione diun definitivo processo a suo carico , ma anche per potere utilmente individuare la corte territoriale alla quale rivolgersi per attivare il rimedio dell'impugnazione straordinaria e indicarne il preciso oggetto, laddove ininfluente, ai fini dell'esperimento della procedura di cui all'art. 629-bisc.p.p. è, invece, la precisa cognizione dell'intero apparato motivazionale della sentenza i rrevocabile, non attenendo a i presupposti dell'istituto della rescissione del giudicato bensì al merito del giudizio). 3. Correttamente, pertanto, la Corte di appello di Brescia ha stabilito la decorrenza del termine di trentagiorni dalla consultazione del certificato del casellario giudiziale da parte del condannato, posto che tale atto conteneva (anche) la sentenza oggetto dell'istanza di rescissione, con l’indicazione dell’autorità giudiziaria che l’aveva emessa (Tribunale di Brescia), la data della pronuncia (19.12.2016), quella della intervenuta irrevocabilità della stessa (15.3.2017), il reato per il quale la condanna era intervenuta (appropriazione indebita), la data e il luogo del commesso reato, e, infine, la pena inflitta ; di conseguenza, la richiesta di rescissione che si assume presentata il 17 maggio 2024 presso l’Ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] e che è pervenuta all’ufficio giudiziario competente il 22 gennaio 2025 è da considerarsi in ogni casotardiva, perché proposta oltre il termine di trenta giorni, decorrente dal 10 aprile 2024. Occorre, infine, precisare che il ricorrente sostiene che nel certificato del casellario non era riportata la sentenza oggetto dell’istanza di rescissione (ricorso, pag.2), circostanza che risulta smentita non solo dal certificato in atti, ma anche da quanto dichiarato in premessa dal [OSCURATO:PERSONA] stesso nella richiesta indirizzata alla Corte di appello di Brescia. 4. Al rigetto delricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento . P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il1 ottobre 202
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