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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31264/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3029/2019R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19 , presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Aprilia, in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via E. Gianturco n. 1, presso lo studio LTPartners, rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; –controricorrente – avverso la sentenza n. 5017/2018, depositata il 13 luglio 2018 , del la Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21 settembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che:

1. – con sentenza n. 5017/2018, depositata il 13 luglio 2018, la Commissione tributaria regionale del Lazioha accolto l’appello proposto dal Comune di Aprilia, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione diun avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2007; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - il motivo di appello proposto dall’Ente, - che involgeva la nullità del giudizio di primo grado per omessa comunicazione dell’avviso di udienza, -poteva ritenersi superato «per espressa rinuncia del Comune di Aprilia in sede dibattimentale»; -come già rilevato dal giudice di prime cure, e secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, «gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale anteriori al 1° gennaio 2000, in quanto dotati di immediata efficacia purese non comunicati o notificati al contribuente, consentono il recupero della maggiore imposta eventualmente dovuta»; -non poteva, però, convenirsi con le conclusioni cui il primo giudice era pervenuto in ordine alla rideterminazione della rendita catastale, - sulla base di un valore delle unità immobiliari di € 1.736.000,00 (difforme da quello attribuito dall’Agenzia, in sede di classamento, e pari ad € 3.321.810,50 ), - in quanto, così pronunciando, la Commissione tributaria provinciale aveva «inciso su un potere riservato all'Agenzia del territorio, la quale è l'unica legittimata passiva e che non è statachiamata in giudizio»;

2. -[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; -il Comune di Aprilia resiste con controricorso .Considerato che:

1. – ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4 , cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, c. 1, lett. b), deducendo, in sintesi, che, - venendo in considerazione una nullità rilevabile di ufficio e, così, sottratta alla disponibilità delle parti, - il giudice del gravame avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 59, c. 1, lett. b), cit., in relazione al motivo di appello spiegato da controparte, cui essa esponente aveva sostanzialmente aderito e che involgeva, p er l’appunto, la nullità della sentenza impugnata per omessa comunicazione dell’avviso di trattazione del ricorso (in pubblica udienza; d.lgs. n. 546 del 1992, art. 31);

2. – in via pregiudiziale va , però, rilevato che parte ricorrente ha depositatoistanza di sospensione del giudizio, ai sensi della l. n. 130 del 2022, art. 5, c. 10; - nel quadro della disciplina relativa alla d efinizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, detta disposizione prevede che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.»; - l’art. 5 , cit., al successivo comma 15 , dispone poi che « Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.»; 3 – in conclusione, va disposto il rinvio della trattazione a nuovo ruolo al fine di consentire l’eventuale definizione agevolata del ricorso.

P.Q.M.

La Corte, dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata del ricorso.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3029/2019R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19 , presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Aprilia, in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via E. Gianturco n. 1, presso lo studio LTPartners, rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; –controricorrente – avverso la sentenza n. 5017/2018, depositata il 13 luglio 2018 , del la Commissione tributaria regionale del Lazio; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21 settembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – con sentenza n. 5017/2018, depositata il 13 luglio 2018, la Commissione tributaria regionale del Lazioha accolto l’appello proposto dal Comune di Aprilia, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione diun avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2007; 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - il motivo di appello proposto dall’Ente, - che involgeva la nullità del giudizio di primo grado per omessa comunicazione dell’avviso di udienza, -poteva ritenersi superato «per espressa rinuncia del Comune di Aprilia in sede dibattimentale»; -come già rilevato dal giudice di prime cure, e secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, «gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale anteriori al 1° gennaio 2000, in quanto dotati di immediata efficacia purese non comunicati o notificati al contribuente, consentono il recupero della maggiore imposta eventualmente dovuta»; -non poteva, però, convenirsi con le conclusioni cui il primo giudice era pervenuto in ordine alla rideterminazione della rendita catastale, - sulla base di un valore delle unità immobiliari di € 1.736.000,00 (difforme da quello attribuito dall’Agenzia, in sede di classamento, e pari ad € 3.321.810,50 ), - in quanto, così pronunciando, la Commissione tributaria provinciale aveva «inciso su un potere riservato all'Agenzia del territorio, la quale è l'unica legittimata passiva e che non è statachiamata in giudizio»; 2. -[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; -il Comune di Aprilia resiste con controricorso .Considerato che: 1. – ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4 , cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, c. 1, lett. b), deducendo, in sintesi, che, - venendo in considerazione una nullità rilevabile di ufficio e, così, sottratta alla disponibilità delle parti, - il giudice del gravame avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 59, c. 1, lett. b), cit., in relazione al motivo di appello spiegato da controparte, cui essa esponente aveva sostanzialmente aderito e che involgeva, p er l’appunto, la nullità della sentenza impugnata per omessa comunicazione dell’avviso di trattazione del ricorso (in pubblica udienza; d.lgs. n. 546 del 1992, art. 31); 2. – in via pregiudiziale va , però, rilevato che parte ricorrente ha depositatoistanza di sospensione del giudizio, ai sensi della l. n. 130 del 2022, art. 5, c. 10; - nel quadro della disciplina relativa alla d efinizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, detta disposizione prevede che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.»; - l’art. 5 , cit., al successivo comma 15 , dispone poi che « Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.»; 3 – in conclusione, va disposto il rinvio della trattazione a nuovo ruolo al fine di consentire l’eventuale definizione agevolata del ricorso. P.Q.M. La Corte, dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata del ricorso. C
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