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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022

Cassazione n. 07983/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione del beneficio di cui all'art. 47-ter Ord. pen. e della semilibertà, nonché ha rigettato quella di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale proposte da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena di anni due mesi cinque, giorni nove di reclusione, di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia del 26 novembre 2014, Siep n. 671/2020.

2. Ritenuto che i motivi dedotti dal difensore, avv.

G. Grasso (violazione ed erronea applicazione dell'art. 47, comma 3 e 3-bis, Ord. pen. e vizio di motivazione) devolvono censure non consentite in sede di legittimità perché riproduttive di quelle già adeguatamente vagliate, con corrette e logiche argomentazioni, dal giudice di sorveglianza e non scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni a base della decisione impugnata. 2.1.Considerato, inoltre, che il dedotto vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione appare contrastato dalla lettura del provvedimento impugnato, tenuto conto della compiuta giustificazione del diniego (cfr. pag. 1 dove il Tribunale specifica, a fronte dell'indicato precedente affidamento in prova per altra condanna concluso nel 2006, che [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere altro reato di furto aggravato nel 2008 e ha riportato la condanna definitiva per la quale è in corso di espiazione la pena).

2.2. Rilevato, inoltre, che nel testo del provvedimento censurato, si fa comunque, riferimento alla mancanza di rivisitazione critica rispetto alle condotte di reato e, in generale, ad una carenza di resipiscenza nonché al disinteresse verso progetti di reinserimento sociale e che tali elementi sono necessariamente da valutare, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche al fine di accertare la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico positivo (tra le altre, Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Rv. 264602: ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva).3.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione del beneficio di cui all'art. 47-ter Ord. pen. e della semilibertà, nonché ha rigettato quella di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale proposte da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena di anni due mesi cinque, giorni nove di reclusione, di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia del 26 novembre 2014, Siep n. 671/2020. 2. Ritenuto che i motivi dedotti dal difensore, avv. G. Grasso (violazione ed erronea applicazione dell'art. 47, comma 3 e 3-bis, Ord. pen. e vizio di motivazione) devolvono censure non consentite in sede di legittimità perché riproduttive di quelle già adeguatamente vagliate, con corrette e logiche argomentazioni, dal giudice di sorveglianza e non scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni a base della decisione impugnata. 2.1.Considerato, inoltre, che il dedotto vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione appare contrastato dalla lettura del provvedimento impugnato, tenuto conto della compiuta giustificazione del diniego (cfr. pag. 1 dove il Tribunale specifica, a fronte dell'indicato precedente affidamento in prova per altra condanna concluso nel 2006, che [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere altro reato di furto aggravato nel 2008 e ha riportato la condanna definitiva per la quale è in corso di espiazione la pena). 2.2. Rilevato, inoltre, che nel testo del provvedimento censurato, si fa comunque, riferimento alla mancanza di rivisitazione critica rispetto alle condotte di reato e, in generale, ad una carenza di resipiscenza nonché al disinteresse verso progetti di reinserimento sociale e che tali elementi sono necessariamente da valutare, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche al fine di accertare la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico positivo (tra le altre, Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Rv. 264602: ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva).3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere est
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